§ 5.3.16 - L.P. 8 novembre 1974, n. 26.
Asili nido.


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.3 assistenza scolastica e istruzione
Data:08/11/1974
Numero:26


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 3 bis.  Determinazione dei contributi
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8. 
Art. 9. 
Art. 10. 
Art. 11.      L'asilo nido è un servizio sociale per la realizzazione delle finalità indicate negli articoli 1 e 6 della legge 6 dicembre 1971, n. 1044.
Art. 12.      L'asilo nido è aperto a tutti i bambini fino a tre anni secondo i criteri di ammissione di cui al successivo art. 13.
Art. 13.      Il regolamento comunale o consorziale, deliberato dal Consiglio comunale o dall'assemblea consorziale, determina i criteri per l'ammissione dei bambini all'asilo nido.
Art. 14.      La localizzazione dell'asilo nido deve assicurare l'integrazione di tale struttura nel quartiere o nel nucleo abitato. Esso dovrà essere ubicato oltre che in apposite aree, in complessi [...]
Art. 15.      La distribuzione degli spazi all'interno degli asili nido deve consentire un facile adeguamento di questi al variare dell'ampiezza delle classi di età della popolazione infantile assistita ed [...]
Art. 16.      La ricettività minima e massima dell'asilo nido è fissata rispettivamente in 15 e 60 posti - bambino.
Art. 17.      L'asilo nido rimane aperto per un minimo di otto ore giornaliere per tutto l'anno solare, ad eccezione dei giorni riconosciuti festivi. L'orario dovrà comunque tenere conto delle necessità delle [...]
Art. 18.      La vigilanza igienica e sanitaria, fino all'istituzione delle unità locali sanitarie e sociali, è affidata all'ufficiale sanitario del comune dove ha sede l'asilo nido.
Art. 19.      Fino all'istituzione delle unità locali sanitarie e sociali, l'assistenza sanitaria e pediatrica è assicurata dagli enti gestori, i quali provvedono a garantire anche gli interventi di carattere [...]
Art. 20.      L'amministrazione dell'asilo nido è attuata dal Comune o dal consorzio di Comuni nelle forme previste dai regolamenti comunali e dalle leggi provinciali.
Art. 21.      La gestione dell'asilo nido è affidata, sulla base del regolamento comunale o consorziale, ad un comitato di gestione nominato dal Consiglio comunale o dall'assemblea consorziale e composto da [...]
Art. 22.      Il personale dell'asilo nido è inquadrato nei ruoli del personale comunale ed è assunto con pubblico concorso.
Art. 23.      Il personale addetto all'assistenza, fino all'emanazione di una nuova normativa in materia di preparazione professionale del personale, deve essere in possesso del diploma di vigilatrice [...]
Art. 24.      La funzione di coordinatore responsabile dell'asilo nido deve essere affidata dal Comune o dal consorzio di Comuni, sentito il comitato di gestione, a persona competente in servizio scelta entro [...]
Art. 25.      La Provincia organizza corsi di preparazione ed aggiornamento per adeguare la formazione del personale operante negli asili nido.
Art. 26.      La Giunta provinciale e per essa l'Assessorato competente esplica attività promozionale e di coordinamento per gli asili nido della provincia su proposta di un'apposita commissione tecnica.
Art. 27.      Un regolamento di esecuzione, da emanarsi entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, disciplinerà in particolare le caratteristiche delle aree da destinare alle sedi degli asili [...]
Art. 28.  Norma transitoria.
Art. 29.  Norma finanziaria.


§ 5.3.16 - L.P. 8 novembre 1974, n. 26.

Asili nido.

(B.U. 3 dicembre 1974, n. 56).

 

     Art. 1. [1]

     La Provincia assegna ai comuni e ai consorzi di comuni i contributi previsti dalla legge 6 dicembre 1971, n. 1044, nei limiti del fondo assegnato dallo Stato alla Provincia stessa.

     L'ammontare dei contributi di cui al comma precedente viene determinato con deliberazione della Giunta provinciale prescindendo dai limiti di cui al quarto comma dell'art. 1 della legge 6 dicembre 1971, n. 1044.

 

          Art. 2. [2]

     I Comuni od i consorzi di Comuni possono richiedere l'erogazione dei contributi di cui all'art. 1, inoltrando domanda entro il 30 aprile di ogni anno.

     Le richieste di contributi, indirizzate al Presidente della Giunta provinciale e sottoscritte dal sindaco o dal presidente del consorzio, devono essere accompagnate dalla relativa deliberazione del Consiglio comunale o dell'assemblea consorziale.

     Nella deliberazione devono essere indicati i mezzi di copertura della spesa eccedente il contributo richiesto.

