Settore: | Codici provinciali |
Regione: | Bolzano |
Materia: | 5. sviluppo sociale |
Capitolo: | 5.2 assistenza sociale |
Data: | 07/08/1986 |
Numero: | 22 |
Sommario |
Art. 1. 1. L'art. 9 della legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, e successive modifiche, è sostituito dal seguente: |
Art. 2. 1. All'art. 10 della legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma: |
Art. 3. 1. All'art. 12 della legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma: |
Art. 4. 1. Il secondo comma dell'art. 46 della legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20, è sostituito dai seguenti: |
Art. 5. 1. All'art. 7 della legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, così come modificato dalla legge provinciale 1° agosto 1980, n. 29, è inserito tra il primo e il secondo comma il seguente testo: "I [...] |
Art. 6. 1. Alla copertura della maggiore spesa derivante dall'applicazione dell'art. 4 della presente legge, valutata in lire 30 milioni all'anno a decorrere dal 1986, si provvede mediante utilizzo [...] |
Art. 7. 1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua [...] |
§ 5.2.49 - L.P. 7 agosto 1986, n. 22.
Modifiche alla legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, e successive modifiche e integrazioni, concernente gli invalidi civili, ciechi civili e sordomuti.
(B.U. 19 agosto 1986, n. 35).
1. L'art. 9 della
“1. La domanda per le varie prestazioni di cui alla presente legge, redatta in carta libera e sottoscritta dall'interessato o dall'esercente della potestà genitoriale o dal tutore, va inviata alla commissione sanitaria prevista nel successivo art. 10 e deve contenere la dichiarazione che l'infermità invalidante non è dipendente da cause di guerra, di lavoro o di servizio.
2. Alla domanda vanno unite rispettivamente le seguenti certificazioni:
a) invalidi civili: certificato anagrafico cumulativo di nascita, residenza e cittadinanza e una o più certificati rilasciati da non più di tre mesi da uno o più medici specialisti, rispettivamente da un reparto di un ospedale pubblico o di una clinica universitaria, nei quali sia descritta la natura della o delle infermità invalidanti;
b) ciechi civili: certificato anagrafico cumulativo di nascita, residenza e cittadinanza e un certificato di un medico oculista che indichi la diagnosi e l'eventuale residuo visivo con relativa correzione;
c) sordomuti: certificato anagrafico cumulativo di nascita, residenza e cittadinanza e un certificato di un medico otorinolaringoiatra che attesti la specifica minorazione sensoriale.
3. le domande incomplete degli elementi suddetti saranno respinte dall'ufficio competente, che informa il richiedente sugli errori o le incompletezze rilevate e sulla possibilità di presentare una nuova domanda."
1. All'art. 10 della
“Le competenze e il funzionamento della commissione sono quelle previste dagli articoli 11, 12 e 13. La commissione esercita anche le funzioni non esplicitamente previste dalla presente legge qualora rientrino, per effetto della
2. Nel secondo comma, lettera a), del medesimo art. 10 l'espressione: "e un medico specializzato in discipline neuropsichiatriche ovvero un medico in servizio presso istituzioni psichiatriche pubbliche, designato dall'Assessore provinciale competente" è sostituita dalla seguente: "e un medico neuropsichiatra ovvero un medico in servizio presso istituzioni neurologiche e psichiatriche pubbliche, designato dall'Assessore provinciale competente".
1. All'art. 12 della
“La mancata e ingiustificata presentazione dell'interessato alla visita per due volte è da intendersi quale esplicita rinuncia e l'ufficio competente procede all'archiviazione definitiva della pratica".
1. Il secondo comma dell'art. 46 della
“A decorrere dal 1° gennaio 1986, ai membri delle commissioni sanitarie di cui agli articoli 10 e 14 della
A ciascun componente delle suddette commissioni è corrisposto, oltre a detto gettone di presenza, un compenso di lire 10.000 per ogni accertamento diagnostico. A ciascun componente delle medesime commissioni, dipendente da pubbliche amministrazioni diverse da quella provinciale, il predetto compenso è ridotto a lire 3.000, nel caso che le riunioni della commissione inizino o si svolgano per intero o terminino in orario di lavoro. Ai dipendenti compresi nei ruoli dell'Amministrazione provinciale si applicano le disposizioni della
2. Nel terzo comma dell'art. 46 della
1. All'art. 7 della
1. Alla copertura della maggiore spesa derivante dall'applicazione dell'art. 4 della presente legge, valutata in lire 30 milioni all'anno a decorrere dal 1986, si provvede mediante utilizzo dello stanziamento iscritto al cap. 52290 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1986, che presenta sufficiente disponibilità, e con i corrispondenti stanziamenti nei futuri bilanci della Provincia.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.