§ 2.3.12 - L.R. 24 luglio 1990, n. 83.
- Disciplina del sistema informativo regionale.


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:2. assetto istituzionale e organizzazione amministrativa
Capitolo:2.3 organizzazione amministrativa
Data:24/07/1990
Numero:83


Sommario
Art. 1.  1. Il sistema informativo regionale è costituito dall'insieme coordinato dei flussi informativi volti al migliore svolgimento delle funzioni regionali di programmazione, legislative ed [...]
Art. 2.  1. Il sistema informativo regionale comprende:
Art. 3.  1. Le attività ed i processi contemplati nel sistema informativo regionale sono automatizzati quando ricorrono le opportunità sul piano tecnico economico ed operativo.
Art. 4.  1. I criteri e le linee programmatiche per l'attuazione del sistema informativo regionale e le caratteristiche progettuali di massima per l'introduzione dei processi di informazione sono quelli [...]
Art. 5.  1. La Giunta regionale in conformità dei criteri e delle linee programmatiche per l'attuazione del sistema informativo regionale di cui al precedente articolo 4, delibera annualmente gli interventi [...]
Art. 6.  1. La Giunta regionale assicura l'attuazione del programma operativo annuale promuovendo ove occorra le intese dirette ad acquisire i dati di interesse regionale in possesso dell'istituto centrale [...]
Art. 7.  1. Nel quadro degli obiettivi del sistema informativo regionale, la Regione, al fine di consentire l'interscambio di informazione tra i vari livelli amministrativi, promuove le attività degli enti [...]
Art. 8.  1. I dati e le notizie che pervengono alla Regione dall'istituto centrale di statistica o dagli altri soggetti pubblici con il vincolo del segreto d'ufficio, nonché quelli che siano stati raccolti [...]
Art. 9.  1. La Giunta regionale, tenuto conto dell'urgenza, in relazione all'attuazione di interventi volti al miglioramento, in termini di efficienza e di efficacia, dei servizi con particolare riferimento [...]
Art. 10.  1. Il contratto di cui al precedente articolo 9 dovrà prevedere espressamente, tra l'altro, le clausole atte a garantire l'osservanza del segreto sugli atti e informazioni dei quali la società [...]
Art. 11.  1. La concessione ha la durata di tre anni dalla data di approvazione del relativo contratto e potrà essere revocata in ogni tempo.
Art. 12.  1. La Giunta regionale nell'ambito dei programmi operativi annuali, di cui al precedente articolo 5, approva 1 progetti esecutivi, corredati della relativa offerta, riguardanti parti, funzionalmente [...]
Art. 13.  1. La Giunta regionale provvederà a tutti gli altri adempimenti eventualmente occorrenti alla realizzazione del sistema informativo regionale.
Art. 14.  1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata, per il biennio 1990-1991 la spesa di complessive L. 35.000 milioni, ripartite in L. 25.000 milioni per l'anno 1990 e L. 10.000 milioni per [...]
Art. 15.  1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore in giorno successivo a quello della sua [...]


§ 2.3.12 - L.R. 24 luglio 1990, n. 83. [1]

- Disciplina del sistema informativo regionale.

(B.U. 10 agosto 1990, n. 22).

 

Art. 1. 1. Il sistema informativo regionale è costituito dall'insieme coordinato dei flussi informativi volti al migliore svolgimento delle funzioni regionali di programmazione, legislative ed amministrative, nonché delle funzioni di competenza degli enti regionali strumentali.

     2. Il sistema deve costituire un insieme di informazioni definito, aggiornabile ed integrabile.

 

     Art. 2. 1. Il sistema informativo regionale comprende:

     a) il sistema informativo inerente ai processi gestionali ed operativi dei settori e degli uffici dipendenti dal Consiglio e dalla Giunta regionale ed a quelli definiti dalle singole leggi regionali;

     b) i sistemi informativi inerenti ai processi gestionali ed operativi degli enti regionali strumentali, nonché degli enti autonomi e territoriali e degli altri enti ed organismi locali, relativamente alle funzioni loro attribuite o delegate nelle materie di competenza regionale;

     c) il sistema informativo inerente all'attività di programmazione, da attuarsi mediante l'utilizzo delle informazioni ricavabili dai sistemi di cui alle precedenti lettere a) e b), nonché mediante la raccolta e l'elaborazione dei dati acquisibili da altre fonti.

