§ 6.6.3 - L.P. 29 ottobre 1991, n. 30.
Integrazione della legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 9, sull'applicazione delle sanzioni amministrative.


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.6 sanzioni amministrative
Data:29/10/1991
Numero:30


Sommario
Art. 1.      1. Alla fine dell'art. 6 della legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 9, sostituito dall'art. 9 della legge provinciale 18 agosto 1983, n. 31, è aggiunto il seguente comma:
Art. 2.      1. Dopo l'art. 14 della legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 9, è inserito il seguente art. 14-bis:


§ 6.6.3 - L.P. 29 ottobre 1991, n. 30.

Integrazione della legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 9, sull'applicazione delle sanzioni amministrative.

(B.U. 19 novembre 1991, n. 51).

 

     Art. 1.

     1. Alla fine dell'art. 6 della legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 9, sostituito dall'art. 9 della legge provinciale 18 agosto 1983, n. 31, è aggiunto il seguente comma:

     "Qualora sia indicato solo il massimo edittale della sanzione pecuniaria, il suo pagamento in forma ridotta è ammesso in misura pari ad un terzo del massimo stesso."

 

          Art. 2.

     1. Dopo l'art. 14 della legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 9, è inserito il seguente art. 14-bis:

     "Art. 14 bis. Aumento delle sanzioni amministrative pecuniarie.

     1. Le sanzioni amministrative pecuniarie disposte da leggi e regolamenti provinciali o regionali applicabili ai sensi dell'art. 106 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, sono aumentate in relazione alle variazioni in aumento, accertate dall'istituto nazionale di statistica, dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, verificatesi nel periodo compreso tra la data della loro entrata in vigore e il 31 dicembre 1990, e quindi in ogni quinquennio successivo a tale data. L'aumento è arrotondato alle 10.000 Lire superiori.

     2. Quando, tenuto conto dell'aumento previsto nel comma primo, la legge o il regolamento stabiliscono la sanzione amministrativa pecuniaria inferiore nel minimo o nel massimo a Lire 50.000 e a Lire 500.000.

     3. Il Presidente della Giunta provinciale ridetermina con proprio decreto, da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione, le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla vigente normativa provinciale e regionale, in applicazione di quanto disposto nei commi primo e secondo.

     4. I nuovi limiti edittali delle sanzioni amministrative pecuniarie, per effetto degli aumenti di cui ai commi primo e secondo, trovano applicazione per le violazioni commesse a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del relativo decreto presidenziale di cui al comma terzo.

     5. Gli aumenti di cui ai commi primo e secondo non si applicano alle sanzioni amministrative pecuniarie quando l'ammontare delle stesse non è fissato direttamente nella legge ma è diversamente stabilito."