§ 5.4.40 - L.P. 17 agosto 1987, n. 24.
Interventi a sostegno dell'occupazione.


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.4 lavoro e formazione professionale
Data:17/08/1987
Numero:24


Sommario
Art. 1.  Finanziamenti.
Art. 2.  Entità dei finanziamenti.
Art. 3.  Esclusioni.
Art. 4.  Disposizioni procedurali.
Art. 5.  Erogazione dei finanziamenti.
Art. 6.  Durata di applicazione.
Art. 7.  Disposizioni finanziarie.
Art. 8.  Variazioni al bilancio 1987.
Art. 9. 


§ 5.4.40 - L.P. 17 agosto 1987, n. 24.

Interventi a sostegno dell'occupazione.

(B.U. 25 agosto 1987, n. 38).

 

     Art. 1. Finanziamenti.

     1. [1].

     2. In casi di grave rilevanza sociale, riferita anche alla situazione occupazionale locale, accertata dalla Giunta provinciale su proposta della commissione provinciale per l'impiego, la Giunta provinciale è autorizzata, nel quadro degli interventi a sostegno dell'occupazione, ad erogare finanziamenti annui, per la durata di due anni, alle imprese che assumano in provincia di Bolzano a tempo indeterminato, anche con rapporto di lavoro a tempo parziale, lavoratori licenziati per riduzione di personale, per cessazione dell'attività produttiva o a seguito di dichiarazione di fallimento dell'imprenditore e che siano esclusi dai benefici previsti dalla legislazione statale in materia di integrazione salariale e mobilità [2] .

     3. E' consentita l'erogazione di finanziamenti anche in caso di assunzione, a tempo indeterminato, di portatori di handicap in aggiunta alla percentuale obbligatoria, nonchè di persone affette da devianze sociali.

 

          Art. 2. Entità dei finanziamenti.

     1. I finanziamenti annui di cui all'art. 1 sono commisurati alla retribuzione minima contrattuale annua spettante all'inizio dell'anno di assunzione ai lavoratori appartenenti alla terza categoria del contratto nazionale di lavoro degli addetti all'industria metalmeccanica privata nel limite massimo del 50% per ciascun lavoratore assunto [3] .

     2. Il piano di politica del lavoro determina l'entità dei finanziamenti in relazione alle varie fasce dei lavoratori e stabilisce le procedure di richiesta dei finanziamenti e le mobilità di erogazione degli stessi [4] .

     3. In caso di assunzione a tempo indeterminato, con prestazione a tempo parziale, l'importo sarà proporzionato alla durata della prestazione.

     4. [5].

 

          Art. 3. Esclusioni.

     1. Non sono ammesse a finanziamento le assunzioni di persone che hanno maturato il diritto al pensionamento anticipato, del coniuge, di parenti o affini, entro il 3o grado del titolare dell'impresa o degli amministratori in caso di società, nonchè quelle conseguenti a cessione o trapasso di impresa.

 

          Art. 4. Disposizioni procedurali. [6]

 

          Art. 5. Erogazione dei finanziamenti. [7]

 

          Art. 6. Durata di applicazione. [8]

 

          Art. 7. Disposizioni finanziarie. [9]

 

          Art. 8. Variazioni al bilancio 1987. [10]

 

          Art. 9. [11]


[1] Comma abrogato dall'art. 5 della L.P. 12 novembre 1992, n. 39.

[2] Comma così sostituito dall'art. 5 della L.P. 12 novembre 1992, n. 39.

[3] Comma così sostituito dall'art. 6 della L.P. 12 novembre 1992, n. 39.

[4] Comma così sostituito dall'art. 6 della L.P. 12 novembre 1992, n. 39.

[5] Comma abrogato dall'art. 7 della L.P. 12 novembre 1992, n. 39.

[6] Articolo abrogato dall'art. 7 della L.P. 12 novembre 1992, n. 39.

[7] Articolo abrogato dall'art. 7 della L.P. 12 novembre 1992, n. 39.

[8] Articolo abrogato dall'art. 7 della L.P. 12 novembre 1992, n. 39.

[9] Articolo abrogato dall'art. 7 della L.P. 12 novembre 1992, n. 39.

[10] Articolo abrogato dall'art. 7 della L.P. 12 novembre 1992, n. 39.

[11] Articolo abrogato dall'art. 7 della L.P. 12 novembre 1992, n. 39.