§ 5.3.24 - L.P. 31 luglio 1976, n. 27.
Istituzione dell'istituto ladino di cultura.


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.3 assistenza scolastica e istruzione
Data:31/07/1976
Numero:27


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3.      La Giunta provinciale è autorizzata a mettere gratuitamente a disposizione dell'istituto una sede idonea.
Art. 4. 
Art. 5.      Per il finanziamento dell'attività dell'istituto possono venire impiegati anche contributi provenienti da enti pubblici, da privati, da associazioni e da fondazioni.
Art. 6.      Alla copertura dell'onere di lire 15 milioni di cui al precedente art. 4, a carico dell'esercizio finanziario 1976, si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al [...]
Art. 7.      Nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1976 sono introdotte le seguenti variazioni:


§ 5.3.24 - L.P. 31 luglio 1976, n. 27.

Istituzione dell'istituto ladino di cultura.

(B.U. 31 agosto 1976, n. 37).

 

     Art. 1. [1]

     E' istituito, con sede nel comune di San Martine de Tor/San Martino in Badia, l'Istituto ladino di cultura denominato " Institut Ladin Micurà de Ru.

     Nell'allegato statuto sono stabilite le norme sulle finalità e sulle strutture dell'Istituto medesimo. La Giunta provinciale è autorizzata ad approvare eventuali modifiche dello statuto proposte dal Consiglio di Istituto.

 

          Art. 2. [2]

     Le deliberazioni relative al bilancio di previsione, alle sue variazioni ed al conto consuntivo devono essere sottoposte alla Giunta provinciale per l'approvazione.

     Il bilancio di previsione deve essere presentato alla Giunta provinciale entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello cui esso si riferisce ed il conto consuntivo, corredato della relazione dei revisori dei conti, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui esso si riferisce.

     Il Consiglio d'istituto può essere sciolto dalla Giunta provinciale quando compie atti contrari alle finalità statutarie, gravi violazioni delle norme di legge o regolamentari, o quando per dimissioni o impossibilità di formazione di una maggioranza non è in grado di funzionare. In caso di scioglimento, la Giunta provinciale nomina un commissionario; il nuovo consiglio d'istituto deve essere nominato entro i successivi dei mesi"

 

          Art. 3.

     La Giunta provinciale è autorizzata a mettere gratuitamente a disposizione dell'istituto una sede idonea.

 

          Art. 4. [3]

     Per la copertura delle spese correnti dell'istituto derivanti dall'applicazione della presente legge, la Giunta provinciale provvede a stanziare nel bilancio di previsione un importo annuo non inferiore a lire 30 milioni.

     I fondi stanziati nel bilancio e non impegnati entro la chiusura dell'esercizio finanziario si conservano fra i residui e possono essere utilizzati entro i termini di cui all'art. 36 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, modificato dall'art. 1 della legge 1 marzo 1964, n. 62.

 

          Art. 5.

     Per il finanziamento dell'attività dell'istituto possono venire impiegati anche contributi provenienti da enti pubblici, da privati, da associazioni e da fondazioni.

 

          Art. 6.

     Alla copertura dell'onere di lire 15 milioni di cui al precedente art. 4, a carico dell'esercizio finanziario 1976, si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 2480 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario corrente (punto n. 1 dell'elenco esplicativo del fondo globale).

 

          Art. 7.

     Nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1976 sono introdotte le seguenti variazioni:

     in aumento:

     Cap. 392 -Spese per l'istituto ladino di cultura( DPR 1-11-1973, n. 691) L. 15.000.000

     in diminuzione:

     Cap. 2480 -Fondo a disposizione per fa fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi L. 15.000.000

     La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

 

STATUTO DELL'ISTITUTO LADINO DI CULTURA

"ISTITUT LADIN MICURA' DE RU"

 

     1. Istituzione.

     Viene istituito, allo scopo della conservazione, della tutela e della cura della lingua, della cultura e delle caratteristiche etniche ladine, nonché per la conservazione della storia ladina, l'Istituto ladino di cultura con sede nel comune di San Martino in Badia denominato "Istitut Ladin Micurà de Ru".

