§ 3.11.28 - L.R. 14 gennaio 1987, n. 10.
Istituzione della consulta regionale della cooperazione.


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.11 cooperazione e lavoro
Data:14/01/1987
Numero:10


Sommario
Art. 1.  (Finalità). La Regione, in conformità ai principi espressi dall'articolo 45 dello Statuto, favorisce l'associazionismo e la cooperazione nell'ambito delle competenze indicate dall'articolo 117 della [...]
Art. 2.  (Istituzione della consulta). Presso l'assessorato regionale competente in materia di artigianato, industria e commercio è istituita la consulta regionale della cooperazione.
Art. 3.  (Compiti della consulta). La consulta regionale della cooperazione assolve i seguenti compiti:
Art. 4.  (Regolamento dell'attività della consulta). La consulta regionale della cooperazione, entro sei mesi dalla propria costituzione, formula un regolamento disciplinante le attività di cui all'articolo [...]
Art. 5.  (Funzionamento della consulta). La consulta si riunisce di norma ogni quattro mesi su convocazione del presidente, ovvero ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno o lo richieda un terzo dei [...]
Art. 6.  (Concessione dei contributi).
Art. 7.  (Modalità e procedure). Per poter accedere ai contributi previsti dalla presente legge, i presidenti delle organizzazioni regionali delle cooperative sono tenuti a presentare all'assessorato [...]
Art. 8.  (Criteri di assegnazione dei contributi). Per la concessione dei contributi e la determinazione della entità degli stessi, la Giunta regionale, si attiene ai seguenti criteri:
Art. 9.  (Disposizioni transitorie). Nella prima attuazione della presente legge i sessanta giorni previsti dal precedente articolo 2, quinto comma, per la costituzione della consulta regionale della [...]
Art. 10.  (Disposizioni finanziarie). Per l'attuazione della presente legge è autorizzata, per l'anno finanziario 1986, la spesa di L. 1.500 milioni.


§ 3.11.28 - L.R. 14 gennaio 1987, n. 10.

Istituzione della consulta regionale della cooperazione. [1]

(B.U. 30 gennaio 1987, n. 3).

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1. (Finalità). La Regione, in conformità ai principi espressi dall'articolo 45 dello Statuto, favorisce l'associazionismo e la cooperazione nell'ambito delle competenze indicate dall'articolo 117 della Costituzione contribuendo a determinare le condizioni per l'ampliamento e la diversificazione della base produttiva per nuovi sbocchi occupazionali e per una razionale politica di sviluppo economico.

     A tale fine la Regione sostiene spese per acquisire, limitatamente alle materie comprese nell'articolo 117 della Costituzione, elementi conoscitivi relativi al movimento cooperativistico e per realizzare iniziative volte alla formazione dei quadri cooperativi, alla divulgazione e propaganda cooperativistica, all'organizzazione di convegni, congressi e viaggi di studio nonchè alla assistenza tecnica ed economica alle organizzazioni cooperative.

CAPO II

CONSULTA REGIONALE DELLA COOPERAZIONE

 

     Art. 2. (Istituzione della consulta). Presso l'assessorato regionale competente in materia di artigianato, industria e commercio è istituita la consulta regionale della cooperazione.

     La consulta è composta:

     a) dall'Assessore regionale preposto all'artigianato, industria e commercio, che la presiede o da un suo delegato;

     b) da cinque rappresentanti del Consiglio regionale, eletti dal Consiglio stesso nel proprio ambito, di cui due in rappresentanza della minoranza;

     c) da sei membri in rappresentanza delle organizzazioni regionali del movimento cooperativo, di cui:

     due in rappresentanza della confederazione cooperative italiane, unione regionale laziale della cooperazione;

     due in rappresentanza della lega nazionale cooperative e mutue, comitato regionale del Lazio;

     uno in rappresentanza dell'associazione generale cooperative italiane;

     uno in rappresentanza dell'unione nazionale cooperative italiane, federazione regionale del Lazio;

     d) da cinque funzionari direttivi regionali, nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale competente in materia.

     Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario dell'assessorato regionale competente in materia di artigianato, industria e commercio, designato dall'Assessore.

     I componenti della consulta restano in carica per la durata della legislatura regionale.

     La consulta è costituita, con decreto del Presidente della Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'inizio di ogni legislatura.

     In caso di cessazione per qualsiasi causa dalla carica di componente della consulta, il successore è nominato con le modalità previste per la nomina del componente da sostituire e dura in carica fino alla scadenza del mandato del sostituto.

