§ 5.2.67 - L.P. 5 novembre 2001, n. 13.
Interventi a favore degli altoatesini all'estero


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.2 assistenza sociale
Data:05/11/2001
Numero:13


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Beneficiari.
Art. 3.  Agevolazioni.
Art. 4.  Registro delle organizzazioni ed istituzioni a favore degli emigrati.
Art. 5.  Procedimento.
Art. 6.  Convenzioni.
Art. 7.  Abrogazione.
Art. 8.  Disposizione finanziaria.


§ 5.2.67 - L.P. 5 novembre 2001, n. 13.

Interventi a favore degli altoatesini all'estero

(B.U. 13 novembre 2001, n. 47 – S.O.).

 

     Art. 1. Finalità.

     1. La Provincia autonoma di Bolzano riconosce la rilevanza e il ruolo degli altoatesini all'estero e il loro contributo nella cura delle relazioni tra le diverse culture e nella promozione della Provincia autonoma di Bolzano all'estero; a tal fine consolida i rapporti con gli altoatesini all'estero e con i loro discendenti ed in particolare sostiene:

     a) iniziative ed attività culturali e sociali per la diffusione della cultura e identità originaria al fine di mantenere e rinsaldare i rapporti con la cultura e la terra d'origine;

     b) interventi volti a favorire tra gli emigrati la diffusione di informazioni sulla realtà e sullo sviluppo della provincia di Bolzano;

     c) iniziative volte a consolidare anche in provincia di Bolzano la conoscenza e la memoria storica sulle vicende dell'emigrazione dalla provincia;

     d) interventi di consulenza, di tutela e di assistenza nei confronti degli emigrati;

     e) iniziative dirette a incrementare e a valorizzare la formazione e la qualificazione professionale degli emigrati altoatesini e la promozione del loro inserimento nella realtà socio-economica;

     f) interventi diretti a sostenere l'attività delle associazioni, organizzazioni ed altre istituzioni aventi sede in provincia di Bolzano o all'estero, che operino a favore dei soggetti di cui all'articolo 2;

     g) iniziative per favorire il rientro degli emigrati altoatesini e dei loro familiari che intendono tornare per stabilirsi in provincia di Bolzano.

 

          Art. 2. Beneficiari.

     1. Possono beneficiare delle provvidenze previste dalla presente legge:

     a) i cittadini residenti all'estero, nati in provincia di Bolzano, che hanno avuto per almeno quattro anni la residenza in provincia di Bolzano e che dimostrano di aver dimorato per motivi di lavoro per almeno tre anni all'estero, ove un periodo di tempo superiore a sei mesi viene calcolato comunque come anno intero; il rientro in provincia non deve essere avvenuto da più di due anni;

     b) i familiari delle persone di cui alla lettera a) ovvero il coniuge e i discendenti, purché residenti all'estero;

     c) le organizzazioni e le istituzioni aventi sede in provincia di Bolzano e all'estero, fondate e dirette da emigrati altoatesini, o che operano esclusivamente o prevalentemente a favore degli emigrati;

     d) in quanto compatibile, i lavoratori frontalieri aventi la residenza in provincia di Bolzano ed il posto di lavoro all'estero.

     2. Ai fini dell'assolvimento di oneri od obblighi e dell'accesso a benefici disposti da leggi provinciali, la posizione del cittadino emigrato altoatesino ed iscritto all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) in un comune della provincia è parificata a quella del cittadino iscritto all'anagrafe di un comune della provincia.

     3. All'occorrenza i requisiti di cui al comma 1 devono essere comprovati tramite autocertificazione oppure sulla base di documenti emessi da autorità nazionali o estere.

 

          Art. 3. Agevolazioni.

     1. Alle organizzazioni e istituzioni che operano a favore degli emigrati altoatesini, delle loro famiglie, dei discendenti e dei lavoratori frontalieri possono essere concessi contributi per porre in essere iniziative e provvedimenti sul territorio nazionale ed all'estero, diretti a favorire e rafforzare i rapporti degli altoatesini all'estero con la terra d'origine nonché la reciproca relazione e collaborazione e a mantenere le tradizioni e il legame culturale con la provincia di Bolzano. A tal fine possono essere concessi contributi per le attività delle organizzazioni e istituzioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), per l'organizzazione e la partecipazione a corsi, seminari, soggiorni studio sul territorio nazionale e nel paese d'immigrazione, nonché per tutte le iniziative e misure idonee a rafforzare il legame con la terra d'origine, tra cui anche gemellaggi tra scuole, associazioni od istituzioni della provincia di Bolzano e le organizzazioni ed istituzioni di altoatesini all'estero.

     2. La Provincia può, direttamente o anche mediante organizzazioni e istituzioni idonee, far pervenire agli emigrati o alle loro organizzazioni informazioni sugli avvenimenti e sulla situazione economica, sociale, culturale e socio-politica in provincia di Bolzano.