 

          Art. 3. [3]

     Le richieste di contributo per la costruzione di asili nido o il riattamento di immobili già esistenti devono essere corredate:

     a) progetto di massima dell'opera;

     b) individuazione di aree idonee previste dagli strumenti urbanistici vigenti;

     c) preventivo di massima delle spese, relativo sia alla costruzione o al riattamento, sia alla gestione.

     Nell'eventualità che, in relazione a quanto disposto alla lett. b), l'area individuata non sia destinata ad uso pubblico dalle vigenti norme urbanistiche, il Presidente della Giunta provinciale, entro 60 giorni dalla data di adozione della delibera consiliare relativa alla indicazione delle aree, sentita la commissione urbanistica provinciale, emette il decreto di vincolo, che equivale a dichiarazione di pubblica utilità.

     Detto decreto deve essere notificato ai proprietari interessati a cura dell'ente obbligato e cessa di avere effetto dopo tre anni dalla notifica.

     Vengono accettate anche le domande dei Comuni che attestino di aver adottato le varianti di cui sopra.

     I lavori, dopo l'approvazione del progetto di costruzione, si intendono dichiarati indifferibili ed urgenti a tutti gli effetti di legge.

 

          Art. 3 bis. Determinazione dei contributi [4]

     1. Gli stanziamenti provinciali relativi alla gestione degli asili nido saranno ripartiti annualmente tra i comuni gestori con la deliberazione della Giunta provinciale di cui all'art. 5.

     2. L'ammontare del contributo verrà determinato sulla base delle spese di gestione ammesse a contributo, dedotta la quota a carico degli utenti. L'ammontare del contributo provinciale non potrà comunque essere superiore alla quota direttamente a carico del comune gestore.

 

          Art. 4. [5]

     Le richieste di contributo di gestione, funzionamento e manutenzione devono essere accompagnate da:

     a) copia del conto consuntivo relativo all'esercizio precedente e del bilancio preventivo relativo all'esercizio in corso, nel caso di asili nido già funzionanti; copia del bilancio preventivo nel caso di asili nido di prossima apertura;

     b) documentazione circa la ricettività dell'asilo nido e l'organico del personale;

     c) copia del regolamento comunale o consorziale relativo alla gestione dell'asilo nido.

 

          Art. 5. [6]

     La Giunta provinciale predispone il piano annuale per la ripartizione dei contributi di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1044.

     Al fine di stabilire l'ordine di priorità delle richieste nella formulazione del piano di riparto, si dovrà tener conto, nel quadro delle indicazioni fornite dalle comunità di valle ove esistono o dal consorzio dei Comuni o nel piano di coordinamento territoriale, della consistenza dei servizi analoghi già esistenti nel territorio del Comune o del consorzio dei Comuni richiedenti, della popolazione residente totale, del livello di occupazione femminile e di ogni altro elemento utile desumibile dai documenti richiesti al primo comma dell'art. 3.

     Il piano prevede due distinte graduatorie, la prima relativa alla costruzione o riattamento, all'impianto ed all'arredamento, la seconda relativa alla gestione, al funzionamento ed alla manutenzione degli asili nido.

     Il piano deve essere reso noto ai consorzi comprensoriali, ove costituiti; i consorzi stessi possono presentare entro il termine di 30 giorni le loro osservazioni.

 

          Art. 6. [7]

     Dopo l'approvazione del piano annuale, la Giunta provinciale comunica ai Comuni ed ai Consorzi di Comuni, inclusi nel piano stesso, il termine entro il quale dovranno essere presentati i progetti esecutivi degli asili nido per i quali sia stato richiesto il contributo di costruzione o riattamento.

     I progetti esecutivi comprendono:

     a) relazione tecnica;

     b) disegni;

     c) computo metrico-estimativo;

     d) capitolato speciale d'appalto o foglio di patti e prescrizioni, nei casi di appalto a trattativa privata e di esecuzione in economia.

 

          Art. 7. [8]

     La concessione del contributo è disposta con decreto del Presidente della Giunta provinciale su deliberazione della Giunta stessa.

     La concessione del contributo è comunque subordinata:

     a) all'attestazione della piena ed effettiva disponibilità dell'area;

     b) all'espletamento da parte del Comune o consorzio di Comuni di tutte le formalità per l'aggiudicazione dell'appalto dei lavori entro il termine inderogabile di quattro mesi.

     Gli eventuali contributi non assegnati per decorrenza dei termini verranno concessi secondo le priorità stabilite nel piano provinciale.

     Con il provvedimento di concessione del contributo quale concorso alle spese relative alla costruzione, impianto ed arredamento dell'asilo nido, viene approvato il progetto delle opere e fissata la data di inizio e di ultimazione dei lavori.

