§ 5.3.11 – L.P. 21 giugno 1971, n. 7.
Modifiche alla legge provinciale 21 luglio 1968, n. 12, relativa alla concessione di contributi di studio a studenti universitari e di scuole medie, [...]


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.3 assistenza scolastica e istruzione
Data:21/06/1971
Numero:7


Sommario
Art. 1.      L'art. 1 della legge provinciale 21 luglio 1968, n. 12, è sostituito dal seguente:
Art. 2.      Il primo comma dell'art. 2 della legge provinciale 5 gennaio 1958, n. 1, modificato con l'art. 2 della legge provinciale 21 luglio 1969, n. 12 è sostituito dal seguente:
Art. 3.      All'art. 2 della legge provinciale 5 gennaio 1958, n. 1, dopo il terzo comma, viene aggiunto il seguente:
Art. 4.      L'art. 3 della legge provinciale 5 gennaio 1958, n. 1, modificato con l'art. 3 della legge provinciale 21 luglio 1968, n. 12, è sostituito dal seguente testo:
Art. 5.      La presente legge non comporta maggiore spesa rispetto a quanto stanziato nel cap. 280 del bilancio provinciale per l'esercizio 1971.


§ 5.3.11 – L.P. 21 giugno 1971, n. 7.

Modifiche alla legge provinciale 21 luglio 1968, n. 12, relativa alla concessione di contributi di studio a studenti universitari e di scuole medie, premi e sussidi per studi di perfezionamento e di specializzazione.

(B.U. 29 giugno 1971, n. 26).

 

     Art. 1.

     L'art. 1 della legge provinciale 21 luglio 1968, n. 12, è sostituito dal seguente:

     a) in forma di borse di studio e contributi fino ad un importo massimo di Lire 500.000 a favore:

     di studenti di scuole superiori statali o private, nazionali od estere;

     di studenti di scuole statali o private di istruzione media;

     di studenti di scuole medie d'obbligo statali o private, che per la distanza dalla sede scolastica o dalla linea dei mezzi pubblici di trasporto o da quelli autorizzati al trasporto dei frequentanti la scuola media d'obbligo, non sono in grado di assolvere l'obbligo scolastico della scuola media d'obbligo e che di conseguenza, per raggiungere tale fine, devono essere ospitati in convitti o presso privati nell'ambito del comune oppure in zona contermine, in cui esiste una scuola media d'obbligo;

     b) ) in forma di premi e sussidi fino all'ammontare massimo di Lire 2.000.000 a cittadini italiani che frequentano scuole di grado superiore nazionale od estere, nonché corsi nazionali od esteri a scopo di perfezionamento o di specializzazione, di cui la Provincia ravvisi l'opportunità.

 

          Art. 2.

     Il primo comma dell'art. 2 della legge provinciale 5 gennaio 1958, n. 1, modificato con l'art. 2 della legge provinciale 21 luglio 1969, n. 12 è sostituito dal seguente:

     “La Giunta provinciale può stabilire annualmente la quantità e la misura delle provvidenze di cui all'articolo precedente secondo le lettere a) e b) e specificare la quantità da assegnare a ciascun grado, tipo e classe di scuola.

 

          Art. 3.

     All'art. 2 della legge provinciale 5 gennaio 1958, n. 1, dopo il terzo comma, viene aggiunto il seguente:

     Nell'assegnazione delle provvidenze di cui all'art. 1, lettera a) a favore di studenti di scuole medie d'obbligo statali o private, che per la distanza dalla sede scolastica o dalla linea dei mezzi pubblici di trasporto o da quelli autorizzati al trasporto dei frequentanti la scuola media d'obbligo, non sono in grado di assolvere l'obbligo scolastico della scuola media d'obbligo e che di conseguenza per raggiungere tale fine devono essere ospitati in convitti o presso privati nell'ambito del Comune oppure nell'ambito di zona contermine in cui esiste una scuola media d'obbligo, in deroga a quanto previsto nel terzo comma del presente articolo, si prescinde dall'attribuzione di un punteggio per il merito scolastico.

 

          Art. 4.

     L'art. 3 della legge provinciale 5 gennaio 1958, n. 1, modificato con l'art. 3 della legge provinciale 21 luglio 1968, n. 12, è sostituito dal seguente testo:

     Le provvidenze di cui alla lettera a) dell'art. 1 della presente legge devono essere erogate entro il 30 marzo di ogni anno e possono essere liquidate in più rate.

 

          Art. 5.

     La presente legge non comporta maggiore spesa rispetto a quanto stanziato nel cap. 280 del bilancio provinciale per l'esercizio 1971.