§ 5.4.10 – L.P. 5 agosto 1968, n. 15.
Proroga delle norme transitorie previste dalla legge provinciale 5 settembre 1964, n. 15 per il personale addetto alla formazione professionale, [...]


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.4 lavoro e formazione professionale
Data:05/08/1968
Numero:15


Sommario
Art. unico. 


§ 5.4.10 – L.P. 5 agosto 1968, n. 15.

Proroga delle norme transitorie previste dalla legge provinciale 5 settembre 1964, n. 15 per il personale addetto alla formazione professionale, modificate con la legge provinciale 25 marzo 1966, n. 4.

(B.U. 27 agosto 1968, n. 36).

 

     Art. unico. [1]

     L'art. 17 della legge provinciale 25 marzo 1966, n. 4, è sostituito dal seguente:

     “Le norme transitorie devono essere attuate entro l'anno scolastico 1969-70.

     Potranno godere dei benefici delle norme transitorie solo gli appartenenti al personale addetto alla formazione professionale che avranno maturato, entro il 25 maggio 1968, il periodo prescritto per poter usufruire delle norme transitorie stesse".


[1] Per una proroga del termine di cui al presente articolo vedi l’art. 4 della L.P. 20 novembre 1968, n. 21.