     Viene altresì disposta l'erogazione del 50% del contributo alla esibizione del contratto di appalto ed il saldo viene liquidato a collaudo avvenuto.

 

          Art. 8. [9]

     Alla vigilanza sui lavori ed al collaudo delle opere, di cui al quarto comma del precedente articolo, provvede l'Assessorato provinciale ai lavori pubblici per mezzo dei propri uffici.

 

          Art. 9. [10]

     Sugli edifici per i quali è concesso il contributo di costruzione o riattamento è costituito vincolo ventennale di destinazione.

     Su richiesta del Consiglio comunale, la Giunta provinciale può autorizzare lo svincolo anticipato dell'immobile.

 

          Art. 10. [11]

     L'erogazione dei contributi annuali quale concorso alle spese di gestione, funzionamento e manutenzione dell'asilo nido è disposta con decreto del Presidente della Giunta provinciale ed avviene in un'unica soluzione.

 

          Art. 11.

     L'asilo nido è un servizio sociale per la realizzazione delle finalità indicate negli articoli 1 e 6 della legge 6 dicembre 1971, n. 1044.

 

          Art. 12.

     L'asilo nido è aperto a tutti i bambini fino a tre anni secondo i criteri di ammissione di cui al successivo art. 13.

     La fissazione di tali criteri sarà resa necessaria fino a quando la disponibilità di posti all'interno degli asili risulterà inferiore alle richieste.

 

          Art. 13.

     Il regolamento comunale o consorziale, deliberato dal Consiglio comunale o dall'assemblea consorziale, determina i criteri per l'ammissione dei bambini all'asilo nido.

     Tali criteri dovranno tenere conto dei seguenti elementi: condizioni lavorative dei genitori, assenza di familiari in grado di assistere il bambino, stati di malattia o di inabilità dei familiari, numero dei figli, condizione di abitabilità degli alloggi, esistenza di problemi di ordine medico e psicologico nel bambino o nella famiglia e di ogni altro elemento utile a valutare le esigenze della famiglia.

 

          Art. 14.

     La localizzazione dell'asilo nido deve assicurare l'integrazione di tale struttura nel quartiere o nel nucleo abitato. Esso dovrà essere ubicato oltre che in apposite aree, in complessi scolastici con particolare riferimento alle scuole materne ed in edifici adatti allo scopo, rispettando comunque le norme igieniche, che saranno successivamente fissate dal regolamento di cui all'art. 27.

 

          Art. 15.

     La distribuzione degli spazi all'interno degli asili nido deve consentire un facile adeguamento di questi al variare dell'ampiezza delle classi di età della popolazione infantile assistita ed alla introduzione di nuovi metodi educativi.

 

          Art. 16.

     La ricettività minima e massima dell'asilo nido è fissata rispettivamente in 15 e 60 posti - bambino.

     (Omissis) [12].

     Nel caso detti micro-asili non presentino una utenza superiore alle quattro unità detta struttura può essere condotta da una madre giornaliera nella propria abitazione, che deve essere adeguata ad esigenze particolari. Nel presente caso di micro-asili si può prescindere da quanto stabilito dagli articoli 22, 23 e 15.

 

          Art. 17.

     L'asilo nido rimane aperto per un minimo di otto ore giornaliere per tutto l'anno solare, ad eccezione dei giorni riconosciuti festivi. L'orario dovrà comunque tenere conto delle necessità delle famiglie utenti.

 

          Art. 18.

     La vigilanza igienica e sanitaria, fino all'istituzione delle unità locali sanitarie e sociali, è affidata all'ufficiale sanitario del comune dove ha sede l'asilo nido.

 

          Art. 19.

     Fino all'istituzione delle unità locali sanitarie e sociali, l'assistenza sanitaria e pediatrica è assicurata dagli enti gestori, i quali provvedono a garantire anche gli interventi di carattere psico-pedagogico.

     Il controllo sanitario dovrà essere giornaliero ed effettuato in assenza del medico da un'assistente sanitaria visitatrice o da altro personale sanitario ausiliario del Comune.

     Tali interventi saranno realizzati in collaborazione con gli operatori dell'asilo nido.

 

          Art. 20.

     L'amministrazione dell'asilo nido è attuata dal Comune o dal consorzio di Comuni nelle forme previste dai regolamenti comunali e dalle leggi provinciali.

 

          Art. 21.

     La gestione dell'asilo nido è affidata, sulla base del regolamento comunale o consorziale, ad un comitato di gestione nominato dal Consiglio comunale o dall'assemblea consorziale e composto da almeno:

     a) una rappresentanza del Consiglio comunale o dell'assemblea consorziale, con adeguata presenza della minoranza, eletta con preferenza in seno agli stessi organi;

     b) un rappresentanza delle famiglie eletta dall'assemblea degli utenti;

     c) una rappresentanza del personale addetto all'asilo nido.