     2. La Regione promuove, altresì, lo sviluppo dei sistemi informativi degli enti ed organismi di cui alla lettera b) del precedente comma che siano integrabili con il sistema informativo regionale.

 

     Art. 3. 1. Le attività ed i processi contemplati nel sistema informativo regionale sono automatizzati quando ricorrono le opportunità sul piano tecnico economico ed operativo.

 

     Art. 4. 1. I criteri e le linee programmatiche per l'attuazione del sistema informativo regionale e le caratteristiche progettuali di massima per l'introduzione dei processi di informazione sono quelli individuati e fatti propri dal Consiglio regionale con deliberazione n. 297 del 20 dicembre 1986.

 

     Art. 5. 1. La Giunta regionale in conformità dei criteri e delle linee programmatiche per l'attuazione del sistema informativo regionale di cui al precedente articolo 4, delibera annualmente gli interventi operativi ed attuativi.

     2. A tal fine la previsione degli interventi annuali individua:

     a) i settori e le aree di attività;

     b) gli interventi ed i soggetti tenuti a realizzarlo;

     c) le modalità e gli strumenti di attuazione;

     d) i piani di formazione del personale interessato;

     e) le risorse finanziarie.

     3. La previsione annuale degli interventi, in una visione attuativa organica ed integrata, terrà conto, altresì, delle disposizioni e degli indirizzi dello Stato finalizzati all'informatizzazione di servizi o progetti settoriali.

     4. Particolare attenzione sarà posta per i processi di informatizzazione volti al miglioramento operativo e funzionale di strutture operanti nel campo sociale e sanitario di rilevante interesse regionale.

     5. Al finanziamento degli interventi di cui al presente articolo si provvede con la disponibilità prevista dalla presente legge e con i flussi finanziari destinati alla realizzazione di specifici sub-sistemi informativi di interesse locale, regionale e nazionale.

 

     Art. 6. 1. La Giunta regionale assicura l'attuazione del programma operativo annuale promuovendo ove occorra le intese dirette ad acquisire i dati di interesse regionale in possesso dell'istituto centrale di statistica e degli altri soggetti pubblici e privati.

     2. La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio, secondo le rispettive competenze, assicurano i reciproci adeguamenti tra le strutture organizzative, le procedure e la gestione del sistema informativo regionale.

     3. La Giunta regionale presenta annualmente al Consiglio regionale, in occasione della discussione del bilancio di previsione, una relazione sullo stato di attuazione dei progetti e dei programmi operativi.

 

     Art. 7. 1. Nel quadro degli obiettivi del sistema informativo regionale, la Regione, al fine di consentire l'interscambio di informazione tra i vari livelli amministrativi, promuove le attività degli enti regionali strumentali, delle unità sanitarie locali, degli enti autonomi e territoriali e degli altri enti locali, dirette alla raccolta, all'organizzazione ed al trattamento, secondo criteri omogenei, dei dati utili all'esercizio delle funzioni di programmazione e di amministrazione di competenza.

     2. La Regione promuove, altresì, la gestione automatizzata dei processi operativi inerenti all'attività di cui al precedente comma tenuto conto dei criteri previsti dal precedente articolo 3.

     3. A tal fine la Regione:

     a) propone ai soggetti di cui al precedente primo comma l'adozione di procedure e di metodologie uniformi anche mettendo a disposizione programmi applicativi informatici di uso generalizzato;

     b) concorre in modo diretto ed indiretto alla formazione ed all'addestramento degli operatori locali;

     c) fornisce l'assistenza specializzata necessaria per la migliore definizione dei sistemi informatici a livello locale:

     d) promuove l'uso coordinato delle risorse informatiche da parte degli enti locali, assegnando agli enti medesimi, singoli od associati, contributi per l'avviamento della gestione automatizzata delle procedure.

     4. Gli interventi di cui al presente articolo vengono determinati dai programmi operativi di cui al precedente articolo 5.

