§ 5.3.45 - L.P. 20 novembre 1984, n. 17.
Modifiche ed integrazioni alle leggi provinciali 31 agosto 1974, n. 7, e 22 maggio 1980, n. 13, concernenti l'assistenza scolastica.


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.3 assistenza scolastica e istruzione
Data:20/11/1984
Numero:17


Sommario
Art. 1.      1. Il primo e secondo comma dell'art. 7 della legge provinciale 31 agosto 1974, n. 7, modificati dal primo e secondo comma dell'art. 4 della legge provinciale 22 maggio 1980, n. 13, sono [...]
Art. 2.      1. Il primo e secondo comma dell'art. 10 della legge provinciale 31 agosto 1974, n. 7, modificati dal primo e secondo comma dell'art. 5 della legge provinciale 22 maggio 1980, n. 13, sono [...]
Art. 3.      1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata, a decorrere dall'esercizio finanziario 1984, la maggiore spesa annua di lire 2.412 milioni.
Art. 4.      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione [...]


§ 5.3.45 - L.P. 20 novembre 1984, n. 17.

Modifiche ed integrazioni alle leggi provinciali 31 agosto 1974, n. 7, e 22 maggio 1980, n. 13, concernenti l'assistenza scolastica.

(B.U. 27 novembre 1984, n. 56).

 

     Art. 1.

     1. Il primo e secondo comma dell'art. 7 della legge provinciale 31 agosto 1974, n. 7, modificati dal primo e secondo comma dell'art. 4 della legge provinciale 22 maggio 1980, n. 13, sono sostituiti dai seguenti:

     "1. La Giunta provinciale, accantonate le somme necessarie al pagamento delle borse di studio confermabili, determina annualmente il numero delle borse di studio da mettere a concorso, le modalità della loro assegnazione ed il loro importo. L'importo delle borse di studio è elevato a lire 1.260.000 per le borse studio è elevato a lire 1.260.000 per le borse di studio previste al punto 2) del primo comma dell'art. 5 della presente legge e a lire 1.200.000 per le borse di studio di cui al punto 1) del primo comma del medesimo articolo, da corrispondere a studenti che per oggettive difficoltà devono alloggiare fuori famiglia.

     Gli importi di cui al comma precedente possono essere aumentati annualmente con la legge finanziaria in base alle accertate necessità."

 

          Art. 2.

     1. Il primo e secondo comma dell'art. 10 della legge provinciale 31 agosto 1974, n. 7, modificati dal primo e secondo comma dell'art. 5 della legge provinciale 22 maggio 1980, n. 13, sono sostituiti dai seguenti:

     "1. Restano fermi gli interventi della Provincia a favore di studenti di scuole superiori e per frequentanti di corsi di perfezionamento e di specializzazione, già previsti dall'art. 1, lett. a) e b), della legge provinciale 5 gennaio 1958, n. 1, e successive modifiche ed integrazioni. L'importo delle borse di studio è elevato a lire 3.000.000 rispettivamente a lire 5.000.000.

     Gli importi di cui al comma precedente possono essere aumentati annualmente con la legge finanziaria in base alle accertate necessità."

 

          Art. 3.

     1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata, a decorrere dall'esercizio finanziario 1984, la maggiore spesa annua di lire 2.412 milioni.

     2. Alla copertura dell'onere indicato al comma precedente si provvede come segue:

     a) per l'anno 1984, mediante utilizzo degli stanziamenti di lire 1.750 milioni e di lire 662 milioni, iscritti in aumento rispettivamente ai capitoli 31300 e 31307 dello stato di previsione della spesa in forza delle leggi provinciali concernenti l'assestamento del bilancio di previsione 1984;

     b) per gli anni successivi, mediante utilizzo degli stanziamenti che saranno iscritti ai corrispondenti capitoli dei futuri bilanci di previsione, in base alle indicazioni della legge finanziaria annuale, ai sensi dell'art. 6 della legge provinciale 26 aprile 1980, n. 8;

     c) per il biennio 1985-1986 si utilizzano le disponibilità previste alla voce "Stanziamenti per nuovi interventi legislativi" della Sezione 10 - Settore 2 del bilancio pluriennale 1984-1986 della Provincia.

 

          Art. 4.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.