     Il regolamento comunale o consorziale determina il numero dei componenti del comitato.

     La rappresentanza delle famiglie non può essere inferiore ad un terzo del numero complessivo dei componenti il comitato.

 

          Art. 22.

     Il personale dell'asilo nido è inquadrato nei ruoli del personale comunale ed è assunto con pubblico concorso.

     Il regolamento comunale o consorziale determina la pianta organica del personale dell'asilo.

     Il personale si distingue in due categorie; personale addetto all'assistenza e personale addetto ai servizi.

     La pianta organica del personale dovrà assicurare la presenza di non meno di un'addetta all'assistenza per sei bambini di età inferiore all'anno e non meno di un'addetta all'assistenza per otto bambini di età superiore all'anno.

 

          Art. 23.

     Il personale addetto all'assistenza, fino all'emanazione di una nuova normativa in materia di preparazione professionale del personale, deve essere in possesso del diploma di vigilatrice d'infanzia, puericultrice, assistente di istituto professionale per assistenti all'infanzia o di maestra d'asilo.

     La frequenza di corsi di preparazione e aggiornamento per operatori sociali negli asili nido costituisce titolo preferenziale per l'assunzione.

 

          Art. 24.

     La funzione di coordinatore responsabile dell'asilo nido deve essere affidata dal Comune o dal consorzio di Comuni, sentito il comitato di gestione, a persona competente in servizio scelta entro la categoria del personale addetto all'assistenza di cui all'articolo precedente.

 

          Art. 25.

     La Provincia organizza corsi di preparazione ed aggiornamento per adeguare la formazione del personale operante negli asili nido.

     Con successivo provvedimento, la Provincia stabilisce i criteri relativi alla durata dei corsi, al numero minimo e massimo degli allievi, ai programmi ed alle norme fondamentali relative all'organizzazione dei corsi.

 

          Art. 26.

     La Giunta provinciale e per essa l'Assessorato competente esplica attività promozionale e di coordinamento per gli asili nido della provincia su proposta di un'apposita commissione tecnica.

 

          Art. 27.

     Un regolamento di esecuzione, da emanarsi entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, disciplinerà in particolare le caratteristiche delle aree da destinare alle sedi degli asili nido e gli standards minimi di idoneità, nonché i compiti del comitato di gestione.

 

          Art. 28. Norma transitoria. [13]

     Limitatamente agli anni 1972, 1973, 1974 e 1975 gli allegati alle domande, di cui agli articoli 3 e 4, dovranno essere presentati entro tre mesi dall'entrata in vigore del regolamento di esecuzione di cui all'articolo precedente.

 

          Art. 29. Norma finanziaria.

     Per i fini della presente legge sono utilizzate le disponibilità finanziarie iscritte annualmente nel bilancio provinciale della spesa nell'apposito capitolo denominato "Spese e contributi ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1044, per gli asili nido".

     Alla copertura del relativo onere annuale si provvede con le corrispondenti assegnazioni statali della quota spettante alla Provincia sul fondo per gli asili nido del piano quinquennale nazionale di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1044.


[1] Articolo così sostituito dall'art. 24 della L.P. 26 luglio 1978, n. 45.

[2] Per l'abrogazione del presente articolo vedi l'art. 16 della L.P. 11 novembre 1997, n. 16.

[3] Per l'abrogazione del presente articolo vedi l'art. 16 della L.P. 11 novembre 1997, n. 16.

[4] Articolo aggiunto dall'art. 4 della L.P. 9 aprile 1996, n. 8.

[5] Per l'abrogazione del presente articolo vedi l'art. 16 della L.P. 11 novembre 1997, n. 16.

[6] Per l'abrogazione del presente articolo vedi l'art. 16 della L.P. 11 novembre 1997, n. 16.

[7] Per l'abrogazione del presente articolo vedi l'art. 16 della L.P. 11 novembre 1997, n. 16.

[8] Per l'abrogazione del presente articolo vedi l'art. 16 della L.P. 11 novembre 1997, n. 16.

[9] Per l'abrogazione del presente articolo vedi l'art. 16 della L.P. 11 novembre 1997, n. 16.

[10] Per l'abrogazione del presente articolo vedi l'art. 16 della L.P. 11 novembre 1997, n. 16.

[11] Per l'abrogazione del presente articolo vedi l'art. 16 della L.P. 11 novembre 1997, n. 16.

[12] Comma abrogato dall'art. 5 della L.P. 9 aprile 1996, n. 8.

[13] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.P. 7 giugno 1975, n. 24.