§ 5.4.37 - L.P. 17 aprile 1986, n. 14.
Istituzione dell'Osservatorio del mercato del lavoro.


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.4 lavoro e formazione professionale
Data:17/04/1986
Numero:14


Sommario
Art. 1.      1. Al fine di disporre del necessario supporto conoscitivo per tutte le attività connesse con i problemi del lavoro e dell'occupazione è istituito presso l'Ufficio mercato del lavoro [...]
Art. 2.      1. Per i fini di cui all'articolo precedente l'Osservatorio del mercato del lavoro si avvale della collaborazione dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, degli organi [...]
Art. 3.      1. Per lo svolgimento dei compiti di cui all'art. 1, l'Osservatorio può avvalersi, per ricerche ed analisi specifiche, della collaborazione di università italiane o straniere, di altri [...]
Art. 4.  (Comunicazione di inizio, di trasformazione cessazione di rapporti di lavoro)
Art. 4 bis.  (Comunicazione di inizio e cessazione dell’attività di lavoratori autonomi e di familiari collaboratori)
Art. 4 ter.  (Comunicazione elettronica)
Art. 5. 
Art. 6. 


§ 5.4.37 - L.P. 17 aprile 1986, n. 14.

Istituzione dell'Osservatorio del mercato del lavoro.

(B.U. 29 aprile 1986, n. 18).

 

     Art. 1.

     1. Al fine di disporre del necessario supporto conoscitivo per tutte le attività connesse con i problemi del lavoro e dell'occupazione è istituito presso l'Ufficio mercato del lavoro l'"Osservatorio del mercato del lavoro" che svolge le seguenti attività:

     a) raccolta, rilevazione, elaborazione ed unificazione dei dati relativi alle unità produttive esistenti nella provincia, alle forze di lavoro occupate, inoccupate o in cerca di occupazione, all'andamento demografico e ai flussi di manodopera;

     b) analisi sistematica dell'evoluzione dell'organizzazione del lavoro e della dinamica della professionalità, anche al fine di individuare i conseguenti bisogni formativi e le implicazioni sulla tipologia e sugli ordinamenti didattici delle iniziative di formazione professionale;

     c) studi, ricerche, indagini, rilevazioni, documentazioni e pubblicazioni sui problemi connessi con la politica del lavoro e dell'occupazione;

     d) ogni altra iniziativa ritenuta utile per l'osservazione del mercato del lavoro.

     Il coordinamento dell'attività dell'osservatorio provinciale con quella dell'osservatorio nazionale del mercato del lavoro di cui all'art. 8 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, è garantito e regolato dalla convenzione tra la provincia autonoma di Bolzano ed il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, secondo quanto previsto dall'art. 29, comma quarto, della stessa legge [1] .

     2. L'Osservatorio del mercato del lavoro concorre a predisporre le informazioni necessarie per la programmazione degli interventi provinciali che interessano l'occupazione, collabora con la commissione provinciale per l'impiego per la definizione degli interventi diretti ad assicurare la mobilità della manodopera ed a prospettare nuove forme di lavoro e di occupazione nonché imposta iniziative, anche sperimentali, per contribuire a qualificare gli interventi di competenza provinciale in tema di occupazione con particolare riferimento a quella giovanile e femminile, nonché quella delle forze-lavoro di difficile collocamento.

 

          Art. 2.

     1. Per i fini di cui all'articolo precedente l'Osservatorio del mercato del lavoro si avvale della collaborazione dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, degli organi scolastici, dell'Ufficio statistica e studi (ASTAT), della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura degli enti previdenziali ed assistenziali e degli enti pubblici, nonché promuovere e ricerca la collaborazione con le imprese, le organizzazioni sindacali, imprenditoriali e dei lavoratori autonomi.

     2. Restano ferme le funzioni dell'Ufficio statistica e studi ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 1017, e della legge provinciale 20 giugno 1980, n. 23.

 

          Art. 3.

     1. Per lo svolgimento dei compiti di cui all'art. 1, l'Osservatorio può avvalersi, per ricerche ed analisi specifiche, della collaborazione di università italiane o straniere, di altri qualificati istituti o enti scientifici, nonché di esperti di elevata capacità professionale nel campo della formazione professionale e del mercato del lavoro, stipulando convenzioni o conferendo incarichi, previa valutazione della loro affidabilità.

 

     Art. 4. (Comunicazione di inizio, di trasformazione cessazione di rapporti di lavoro) [2]

     1. Tutti i datori di lavoro devono comunicare alla Provincia autonoma di Bolzano entro dieci giorni gli inizi, le cessazioni dei rapporti di lavoro, nonché le trasformazioni di cui all’articolo 4-bis, comma 5, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, degli stessi. Le comunicazioni sono inoltrate secondo le modalità previste dalla legislazione statale in materia di comunicazione dei rapporti di lavoro subordinato.

 

     Art. 4 bis. (Comunicazione di inizio e cessazione dell’attività di lavoratori autonomi e di familiari collaboratori) [3]

     1. Tutti i lavoratori autonomi, gli imprenditori individuali e i liberi professionisti devono comunicare alla Provincia autonoma di Bolzano l’inizio e la cessazione della loro attività professionale.

     2. L’obbligo di comunicazione di cui al comma 1 è esteso anche a soci che conferiscono prestazioni lavorative nell’impresa, nonché ai familiari che collaborano nell’impresa. In tali casi l’obbligo di comunicazione grava sul legale rappresentante dell’impresa.

     3. L’obbligo di comunicazione ai sensi dei commi 1 e 2 viene a cadere nel caso in cui già altri enti previsti dalla legge dispongano degli stessi dati, così come per i collaboratori ai sensi dell’articolo 74 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modifiche.

     4. Chi non adempie all’obbligo di comunicazione di cui ai commi 1 e 2 entro il termine di dieci giorni, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50,00 euro a 150,00 euro per ogni persona cui l’inadempienza si riferisce.

 

     Art. 4 ter. (Comunicazione elettronica) [4]

     1. Le comunicazioni di cui agli articoli 4 e 4-bis sono inoltrate in via elettronica.

     2. Con regolamento di esecuzione sono stabilite la data a decorrere dalla quale nonché le categorie di datori di lavoro per i quali l’utilizzo della comunicazione elettronica di cui al comma 1 è obbligatorio. Con tale regolamento può essere disposta la cessazione dell’obbligo di comunicazione per singole categorie, qualora i relativi dati possano essere acquisiti tramite scambio di dati dalla rete informativa della pubblica amministrazione.

 

          Art. 5. [5]

 

          Art. 6. [6]

 


[1] Capoverso aggiunto dall'art. 37 della L.P. 12 novembre 1992, n. 39.

[2] Articolo modificato dall'art. 5 della L.P. 11 maggio 1988, n. 17, dall'art. 38 della L.P. 12 novembre 1992, n. 39 e dall'art. 2 del D.P.G.P. 19 ottobre 2001, n. 62 e così sostituito dall’art. 1 della L.P. 18 novembre 2005, n. 10.

[3] Articolo inserito dall’art. 2 della L.P. 18 novembre 2005, n. 10.

[4] Articolo inserito dall’art. 3 della L.P. 18 novembre 2005, n. 10.

[5] Articolo abrogato dall'art. 39 della L.P. 12 novembre 1992, n. 39.

[6] Articolo abrogato dall'art. 39 della L.P. 12 novembre 1992, n. 39.