§ 5.4.16 – L.P. 6 dicembre 1972, n. 36.
Istituzioni e provvidenze per lo sviluppo della formazione professionale.


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.4 lavoro e formazione professionale
Data:06/12/1972
Numero:36


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 3 bis. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8. 
Art. 9. 
Art. 10.      In appositi capitoli delle entrate del bilancio provinciale affluiranno le quote per spese di vitto ed alloggio, versate da coloro che usufruiranno di mense, convitti ed istituti gestiti in [...]
Art. 11.      Gli stanziamenti del bilancio provinciale 1972, relativi alla materia di cui alla presente legge, saranno opportunamente unificati in un apposito nuovo capitolo del bilancio provinciale.
Art. 12.      Sono abrogati: la legge provinciale 10 luglio 1961, n. 7; Assistenza e sviluppo dell'apprendistato: il relativo regolamento di esecuzione 30 giugno 1962, n. 35. il terzo comma dell'art. 4 della [...]


§ 5.4.16 – L.P. 6 dicembre 1972, n. 36.

Istituzioni e provvidenze per lo sviluppo della formazione professionale. [1]

(B.U. 26 dicembre 1972, n. 57).

 

     Art. 1. [2]

     Fermo restando l'art. 1 della legge provinciale 27 agosto 1962, n. 9, la Provincia può istituire e gestire in proprio corsi, scuole, centri ed istituti per la formazione professionale con o senza mensa e convitti annessi, per tutti i residenti nella provincia, compresi quelli per inabili e minorati.

     La Provincia può costruire, acquistare o affittare edifici o parte di edifici, da destinare alle attività riguardanti la formazione professionale e provvedere al loro arredamento ed alla loro attrezzatura.

     La Provincia può altresì contribuire alle spese che enti, associazioni o privati sostengono per migliorie edilizie, l'ampliamento, l'attrezzatura e l'arredamento di edifici, destinati alla formazione professionale ed alla ricezione di apprendisti e frequentanti corsi di formazione professionale.

     Nell'ambito della formazione professionale la Provincia può altresì espletare un'attività di assistenza tecnica per mezzo di conferenze, convegni e pubblicazioni a scopo didattico ed assumere, in tutto o in parte, le relative spese.

 

          Art. 2. [3]

     La Giunta provinciale è autorizzata ad erogare le provvidenze sottoelencate secondo i criteri da stabilirsi con propria deliberazione, sentito il comitato degli Assessori, di cui all'art. 3 della legge provinciale 3 settembre 1969, n. 8, integrato da 5 rappresentanti dei datori di lavoro e 5 rappresentanti dei prestatori d'opera, proposti dalle rispettive organizzazioni di categoria più rappresentative nell'ambito provinciale; ciascun gruppo di 5 rappresentanti sarà composto da un rappresentante del settore industria, uno dell'artigianato, uno del commercio, uno del settore turistico-alberghiero ed uno dell'agricoltura:

     1) sussidi ad apprendisti;

     2) contributi a frequentanti scuole professionali e corsi in vista dell'acquisizione della formazione di base, con sede anche fuori del territorio provinciale o nazionale, intesi a coprire in tutto o in parte le spese di frequenza, nonché di vitto ed alloggio. Qualora i frequentanti un corso vivano nella famiglia di appartenenza, possono ottenere un sussidio;

     3) assegni a frequentanti corsi di formazione professionale destinati alla promozione sul lavoro o alla riconversione, considerando in particolar modo i disoccupati, gli emigrati già residenti in provincia di Bolzano, che desiderano fare ritorno in patria, e coloro che devono interrompere il rapporto di lavoro per poter frequentare il corso;

     4) rimborso totale o parziale delle spese di viaggio alla e dalla sede di formazione professionale agli apprendisti e ai frequentanti i corsi;

     5) contributi e premi per attività e prestazioni atte per meglio raggiungere le finalità delle leggi sulla formazione degli apprendisti e dei lavoratori;

     6) contributi sulle spese riguardanti i libri scolastici ed il materiale didattico per gli apprendisti ed i frequentanti i corsi;

     7) esenzione parziale o totale dal pagamento delle rette riguardanti il vitto e l'alloggio, nel caso in cui gli apprendisti ed i frequentanti le scuole ed i corsi fruiscano di mense, convitti ed istituti gestiti direttamente dalla Provincia;

     8) pagamento totale o parziale delle spese di frequenza, nonché di vitto e alloggio, che i frequentanti scuole professionali ed i corsi, residenti in provincia di Bolzano, sostengono presso scuole, enti pubblici e morali, nonché associazioni o privati, con sede anche fuori del territorio provinciale o nazionale;

     9) pagamento totale o parziale delle spese che scuole, enti pubblici e morali, nonché associazioni o privati sostengono per lo svolgimento di corsi di formazione professionale e/o per prestazione di vitto ed alloggio a favore di frequentanti scuole e corsi di formazione professionale, residenti nella provincia di Bolzano.

     Per le finalità previste ai punti 8) e 9) del presente articolo, la Provincia può stipulare apposite convenzioni con le rispettive scuole, enti pubblici e morali, nonché associazioni o privati.

 

          Art. 3. [4]

     Le istituzioni di cui all'art. 1 sono erette con decreto del Presidente della Giunta provinciale, previa deliberazione della Giunta medesima. La stessa procedura è seguita per la loro soppressione. Nel decreto istitutivo vengono fissate anche le qualifiche ed il numero del personale addetto nell'ambito delle disponibilità organiche previste e consentite dalle norme provinciali in vigore in materia di personale da adibirsi alla formazione professionale.