 

     Art. 3. (Compiti della consulta). La consulta regionale della cooperazione assolve i seguenti compiti:

     1) studia il fenomeno della cooperazione sotto gli aspetti economici ed istituzionali, promuovendone una più attiva presenza nella comunità regionale;

     2) formula pareri e proposte alla Giunta regionale, attinenti agli interventi programmatici, legislativi ed amministrativi della Regione in tema di cooperazione, volti, in particolare, all'individuazione dei settori di intervento da privilegiare;

     3) esprime parere motivato sui programmi di intervento e sulla ripartizione annuale della spesa regionale destinata allo sviluppo della cooperazione, nonché sui criteri di applicazione dei programmi stessi;

     4) assume iniziative, d'intesa con la Giunta regionale, per l'organizzazione di conferenze regionali sui problemi della cooperazione nonché per la partecipazione a conferenze organizzate da altre pubbliche amministrazioni;

     5) promuove e cura, d'intesa con la Giunta regionale, la realizzazione di programmi concernenti indagini, ricerche conoscitive e studi relativi ai problemi dello sviluppo della cooperazione nell'ambito regionale;

     6) esprime parere sulle proposte dell'assessorato regionale competente in materia di artigianato, industria e commercio ed istruzione professionale, relative alla concessione di contributi alle organizzazioni regionali delle cooperative di cui al successivo articolo 6.

 

     Art. 4. (Regolamento dell'attività della consulta). La consulta regionale della cooperazione, entro sei mesi dalla propria costituzione, formula un regolamento disciplinante le attività di cui all'articolo 3 della presente legge.

     Il regolamento di cui al precedente primo comma sarà approvato con deliberazione del Consiglio regionale.

 

     Art. 5. (Funzionamento della consulta). La consulta si riunisce di norma ogni quattro mesi su convocazione del presidente, ovvero ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno o lo richieda un terzo dei componenti.

CAPO III

   INTERVENTI A FAVORE DELLE ORGANIZZAZIONI REGIONALI DELLE COOPERATIVE

 

     Art. 6. (Concessione dei contributi).

     La Giunta regionale, sentita la consulta della cooperazione, concede i contributi alle organizzazioni regionali delle cooperative giuridicamente riconosciute, per lo sviluppo della cooperazione nei diversi settori produttivi.

     I contributi devono essere destinati alle iniziative volte:

     a) alla promozione dell'associazionismo e della cooperazione, attraverso la costituzione di appositi organismi consortili od al potenziamento di quelli già esistenti;

     b) all'assistenza economica alle cooperative e loro consorzi che intraprendano opere di ristrutturazione e riconversione aziendale, ampliamento ed ammodernamento di stabilimenti e magazzini, che intraprendano nuove iniziative sulla base di precisi progetti, in armonia con le indicazioni della programmazione regionale;

     c) all'assistenza tecnica ed amministrativa delle cooperative idonea ad agevolare la gestione delle aziende stesse;

     d) alla qualificazione dei propri quadri e dei quadri delle imprese cooperative, presso enti, ovvero organismi in possesso di idonei requisiti, mediante l'assegnazione di borse di studio da assegnare a laureati in discipline economiche, giuridiche e tecniche che abbiano conseguito il diploma di laurea con una votazione pari a 110.

     d bis) le borse di studio possono, in alternativa, essere anche destinate alle Organizzazioni regionali delle Cooperative per iniziative promosse d'intesa con Enti di ricerca o Università [2].

     Ai fini di quanto disposto dal primo comma, in seconda convocazione la consulta, ove costituita ai sensi dell'articolo 2, si esprime a maggioranza dei presenti [3].

 

     Art. 7. (Modalità e procedure). Per poter accedere ai contributi previsti dalla presente legge, i presidenti delle organizzazioni regionali delle cooperative sono tenuti a presentare all'assessorato regionale competente in materia di artigianato, industria e commercio entro il termine perentorio del 30 luglio di ogni anno, la domanda corredata dalla seguente documentazione:

     a) documento comprovante il possesso dei requisiti, di cui al decreto- legge del Capo provvisorio dello Statuto 14 dicembre 1947, n. 1577;

     b) relazione relativa al programma delle iniziative da intraprendere, alle modalità ed ai tempi di effettuazione;

     c) preventivo analitico di spesa delle iniziative ammissibili a contributo;

     d) elenco delle cooperative associate sulle quali le organizzazioni regionali esercitano la vigilanza e la tutela, con relativo numero di iscrizione al registro prefettizio delle cooperative stesse ed il numero dei soci che le compongono.

