§ 6.5.9 - L.P. 16 luglio 2002, n. 9.
Modifiche della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 2, recante "Norme per l'amministrazione del patrimonio della Provincia Autonoma di Bolzano".


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.5 patrimonio e partecipazioni
Data:16/07/2002
Numero:9


Sommario
Art. 1.  Modifiche della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 2, recante "Norme per l'amministrazione del patrimonio della Provincia autonoma di Bolzano".


§ 6.5.9 - L.P. 16 luglio 2002, n. 9.

Modifiche della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 2, recante "Norme per l'amministrazione del patrimonio della Provincia Autonoma di Bolzano".

(B.U. 30 luglio 2002, n. 32).

 

     Art. 1. Modifiche della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 2, recante "Norme per l'amministrazione del patrimonio della Provincia autonoma di Bolzano".

     1. Dopo l'articolo 20-bis della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 2, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

     "Art. 20 ter. (Cessione di beni immobili trasferiti dallo Stato e da amministrazioni statali).

     1. I beni immobili trasferiti alla Provincia in forza dei decreti legislativi 2 settembre 1997, n. 320, e 21 dicembre 1998, n. 495, possono essere ceduti nel seguente ordine decrescente di preferenza:

     a) ai comuni, alle comunità comprensoriali, ai consorzi di comuni o ad altri enti pubblici, a condizione che gli stessi destinino i beni al perseguimento dei propri fini istituzionali o comunque al perseguimento di finalità di pubblico interesse; qualora ricorrano le condizioni di cui all'articolo 20, la cessione può avvenire a titolo gratuito;

     b) alle persone che dimostrino di avere un diritto di prelazione ai sensi della legge 26 maggio 1965, n. 590, o a persone che dimostrino di coltivare il fondo, in qualità di coltivatore diretto, da prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 495, ovvero del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 320, a condizione che nell'ultimo biennio non abbiano ceduto fondi rustici; cessioni nel pubblico interesse non sono da considerare alienazioni ai sensi della presente lettera;

     c) alle persone o loro successori legali, che dimostrino che il bene era stato loro espropriato da parte dallo Stato o dall' amministrazione statale;

     d) alle persone che dimostrino di avere un diritto di prelazione ai sensi della legge 14 agosto 1971, n. 817.

     2. La Giunta provinciale può illimitatamente vendere immobili sulla base del valore di stima a persone di cui al comma 1, lettere b) e d), se il loro valore stimato dall'ufficio estimo provinciale è inferiore al limite fissato dall'articolo 16, comma 2, lettera a).

     3. Le disposizioni di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1 non trovano applicazione per i beni già destinati urbanisticamente a zone per insediamenti edilizi o produttivi, per impianti turistici o per attrezzature collettive ovvero qualora gli stessi vengono dati in permuta dalla Giunta provinciale.

     4. Per i beni immobili che la Giunta provinciale intende cedere sono formati degli elenchi distinti per comuni. Gli elenchi sono pubblicati per 30 giorni all'albo del comune nel cui territorio sono ubicati i beni. Coloro che intendono far valere un titolo di preferenza, devono comunicare un tanto per iscritto alla Ripartizione provinciale Amministrazione del patrimonio, entro tre mesi dal termine della pubblicazione, pena la decadenza.

     5. La deliberazione della Giunta provinciale che dispone il trasferimento del bene a un comune o ad un altro ente pubblico costituisce titolo per l'intavolazione e la voltura catastale."

     2. Dopo la terza lineetta del comma 1 dell'articolo 26 della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 2, è aggiunta la seguente lineetta:

     "- la legge provinciale 29 novembre 1973, n. 84, e successive modifiche."