§ 5.3.33 - L.P. 29 luglio 1978, n. 35.
Modifiche e integrazioni all'art. 11 della legge provinciale 31 agosto 1974, n. 7: Refezioni scolastiche.


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.3 assistenza scolastica e istruzione
Data:29/07/1978
Numero:35


Sommario
Art. 1.      L'art. 11 della legge provinciale 31 agosto 1974, n. 7. Refezioni scolastiche, è sostituito dal seguente:
Art. 2.      In deroga alle vigenti disposizioni in materia di contabilità, qualora l'importo dei finanziamenti provinciali ai comuni e loro consorzi per la gestione del servizio di refezione negli anni [...]


§ 5.3.33 - L.P. 29 luglio 1978, n. 35.

Modifiche e integrazioni all'art. 11 della legge provinciale 31 agosto 1974, n. 7: Refezioni scolastiche.

(B.U. 29 agosto 1978, n. 42).

 

     Art. 1.

     L'art. 11 della legge provinciale 31 agosto 1974, n. 7. Refezioni scolastiche, è sostituito dal seguente:

     “I servizi di refezione scolastica sono promossi o organizzati dai comuni singoli o fra loro convenzionati o consorziati, con il contributo finanziario della Provincia nei limiti dei fondi disponibili. La Giunta provinciale attribuirà i fondi previsti dal piano di cui all'art. 2 secondo le proposte del consiglio scolastico distrettuale.

     Spetta ai comuni e ai loro consorzi determinare, sentito il consiglio di circolo o d'istituto, le condizioni di ammissione degli alunni al servizio, avuto riguardo alle condizioni economiche della famiglia, alla distanza dalla scuola e alle strutture disponibili. Nei limiti dei fondi obbligatoriamente destinati dai comuni all'assistenza scolastica e di quelli messi a loro disposizione per gli stessi fini dalla Provincia, il servizio è gratuito per gli alunni appartenenti a famiglie di condizioni economiche disagiate. Ai fini di un'equa distribuzione dei propri mezzi finanziari messi a disposizione, la Giunta provinciale può, in base a propri criteri, ammettere al finanziamento solo determinate categorie di frequentanti. I comuni sono autorizzati ad esigere dai genitori degli alunni bisognosi, ammessi al servizio, il pagamento dell'eventuale differenza tra costo effettivo di ogni pasto e contributo provinciale ai sensi del comma seguente. I comuni possono altresì esigere il pagamento dell'intero costo effettivo di ogni pasto dai genitori degli alunni non bisognosi, ma ammessi al servizio di refezione.

     Con i fondi di cui al comma precedente la Giunta provinciale concorre al finanziamento delle spese ordinarie di gestione del servizio tramite la concessione, ai comuni singoli o fra loro convenzionati o consorziati che lo richiedano, di un contributo onnicomprensivo per pasto somministrato agli alunni bisognosi ammessi al servizio e al finanziamento. Detto contributo per pasto sarà stabilito di anno in anno con deliberazione della Giunta provinciale.

     L'importo del contributo per anno scolastico a favore dei comuni singoli o fra loro convenzionati o consorziati è determinato e assegnato, parimenti con delibera della Giunta provinciale, sulla base del numero di pasti che saranno prevedibilmente distribuiti ad alunni bisognosi ammessi al servizio e al finanziamento nel corso dell'anno scolastico.

     In deroga alle vigenti disposizioni in materia di contabilità la liquidazione del contributo concesso sarà disposta con delibera della Giunta provinciale, di norma in tre soluzioni, come segue:

     In deroga alle vigenti disposizioni in materia di contabilità la liquidazione del contributo concesso sarà disposta con delibera della Giunta provinciale, di norma in tre soluzioni, come segue:

     la prima soluzione, per un importo non superiore al 40% del contributo annuo assegnato, con la deliberazione di concessione del contributo stesso;

     Al fine di evitare eccessivi ritardi nel finanziamento, la Giunta provinciale è autorizzata a procedere alla liquidazione di detta soluzione prescindendo dall'approvazione del piano annuale dei servizi di cui all'art. 2; la seconda soluzione, per un importo non superiore al 40% del contributo annuo assegnato, previa attestazione da parte dei rappresentanti legali degli enti beneficiari del regolare prosieguo del servizio nel secondo trimestre dell'anno scolastico corrispondente.

     il saldo al termine dell'anno scolastico in sede di conferma o ridefinizione dell'importo globale del contributo annuo sulla base della presentazione, da parte dei beneficiari, dei dati relativi all'effettivo numero dei pasti somministrati ad alunni bisognosi ammessi al servizio e al finanziamento.