 

     2. Compiti.

     I compiti spettanti all'istituto sono i seguenti:

     a) lo studio a livello scientifico della lingua, della storia e della cultura dei ladini delle Dolomiti in collaborazione con istituti tecnici ed universitari nazionali ed esteri e in cooperazione con altre associazioni culturali.

     L'incentivazione dell'uso della lingua ladina scritta e parlata dovrà avere luogo possibilmente anche in collaborazione con le scuole nelle località ladine;

     b) conservazione e tutela della cultura popolare dell'arte e delle canzoni ladine e potenziamento di tutte le misure volte alla conservazione della lingua ladina scritta e parlata attraverso i mass -media, pubblicazioni, manifestazioni di carattere culturale, nonché attraverso un aggiornamento programmato atto ad aumentare il livello culturale generale;

     c) predisposizione di un archivio, costituito da una raccolta di documentazioni, di fotografie e di registrazioni magnetofoniche, nonché realizzazione di una biblioteca e di un piccolo museo culturali ladini;

     d) potenziamento dei rapporti fra i ladini delle Dolomiti, della Svizzera e del Friuli;

     e) eventuale gestione e assegnazione di borse di studio per l'istruzione del personale insegnante ladino delle scuole medie e superiori nelle località ladine, ai sensi del penultimo e ultimo comma dell'art. 12 del DPR 20 gennaio 1973, n. 116.

     Per il raggiungimento delle finalità summenzionate e per l'espletamento delle attività ad esse connesse, l'istituto può avvalersi della collaborazione di altri enti, associazioni o istituzioni aventi le stesse finalità , appoggiando eventuali misure di coordinamento.

 

     3. Sono organi dell'istituto:

     a) il consiglio di istituto;

     b) il consiglio di amministrazione;

     c) il presidente dell'istituto;

     d) il direttore dell'istituto;

     e) il revisore dei conti.

 

     4. Consiglio di istituto.

     Il consiglio di istituto è composto dai seguenti membri delle due valli ladine:

     a) da un rappresentante ladino, nominato dalla Giunta provinciale;

     b) da due rappresentanti della val Badia rispettivamente della val Gardena, proposti dalle associazioni culturali ladine, legalmente costituite, le cui finalità statutarie sono parallele a quelle dell'istituto;

     detti rappresentanti ed i loro sostituti vengono nominati dalla Giunta provinciale, su proposta delle associazioni culturali.

     Ad un rappresentante uscente subentra il suo sostituto;

     c) da un sindaco o da un vicesindaco o da un assessore comunale delle due valli ladine.

     Il rappresentante per il consiglio di istituto viene eletto dai sindaci delle due valli in riunione separata.

     Ove l'elezione non dovesse avere luogo entro due mesi dalla relativa comunicazione, fino al momento dell'elezione medesima questi due membri vengono nominati in via provvisoria dalla Giunta provinciale;

     d) dall'intendente per la scuola di lingua ladina, dal direttore di istituto e dal suo segretario, quali membri di diritto, ma senza diritto di voto.

     Il consiglio di istituto si riunisce almeno quattro volte all'anno;

     su richiesta della maggioranza dei propri membri o di quelli del consiglio di amministrazione esso può venire tuttavia convocato in seduta straordinaria.

     Il numero legale del consiglio di istituto è dato ove risulti presente la maggioranza dei membri.

     I membri rimangono in carica per la durata di tre anni.

 

     5. Attribuzioni del consiglio di istituto.

     Il consiglio di istituto ha le seguenti attribuzioni:

     a) nomina del presidente e del vicepresidente dell'istituto in seno ai propri membri;

     b) nomina dei rappresentanti di valle del consiglio di amministrazione;

     c) deliberazione di tutti gli atti riguardanti l'istituto per quanto non riservati ad altri organi o affidati ad altri organi con delibera del consiglio di istituto;

     d) approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo annuale;

     e) assunzione e regolamentazione contrattuale del personale dell'istituto;

     f) chiamata ed assunzione del direttore dell'istituto;

     g) nomina dei revisori dei conti;

     h) deliberazione in materia di rimborso spese a membri del consiglio di istituto e del consiglio di amministrazione, nonché di indennità al presidente ed ai membri del collegio dei revisori entro i limiti stabiliti con legge provinciale sulle commissioni.

