Settore: | Codici provinciali |
Regione: | Bolzano |
Materia: | 5. sviluppo sociale |
Capitolo: | 5.3 assistenza scolastica e istruzione |
Data: | 30/05/1978 |
Numero: | 24 |
Sommario |
Art. 1. Il primo comma dell'art. 7 della legge provinciale 31 agosto 1974, n. 7, è sostituito dal seguente: |
Art. 2. L'art. 10 della legge provinciale 31 agosto 1974, n. 7, è sostituito dal seguente: |
Art. 3. All'art. 2 della legge provinciale 31 agosto 1974, n. 7, sono aggiunti i seguenti commi: |
§ 5.3.32 - L.P. 30 maggio 1978, n. 24.
Modifiche alla legge provinciale 31 agosto 1974, n. 7.
(B.U. 6 giugno 1978, n. 28).
Il primo comma dell'art. 7 della
"La Giunta provinciale, dopo avere accantonato le somme necessarie al pagamento delle borse di studio confermabili, determina annualmente, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, il numero e l'ammontare delle borse da mettere a concorso, fino ad un massimo di lire 750.000 e le modalità della loro assegnazione".
L'art. 10 della
"Restano fermi gli interventi della Provincia a favore di studenti di scuole superiori e di corsi di perfezionamento e di specializzazione, già previsti dall'art. 1, lett. a) e d), della
All'art. 2 della
Il parere del Consiglio scolastico provinciale ai sensi del presente articolo e quello previsto dal quarto comma del successivo art. 5 della presente legge, devono pervenire ai competenti Assessorati alla pubblica istruzione della Giunta provinciale entro 45 giorni dalla data di presentazione delle relative richieste di parere.
Se i pareri non pervengono entro i termini prescritti, la Giunta provinciale è autorizzata ad adottare i relativi provvedimenti prescindendo dai pareri stessi".