     3. Nell'ambito dei programmi di formazione e aggiornamento della Provincia possono essere adottati a favore delle persone che ritornano in provincia provvedimenti per la formazione e l'aggiornamento, nonché per il reinserimento nel mercato del lavoro.

     4. L'apprendimento delle lingue provinciali tedesco, italiano e ladino viene incentivato tramite corsi di lingua offerti dalla Provincia stessa o da organizzazioni ed istituzioni da essa incaricate. Su domanda motivata può essere rimborsato fino al 50 per cento della spesa sostenuta per la partecipazione a corsi di lingua sul territorio nazionale o all'estero, qualora gli emigrati altoatesini non abbiano la possibilità di frequentare i corsi in provincia di Bolzano, purché si tratti di corsi di una delle tre lingue provinciali oppure di quella del paese d'immigrazione.

     5. La Provincia può, tramite organizzazioni ed istituzioni idonee, prestare consulenza ed assistenza agli emigrati e ai lavoratori frontalieri sulle loro posizioni e sui loro obblighi previdenziali.

     6. Le persone di cui all'articolo 2 hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio e di trasporto per le masserizie, i macchinari e gli strumenti di lavoro indispensabili per l'attività professionale. Tali spese sono rimborsate anche per i familiari ed i parenti, purché facciano parte del nucleo familiare. Su richiesta motivata di uffici consolari italiani può essere disposta l'anticipazione di tali spese. Si prescinde dal requisito della permanenza almeno triennale all'estero, qualora gli emigrati altoatesini rientrino definitivamente in provincia di Bolzano a causa di malattia professionale, di inabilità al lavoro o qualora versino in particolari condizioni di bisogno.

     7. Le spese di traslazione delle salme di persone di cui all'articolo 2, comma 1, decedute all'estero, vengono rimborsate parzialmente.

 

          Art. 4. Registro delle organizzazioni ed istituzioni a favore degli emigrati.

     1. Presso la Ripartizione provinciale Presidenza è istituito un registro delle organizzazioni ed istituzioni a favore degli emigrati, nel quale sono iscritte le organizzazioni e istituzioni senza scopo di lucro, con ordinamento democratico, che hanno sede in provincia di Bolzano oppure all'estero e la cui attività è rivolta esclusivamente o prevalentemente alla realizzazione delle finalità della presente legge.

     2. L'iscrizione nel registro di cui al comma 1 avviene su richiesta delle organizzazioni ed istituzioni e dietro presentazione di una copia dell'atto costitutivo e dello statuto, di una lista dei soci e di un programma di attività.

     3. Lo scioglimento delle organizzazioni ed istituzioni va comunicato immediatamente all'ufficio competente, che provvede alla relativa cancellazione dal registro.

 

          Art. 5. Procedimento.

     1. I contributi sono concessi dalla Giunta provinciale. Il rimborso delle spese per i provvedimenti di cui all'articolo 3, commi 4, 6 e 7, viene disposto dal Direttore della Ripartizione provinciale Presidenza.

     2. La Giunta provinciale determina i criteri e le modalità per la concessione delle agevolazioni previste dalla presente legge con delibera da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione.

     3. L'ufficio provinciale competente effettua ogni anno controlli ispettivi a campione in ordine ad almeno il sei per cento delle agevolazioni concesse.

     4. Nel caso in cui vengano riscontrate delle irregolarità nell'utilizzo dei fondi, l'agevolazione concessa viene revocata ed interamente recuperata, maggiorata degli interessi legali. Eventualmente si procede alla riscossione coattiva.

     5. Per le agevolazioni di cui all'articolo 3, commi 1 e 5, può essere erogato un anticipo del 50 per cento dell'importo concesso.

     6. Ove la rendicontazione delle spese non avvenga nella moneta dell'Unione Europea, la liquidazione è effettuata in base al cambio ufficiale ai sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

 

          Art. 6. Convenzioni.

     1. Per la realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge la Giunta provinciale può altresì stipulare apposite convenzioni, secondo quanto previsto dalla legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17.

 

          Art. 7. Abrogazione.

     1. La legge provinciale 11 ottobre 1982, n. 30, e successive modifiche, è abrogata.

 

          Art. 8. Disposizione finanziaria.

     1. La spesa per l'attuazione degli articoli 1 e 3 trova copertura nella cessazione degli oneri per l'attuazione della legge provinciale 11 ottobre 1982, n. 30, abrogata dall'articolo 7. Per i relativi interventi di spesa a carico dell'esercizio in corso sono utilizzati gli stanziamenti ancora disponibili sui capitoli 53020, 53021 e 53022 del bilancio 2001.

     2. La spesa a carico degli esercizi finanziari successivi sarà autorizzata con legge finanziaria annuale.