§ 6.5.7 - L.P. 19 febbraio 1996, n. 4.
Modifiche alla legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 2, concernente "Norme per l'amministrazione del patrimonio della Provincia autonoma di Bolzano".


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.5 patrimonio e partecipazioni
Data:19/02/1996
Numero:4


Sommario
Art. 1.      1. Il comma primo dell'art. 14 della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 2 è sostituito dal seguente:
Art. 2.      1. Il comma primo dell'art. 15 della legge provinciale n. 2/1987 è sostituito dal seguente:
Art. 3.      1. Il comma terzo dell'art. 17 della legge provinciale n. 2/1987 è abrogato.
Art. 4.      1. Il comma primo dell'art. 20 della legge provinciale n. 2/1987 è sostituito dal seguente:


§ 6.5.7 - L.P. 19 febbraio 1996, n. 4.

Modifiche alla legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 2, concernente "Norme per l'amministrazione del patrimonio della Provincia autonoma di Bolzano".

(B.U. 5 marzo 1996, n. 12).

 

     Art. 1.

     1. Il comma primo dell'art. 14 della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 2 è sostituito dal seguente:

     “1. Salvo quanto disposto dagli articoli 15 e 17, gli acquisti e le alienazioni di beni immobili sono autorizzati previa stima del valore da parte dell'Ufficio estimo provinciale, il quale, qualora ne sussista l'opportunità e convenienza, può proporre la ripartizione degli immobili in lotti funzionali."

 

          Art. 2.

     1. Il comma primo dell'art. 15 della legge provinciale n. 2/1987 è sostituito dal seguente:

     “1. La Giunta provinciale può acquisire, per sede di uffici e servizi dell'amministrazione provinciale, edifici e pertinenze in fase di costruzione per un prezzo definito, in base ad analitico progetto tecnico e perizia di spesa. In tal caso deve essere acquisito il parere tecnico - amministrativo ed economico di cui alla legge provinciale 21 ottobre 1992, n. 38, ed accertata la conformità dell'opera agli strumenti urbanistici della zona".

     2. Il comma terzo dell'art. 15 della legge provinciale n. 2/1987 è abrogato.

 

          Art. 3.

     1. Il comma terzo dell'art. 17 della legge provinciale n. 2/1987 è abrogato.

     2. Il comma quarto dell'art. 17 della legge provinciale n. 2/1987 è sostituito dal seguente:

     “4. Se gli immobili da alienare sono situati ad un'altitudine superiore a 600 m s.l.m. e l'acquirente del bene, rispettivamente il suo dante causa nell'ambito di una famiglia coltivatrice diretta, abbiano coltivato per almeno dieci anni consecutivi il bene immobile oggetto della compravendita, il prezzo di vendita viene determinato ai sensi dell'art. 21 del testo unificato delle leggi provinciali sull'ordinamento dei masi chiusi, approvato con decreto del Presidente della Giunta provinciale 28 dicembre 1978, n. 32".

 

          Art. 4.

     1. Il comma primo dell'art. 20 della legge provinciale n. 2/1987 è sostituito dal seguente:

     “1. Possono essere ceduti a titolo gratuito beni immobili patrimoniali ai comuni, alle comunità comprensoriali, ai consorzi di comuni o altri enti territoriali, che hanno la loro sede in provincia di Bolzano e perseguono fini di interesse pubblico, qualora gli stessi destinino i sopraccitati beni al perseguimento dei propri fini istituzionali".