Settore: | Codici provinciali |
Regione: | Bolzano |
Materia: | 5. sviluppo sociale |
Capitolo: | 5.3 assistenza scolastica e istruzione |
Data: | 10/07/1992 |
Numero: | 29 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. 1. In considerazione di quanto previsto nell'allegato B) della legge provinciale 6 dicembre 1983, n. 48, la tabella allegato G) della stessa legge, in riferimento alla materia di insegnamento [...] |
Art. 3. 1. All'art. 3 della legge provinciale 17 agosto 1979, n. 13, è aggiunto il seguente comma secondo: |
§ 5.3.60 - L.P. 10 luglio 1992, n. 29.
Modifiche ed integrazioni alla legge provinciale 6 dicembre 1983, n. 48, e alla legge provinciale 17 agosto 1979, n. 13.
(B.U. 28 luglio 1992, n. 31).
1. L'ultimo capoverso della premessa ai criteri orientativi e modalità per le prove d'esame di licenza media di cui agli allegati C) e D) della
Ciò va particolarmente sottolineato per quegli allievi, riconosciuti secondo le norme vigenti persone in situazione di handicap, che vengono ammessi a sostenere le prove di esame. La loro scheda di valutazione dovrà indicare per quali discipline siano stati adottati particolari criteri didattici e quali attività integrative e di sostegno siano state svolte nel quadro di una programmazione educativa e didattica che, ispirandosi al criterio della massima individualizzazione, abbia consentito l'elaborazione di piani individualizzati adeguati per contenuti e metodologie alle specifiche differenziate situazioni, anche con possibilità, quindi, di parziale sostituzione dei contenuti programmatici di talune discipline. Per gli allievi di cui sopra l'esame di licenza media potrà svolgersi con prove differenziate in piena coerenza con le caratteristiche dell'intervento educativo didattico attuato nel triennio. Tali prove saranno deliberate dalla commissione di esame su richiesta avanzata dal consiglio di classe in sede di scrutinio finale. Restano ferme le particolari disposizioni per gli alunni in situazione di handicap di natura fisica e sensoriale, stabilite dall'articolo 102 del
1. In considerazione di quanto previsto nell'allegato B) della
1. All'art. 3 della
“2. Nel rispetto degli accordi internazionali in materia, la Giunta provinciale, sentito il consiglio scolastico provinciale, determina altresì criteri e modalità, per l'effettuazione di gemellaggi, di scambi di studenti e di classi di scuole della Provincia con altre scuole nazionali ed estere".
[1] Articolo così sostituito dall'art. 20 della