 

     Art. 8. 1. I dati e le notizie che pervengono alla Regione dall'istituto centrale di statistica o dagli altri soggetti pubblici con il vincolo del segreto d'ufficio, nonché quelli che siano stati raccolti dalla Regione garantendo agli interessati la riservatezza, sono coperti dal segreto d'ufficio e non possono essere resi noti se non in forma collettiva, in modo che non si possa fare alcun riferimento individuale.

     La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare permanente, delibera i criteri e le modalità di accesso ai dati del sistema informativo regionale. tenuto conto della normativa di cui al precedente comma.

 

     Art. 9. 1. La Giunta regionale, tenuto conto dell'urgenza, in relazione all'attuazione di interventi volti al miglioramento, in termini di efficienza e di efficacia, dei servizi con particolare riferimento a quelli nel campo socio-sanitario od in relazione alla particolare natura od entità dell'intervento oppure a situazioni di difficoltà tecniche e/o operative, può disporre, sentito il parere della competente commissione consiliare permanente, che l'esecuzione di specifici interventi, accorpati nel programma annuale di cui al precedente articolo 5, sia affidata in concessione a società, imprese o loro consorzi ed associazioni temporanee di imprese idonee sotto il profilo tecnico ed imprenditoriale.

     2. L'esecuzione degli interventi, e l'eventuale loro gestione, affidata in concessione è disciplinata da apposita convenzione da stipularsi dal Presidente della Giunta regionale in conformità alla normativa vigente.

     3. Il contratto di concessione dovrà essere stipulato sulla base di un apposito e dettagliato capitolato, predisposto dall'Amministrazione regionale, nel quale siano definite tutte le specifiche tecniche atte alla puntuale identificazione delle realizzazioni e dei relativi tempi di consegna.

 

     Art. 10. 1. Il contratto di cui al precedente articolo 9 dovrà prevedere espressamente, tra l'altro, le clausole atte a garantire l'osservanza del segreto sugli atti e informazioni dei quali la società concessionaria dovesse venire a conoscenza nell'ambito dell'attuazione del contratto stesso.

     2. I dipendenti ed i collaboratori a qualsiasi titolo della società concessionaria, comunque addetti alle attività oggetto della convenzione, sono tenuti a mantenere il segreto d'ufficio.

     3. Il contratto disciplinerà, altresì, sulla base del capitolato di cui al precedente articolo 9, le modalità di pagamento degli stati di avanzamento, quelle per l'effettuazione dei controlli tecnici ed amministrativi che l'Amministrazione regionale riterrà necessario compiere, nonché le eventuali garanzie che il concessionario dovrà fornire.

 

     Art. 11. 1. La concessione ha la durata di tre anni dalla data di approvazione del relativo contratto e potrà essere revocata in ogni tempo.

     2. Nel contratto di concessione di cui al precedente articolo 9, verranno previste le modalità di attuazione dell'eventuale revoca della concessione stessa.

 

     Art. 12. 1. La Giunta regionale nell'ambito dei programmi operativi annuali, di cui al precedente articolo 5, approva 1 progetti esecutivi, corredati della relativa offerta, riguardanti parti, funzionalmente complete, del sistema informativo regionale in corso di realizzazione ed eventuali varianti in corso d'opera.

 

     Art. 13. 1. La Giunta regionale provvederà a tutti gli altri adempimenti eventualmente occorrenti alla realizzazione del sistema informativo regionale.

 

     Art. 14. 1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata, per il biennio 1990-1991 la spesa di complessive L. 35.000 milioni, ripartite in L. 25.000 milioni per l'anno 1990 e L. 10.000 milioni per l'anno 1991.

     2. La spesa suddetta è iscritta sul capitolo n. 31662 del bilancio di previsione della Regione Lazio relativo all'esercizio 1990 e sul corrispondente capitolo del bilancio 1991.

 

     Art. 15. 1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore in giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

 

 


[1] Legge abrogata dall'art. 6 della L.R. 3 agosto 2001, n. 20, con effetto dalla data stabilita dal comma 2 del medesimo art. 6, L.R. 20/2001.