Settore: | Codici provinciali |
Regione: | Bolzano |
Materia: | 5. sviluppo sociale |
Capitolo: | 5.4 lavoro e formazione professionale |
Data: | 05/08/1968 |
Numero: | 15 |
Sommario |
Art. unico. |
§ 5.4.10 – L.P. 5 agosto 1968, n. 15.
Proroga delle norme transitorie previste dalla legge provinciale 5 settembre 1964, n. 15 per il personale addetto alla formazione professionale, modificate con la legge provinciale 25 marzo 1966, n. 4.
(B.U. 27 agosto 1968, n. 36).
L'art. 17 della
“Le norme transitorie devono essere attuate entro l'anno scolastico 1969-70.
Potranno godere dei benefici delle norme transitorie solo gli appartenenti al personale addetto alla formazione professionale che avranno maturato, entro il 25 maggio 1968, il periodo prescritto per poter usufruire delle norme transitorie stesse".
[1] Per una proroga del termine di cui al presente articolo vedi l’art. 4 della