     Per far fronte alle spese connesse con l'esercizio del servizio di cui al presente articolo, gli enti beneficiari hanno diritto ad un supplemento pari al 4% della somma annua ad essi assegnata per tale fine.

     Con la deliberazione che dispone la liquidazione del saldo può altresì essere autorizzata, a favore dei comuni singoli o fra loro convenzionati o consorziati che dichiarino di voler continuare nell'anno scolastico venturo la gestione dei servizi funzionanti nell'anno scolastico appena concluso, la concessione e l'immediata liquidazione di un anticipo in misura non superiore ad un quarto del contributo definitivo loro erogato, per la gestione dello stesso servizio, nell'anno scolastico precedente. Tale anticipo verrà portato in decurtazione degli importi da liquidarsi ai sensi del quinto comma del presente articolo.

     In ogni comune o presso consorzi di comuni è istituito per il servizio di refezione un apposito organo collegiale consultivo, composto da 3 oppure da 6 membri, e nel quale sono rappresentati, in modo paritetico, le amministrazioni comunali, il corpo insegnante e i genitori degli alunni. In comuni o presso consorzi di comuni dove esistono più servizi di refezione scolastica può essere istituito per ogni singolo servizio un tale organo.

     Ogni organo consultivo di cui al precedente comma è nominato dal Consiglio comunale per la durata del Consiglio stesso. I rappresentanti del corpo insegnante e dei genitori sono scelti su terne proposte dai rispettivi interessati ossia dai relativi organi collegiali.

     I membri di ogni organo consultivo devono appartenere al gruppo linguistico degli alunni ammessi al servizio di refezione. In caso che allo stesso servizio siano ammessi alunni provenienti da scuole con diversa lingua di insegnamento, la composizione dell'organo deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici degli alunni ammessi.

     Nel regolamento di esecuzione saranno previste le norme per l'ammissione degli alunni al finanziamento, per la realizzazione e il finanziamento del servizio stesso e per la composizione e il funzionamento dell'organo consultivo".

 

          Art. 2.

     In deroga alle vigenti disposizioni in materia di contabilità, qualora l'importo dei finanziamenti provinciali ai comuni e loro consorzi per la gestione del servizio di refezione negli anni scolastici 1975-76 e 1976-77 abbia superato quello delle spese effettivamente sostenute dagli enti gestori, detti enti potranno trattenere le somme così determinatesi in eccedenza. Indipendentemente dall'ammontare, dette eccedenze sono da destinarsi ai seguenti scopi:

     a) miglioramento e potenziamento del servizio di refezione scolastica, comprese le spese per attrezzatura e arredamento;

     b) altre forme di assistenza scolastica di cui alla legge provinciale 31 agosto 1974, n. 7, con esclusione delle spese per attrezzatura, arredamento e riattamento di immobili.

     Entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge gli enti beneficiari di detti finanziamenti che ancora non l'avessero fatto, sono tenuti a produrre, separati per anno scolastico, i rendiconti attinenti alla conduzione del servizio, nonché un piano relativo all'utilizzazione delle eventuali eccedenze per gli scopi di cui alle lett. a) e b) del presente articolo. La mancata osservanza della presente disposizione comporta la restituzione delle eccedenze ai sensi delle norme vigenti.

     La Giunta provinciale provvederà con propria deliberazione all'approvazione dei rendiconti esibiti e dei piani di utilizzazione delle eventuali eccedenze ai sensi della presente disposizione.