     Qualora la documentazione suindicata non fosse completa ed esauriente, ovvero si riscontri la non conformità alle disposizioni contenute nella presente legge la domanda sarà esclusa dal beneficio stesso.

     I contributi sono concessi dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale preposto all'artigianato, industria e commercio, sentita la consulta regionale della cooperazione e tenuto conto dei criteri di cui al successivo articolo 8.

     Le organizzazioni regionali delle cooperative beneficiarie dei contributi sono tenute a presentare, a seguito della realizzazione dei programmi di cui alla domanda di contributo, il consuntivo delle spese sostenute, pena l'esclusione dal beneficio di futuri contributi.

     La Giunta regionale, tramite i competenti uffici dell'assessorato regionale all'artigianato, industria e commercio, effettua il controllo e predispone ogni eventuale accertamento idonei ad assicurare l'osservanza ed il corretto impiego del contributo concesso.

 

     Art. 8. (Criteri di assegnazione dei contributi). Per la concessione dei contributi e la determinazione della entità degli stessi, la Giunta regionale, si attiene ai seguenti criteri:

     a) il 5 per cento della somma disponibile viene assegnato in parti uguali alle organizzazioni regionali delle cooperative di cui al precedente articolo 6;

     b) il 20 per cento della somma disponibile viene assegnato alle organizzazioni regionali delle cooperative in misura proporzionale al numero delle cooperative associate a ciascuna di esse, quale risulta dall'elenco delle cooperative presentato a norma dell'articolo 7, lettera d), della presente legge, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente;

     c) il 75 per cento della somma disponibile viene assegnato sulla base dei programmi presentati dalle organizzazioni regionali per la realizzazione delle iniziative previste dagli articoli 1, 3 e 6 della presente legge.

     Il contributo di cui alla lettera c), del presente articolo, attuativo dell'assistenza economica prevista dal precedente articolo 6, lettera b), non può essere superiore al 60 per cento della spesa prevista nei progetti presentati dalle organizzazioni regionali, erogatrici a cooperative e loro consorzi, e non può prevedere un importo superiore a L. 75 milioni per ogni singolo progetto.

     Detto contributo non è comunque cumulabile con altri contributi ricevuti dallo Stato ed altri enti pubblici, per analoghi scopi e sullo stesso progetto, se non fino al raggiungimento della stessa percentuale o del medesimo importo massimo.

CAPO IV

NORME FINALI

 

     Art. 9. (Disposizioni transitorie). Nella prima attuazione della presente legge i sessanta giorni previsti dal precedente articolo 2, quinto comma, per la costituzione della consulta regionale della cooperazione decorrono dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

     Le domande di cui al precedente articolo 7 devono essere presentate entro trenta giorni dalla prima costituzione della consulta.

 

     Art. 10. (Disposizioni finanziarie). Per l'attuazione della presente legge è autorizzata, per l'anno finanziario 1986, la spesa di L. 1.500 milioni.

     La copertura della spesa di cui al precedente comma è costituita mediante riduzione di pari importo in termini di competenza dello stanziamento iscritto al capitolo n. 29801, allegato «C», del bilancio pluriennale 1987-1988.

     La suddetta somma è iscritta in termini di competenza e di cassa ai seguenti capitoli di nuova istituzione:

     capitolo n. 02015: «Contributi alle organizzazioni regionali delle cooperative» L. 1.480.000.000;

     capitolo n. 02016: «Spese per il finanziamento della consulta regionale della cooperazione» L. 20.000.000.

     Per quanto riguarda la gestione di cassa dei predetti capitoli si provvederà rispettivamente per L. 1.480 milioni e per L. 20 milioni mediante prelevamento dal fondo di riserva per l'integrazione delle previsioni di cassa, iscritto al capitolo n. 31021 del bilancio 1987.

 

 


[1] Legge abrogata dall’art. 9 della L.R. 11 settembre 2003, n. 29, con effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore della L.R. 21 luglio 2003, n. 20.

[2] Lettera aggiunta dall'art. 21 della L.R. 22 maggio 1997, n. 11.

[3] Comma aggiunto dall'art. 86 della L.R. 6 settembre 2001, n. 24.