§ 5.2.49 - L.P. 7 agosto 1986, n. 22.
Modifiche alla legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, e successive modifiche e integrazioni, concernente gli invalidi civili, ciechi civili e sordomuti.


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.2 assistenza sociale
Data:07/08/1986
Numero:22


Sommario
Art. 1.      1. L'art. 9 della legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, e successive modifiche, è sostituito dal seguente:
Art. 2.      1. All'art. 10 della legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:
Art. 3.      1. All'art. 12 della legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:
Art. 4.      1. Il secondo comma dell'art. 46 della legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20, è sostituito dai seguenti:
Art. 5.      1. All'art. 7 della legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, così come modificato dalla legge provinciale 1° agosto 1980, n. 29, è inserito tra il primo e il secondo comma il seguente testo: "I [...]
Art. 6.      1. Alla copertura della maggiore spesa derivante dall'applicazione dell'art. 4 della presente legge, valutata in lire 30 milioni all'anno a decorrere dal 1986, si provvede mediante utilizzo [...]
Art. 7.      1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua [...]


§ 5.2.49 - L.P. 7 agosto 1986, n. 22.

Modifiche alla legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, e successive modifiche e integrazioni, concernente gli invalidi civili, ciechi civili e sordomuti.

(B.U. 19 agosto 1986, n. 35).

 

     Art. 1.

     1. L'art. 9 della legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, e successive modifiche, è sostituito dal seguente:

     “1. La domanda per le varie prestazioni di cui alla presente legge, redatta in carta libera e sottoscritta dall'interessato o dall'esercente della potestà genitoriale o dal tutore, va inviata alla commissione sanitaria prevista nel successivo art. 10 e deve contenere la dichiarazione che l'infermità invalidante non è dipendente da cause di guerra, di lavoro o di servizio.

     2. Alla domanda vanno unite rispettivamente le seguenti certificazioni:

     a) invalidi civili: certificato anagrafico cumulativo di nascita, residenza e cittadinanza e una o più certificati rilasciati da non più di tre mesi da uno o più medici specialisti, rispettivamente da un reparto di un ospedale pubblico o di una clinica universitaria, nei quali sia descritta la natura della o delle infermità invalidanti;

     b) ciechi civili: certificato anagrafico cumulativo di nascita, residenza e cittadinanza e un certificato di un medico oculista che indichi la diagnosi e l'eventuale residuo visivo con relativa correzione;

     c) sordomuti: certificato anagrafico cumulativo di nascita, residenza e cittadinanza e un certificato di un medico otorinolaringoiatra che attesti la specifica minorazione sensoriale.

     3. le domande incomplete degli elementi suddetti saranno respinte dall'ufficio competente, che informa il richiedente sugli errori o le incompletezze rilevate e sulla possibilità di presentare una nuova domanda."

 

          Art. 2.

     1. All'art. 10 della legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

     “Le competenze e il funzionamento della commissione sono quelle previste dagli articoli 11, 12 e 13. La commissione esercita anche le funzioni non esplicitamente previste dalla presente legge qualora rientrino, per effetto della legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modifiche, nelle competenze di analoghe commissioni statali di accertamento. Qualora sia necessario per l'efficienza del servizio è facoltà della Giunta provinciale di istituire più commissioni o sezioni."

     2. Nel secondo comma, lettera a), del medesimo art. 10 l'espressione: "e un medico specializzato in discipline neuropsichiatriche ovvero un medico in servizio presso istituzioni psichiatriche pubbliche, designato dall'Assessore provinciale competente" è sostituita dalla seguente: "e un medico neuropsichiatra ovvero un medico in servizio presso istituzioni neurologiche e psichiatriche pubbliche, designato dall'Assessore provinciale competente".

 

          Art. 3.

     1. All'art. 12 della legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

     “La mancata e ingiustificata presentazione dell'interessato alla visita per due volte è da intendersi quale esplicita rinuncia e l'ufficio competente procede all'archiviazione definitiva della pratica".

 

          Art. 4.

     1. Il secondo comma dell'art. 46 della legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20, è sostituito dai seguenti:

     “A decorrere dal 1° gennaio 1986, ai membri delle commissioni sanitarie di cui agli articoli 10 e 14 della legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, e successive modifiche e integrazioni, nonché ai componenti della commissione sanitaria per la revisione dei requisiti di assistibilità agli invalidi civili, è corrisposto il gettone di presenza previsto dalla legge provinciale 30 maggio 1978, n. 25, e successive modifiche.

     A ciascun componente delle suddette commissioni è corrisposto, oltre a detto gettone di presenza, un compenso di lire 10.000 per ogni accertamento diagnostico. A ciascun componente delle medesime commissioni, dipendente da pubbliche amministrazioni diverse da quella provinciale, il predetto compenso è ridotto a lire 3.000, nel caso che le riunioni della commissione inizino o si svolgano per intero o terminino in orario di lavoro. Ai dipendenti compresi nei ruoli dell'Amministrazione provinciale si applicano le disposizioni della legge provinciale 24 ottobre 1984, n. 14".

     2. Nel terzo comma dell'art. 46 della legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20, sono soppresse le parole: "sulla base di un ulteriore accertamento da eseguirsi in una divisione ospedaliera o in una clinica universitaria".

 

          Art. 5.

     1. All'art. 7 della legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, così come modificato dalla legge provinciale 1° agosto 1980, n. 29, è inserito tra il primo e il secondo comma il seguente testo: "I limiti di reddito da considerare sono quelli relativi all'anno solare precedente a quello in cui è stata presentata la domanda".

 

          Art. 6.

     1. Alla copertura della maggiore spesa derivante dall'applicazione dell'art. 4 della presente legge, valutata in lire 30 milioni all'anno a decorrere dal 1986, si provvede mediante utilizzo dello stanziamento iscritto al cap. 52290 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1986, che presenta sufficiente disponibilità, e con i corrispondenti stanziamenti nei futuri bilanci della Provincia.

 

          Art. 7.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.