 

     6. Consiglio di amministrazione.

     Il consiglio di amministrazione è composto da 5 membri e cioè :

     a) dal presidente dell'istituto;

     b) dal rappresentante ladino nominato dall'Assessore provinciale alla scuola e cultura;

     c) dal direttore dell'istituto;

     d) da un rappresentante delle associazioni culturali della val Badia, rispettivamente della val Gardena.

     Spetta al consiglio di amministrazione svolgere i seguenti compiti:

     a) l'amministrazione ordinaria e funzioni ad esso affidate dal consiglio di istituto;

     b) l'amministrazione del patrimonio dell'istituto;

     c) la stesura dell'ordine del giorno per le sedute del consiglio di istituto;

     d) l'approntamento del bilancio di previsione e del conto consuntivo annuale;

     e) la predisposizione di iniziative concrete e la vigilanza sull'attuazione di tutti i compiti affidati all'istituto con la presente legge secondo lo statuto.

     Il consiglio di amministrazione rimane in carica per tre anni.

 

     7. Il presidente dell'istituto.

     Al presidente dell'istituto spetta la responsabilità per l'attuazione delle delibere del consiglio di istituto e del consiglio di amministrazione, dei quali è presidente.

     Egli rappresenta l'istituto.

     E' autorizzato all'incasso di denaro ed a rilasciare le rispettive quietanze.

     Il presidente è autorizzato altresì ad adottare provvedimenti urgenti che dovranno tuttavia venire ratificati dall'organo competente nella successiva seduta.

 

     8. Il direttore dell'istituto.

     Spetta al direttore dell'istituto la responsabilità per il lavoro scientifico dell'istituto stesso, nonché per i compiti ad esso affidati dal consiglio di istituito e dal consiglio di amministrazione.

     In collaborazione col presidente, egli provvede all'attuazione del programma stabilito dal consiglio di istituto.

 

     9. Revisori dei conti.

     Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e da due membri supplenti.

     Esso provvede a tutte le verifiche necessarie per garantire una regolare amministrazione dell'istituto.

     Il collegio dei revisori dei conti riferisce annualmente al consiglio di istituto ed alla Giunta provinciale sui risultati concessi alla sua attività .

 

     10. Anno finanziario.

     L'anno finanziario dell'istituto inizia con il 1° gennaio e termina con il 31 dicembre.

     Le delibere relative al bilancio di previsione ed al conto consuntivo devono essere presentate alla Giunta provinciale per l'approvazione.

     Il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario successivo deve essere approntato entro la fine di ottobre e il conto consuntivo per l'esercizio finanziario precedente entro la fine di aprile;

     entrambi gli atti devono venire presentati alla Giunta provinciale unitamente alla relazione dei revisori dei conti.

     I mezzi finanziari stanziati nel bilancio di previsione e non impiegati entro la fine dell'esercizio finanziario in corso rimangono a disposizione come residui e possono venire utilizzati entro i termini previsti dalla legge.

 

     11. Entrate.

     Le entrate del bilancio dell'istituto sono costituite:

     a) dal contributo finanziario annuo della Provincia;

     b) dai proventi da eventuali donazioni o lasciti;

     c) dall'assegnazione di contributi per attività particolari affidate all'istituto da enti;

     d) da qualsiasi altra entrata concernente l'amministrazione e le finalità dell'istituto.

 

     12. Patrimonio.

     Il patrimonio dell'istituto è costituito dai beni mobili ed immobili ad esso passati in proprietà attraverso acquisto, donazione o qualsiasi altro atto e che siano in diretta relazione con la conduzione dell'istituto.

     In caso di scioglimento dell'istituto, la Giunta provinciale ha facoltà di disporre dell'intero patrimonio.


[1] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.P. 4 luglio 1990, n. 14.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 2 della L.P. 4 luglio 1990, n. 14.

[3] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L. P. 8 giugno 1977, n. 18.