§ 5.3.32 - L.P. 30 maggio 1978, n. 24.
Modifiche alla legge provinciale 31 agosto 1974, n. 7.


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.3 assistenza scolastica e istruzione
Data:30/05/1978
Numero:24


Sommario
Art. 1.      Il primo comma dell'art. 7 della legge provinciale 31 agosto 1974, n. 7, è sostituito dal seguente:
Art. 2.      L'art. 10 della legge provinciale 31 agosto 1974, n. 7, è sostituito dal seguente:
Art. 3.      All'art. 2 della legge provinciale 31 agosto 1974, n. 7, sono aggiunti i seguenti commi:


§ 5.3.32 - L.P. 30 maggio 1978, n. 24.

Modifiche alla legge provinciale 31 agosto 1974, n. 7.

(B.U. 6 giugno 1978, n. 28).

 

     Art. 1.

     Il primo comma dell'art. 7 della legge provinciale 31 agosto 1974, n. 7, è sostituito dal seguente:

     "La Giunta provinciale, dopo avere accantonato le somme necessarie al pagamento delle borse di studio confermabili, determina annualmente, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, il numero e l'ammontare delle borse da mettere a concorso, fino ad un massimo di lire 750.000 e le modalità della loro assegnazione".

 

          Art. 2.

     L'art. 10 della legge provinciale 31 agosto 1974, n. 7, è sostituito dal seguente:

     "Restano fermi gli interventi della Provincia a favore di studenti di scuole superiori e di corsi di perfezionamento e di specializzazione, già previsti dall'art. 1, lett. a) e d), della legge provinciale 5 gennaio 1958, n. 1, e successive modifiche e integrazioni. I contributi sono elevati fino ad un massimo di lire 1.200.000 rispettivamente di lire 3.000.000".

 

          Art. 3.

     All'art. 2 della legge provinciale 31 agosto 1974, n. 7, sono aggiunti i seguenti commi:

     Il parere del Consiglio scolastico provinciale ai sensi del presente articolo e quello previsto dal quarto comma del successivo art. 5 della presente legge, devono pervenire ai competenti Assessorati alla pubblica istruzione della Giunta provinciale entro 45 giorni dalla data di presentazione delle relative richieste di parere.

     Se i pareri non pervengono entro i termini prescritti, la Giunta provinciale è autorizzata ad adottare i relativi provvedimenti prescindendo dai pareri stessi".