 

          Art. 3 bis. [5]

     I sussidi di cui al punto 1) dell'art. 3 della presente legge possono essere erogati solo ai residenti in provincia di Bolzano e sono assegnati, tenuto conto del punteggio attribuito ai singoli richiedenti, sulla base dei seguenti criteri principali:

     1) condizioni economiche familiari, limite massimo punti 60;

     2) lontananza dalla famiglia, limite massimo punti 40.

 

          Art. 4. [6]

 

          Art. 5. [7]

     Coloro che frequentano un corso di formazione professionale destinato alla promozione sul lavoro (qualificazione di generici, ulteriore qualificazione, specializzazione, aggiornamento, avanzamento) o alla riconversione (passaggio da un settore lavorativo ad un altro) istituito o autorizzato ai sensi degli articoli 2 e 8 della legge provinciale 27 agosto 1962, n. 9, possono ottenere un assegno giornaliero.

     L'ammontare dell'assegno è fissato dalla Giunta provinciale ed è erogato in favore:

     1) dei disoccupati iscritti ad un qualsiasi corso o dei frequentanti un corso di riconversione;

     2) degli altri frequentanti in misura proporzionale al mancato guadagno derivante dalla frequenza del corso.

     Ai lavoratori indicati nel comma precedente che percepiscono l'indennità giornaliera di disoccupazione ovvero il sussidio straordinario di disoccupazione, spetta l'assegno di cui al comma precedente ridotto dell'importo dell'indennità o del sussidio percepito.

 

          Art. 6. [8]

 

          Art. 7. [9]

 

          Art. 8. [10]

     Decadono da ogni provvidenza disposta in base alla presente legge coloro che, senza giustificato motivo, non frequentino le istituzioni di formazione professionale alle quali erano stati avviati.

 

          Art. 9. [11]

     Le somme occorrenti per l'attuazione della legge provinciale 6 dicembre 1972, n. 36, come modificata dalla presente legge, nei limiti di spesa autorizzata dalle preesistenti disposizioni, saranno iscritte annualmente con legge di bilancio, a partire dall'anno finanziario 1975, in appositi capitoli separati del bilancio della Provincia.

     Per provvedere ai pagamenti delle spese e delle provvidenze previste dalla presente legge, la Giunta provinciale può, con propria deliberazione, concedere un fondo di cassa ai sensi dell'art. 24 delle norme di attuazione (decreto del Presidente della Giunta provinciale 28 gennaio 1974, n. 7) della legge provinciale 11 luglio 1972, n. 14, modificata ed integrata dalla legge provinciale 28 novembre 1973, n. 82, a funzionari delegati, nominati appositamente con proprio provvedimento.

     Il pagamento stesso sarà effettuato dal funzionario suddetto su ordine dell'assessore competente.

 

          Art. 10.

     In appositi capitoli delle entrate del bilancio provinciale affluiranno le quote per spese di vitto ed alloggio, versate da coloro che usufruiranno di mense, convitti ed istituti gestiti in proprio dalla Provincia, nonché ogni altra entrata conseguente a contributi o erogazioni di enti pubblici o privati, di associazioni professionali di categoria o di privati per gli scopi di cui alla presente legge.

 

NORMA TRANSITORIA

 

          Art. 11.

     Gli stanziamenti del bilancio provinciale 1972, relativi alla materia di cui alla presente legge, saranno opportunamente unificati in un apposito nuovo capitolo del bilancio provinciale.

 

DISPOSIZIONE FINALE

 

          Art. 12.

     Sono abrogati: la legge provinciale 10 luglio 1961, n. 7; Assistenza e sviluppo dell'apprendistato: il relativo regolamento di esecuzione 30 giugno 1962, n. 35. il terzo comma dell'art. 4 della legge provinciale 7 ottobre 1955, n. 3: Istruzione professionale degli apprendisti dell'industria, del commercio e dell'artigianato; il primo ed il secondo comma dell'art. 9 della legge provinciale 27 agosto 1962, n. 9: Addestramento professionale dei lavoratori; gli articoli 7, 8 e 9 del relativo regolamento 16 giugno 1964, n. 18, e l'art. 7 della legge provinciale 27 novembre 1967, n. 15, (modificato con l'art. 1 della legge provinciale 22 luglio 1968, n. 13). Integrazione delle leggi provinciali 27 agosto 1962, n. 9, e 5 settembre 1964, n. 15, per il personale addetto alla formazione professionale agricola.

     Sono altresì abrogate tutte le norme in vigore in contrasto con la presente legge.


[1] Titolo così modificato dall'art. 1 della L.P. 25 luglio 1975, n. 37.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 2 della L.P. 25 luglio 1975, n. 37.

[3] Articolo così sostituito dall'art. 3 della L.P. 25 luglio 1975, n. 37.

[4] Articolo così sostituito dall'art. 4 della L.P. 25 luglio 1975, n. 37.

[5] Articolo aggiunto dall'art. 5 della L.P. 25 luglio 1975, n. 37.

[6] Articolo abrogato dall'art. 7 della L.P. 25 luglio 1975, n. 37.

[7] Articolo così sostituito dall'art. 6 della L.P. 25 luglio 1975, n. 37.

[8] Articolo abrogato dall'art. 7 della L.P. 25 luglio 1975, n. 37.

[9] Articolo abrogato dall'art. 7 della L.P. 25 luglio 1975, n. 37.

[10] Articolo così sostituito dall'art. 8 della L.P. 25 luglio 1975, n. 37.

[11] Articolo così sostituito dall'art. 9 della L.P. 25 luglio 1975, n. 37.