Settore: | Codici provinciali |
Regione: | Bolzano |
Materia: | 5. sviluppo sociale |
Capitolo: | 5.2 assistenza sociale |
Data: | 17/08/1979 |
Numero: | 10 |
Sommario |
Art. 1. Istituzione dei consultori. |
Art. 2. Finalità. |
Art. 3. Personale. |
Art. 4. Formazione del personale e supervisione dei casi. |
Art. 5. Finanziamento dei consultori familiari. |
Art. 6. Dichiarazione di idoneità. |
Art. 7. I Comuni e i consorzi di comuni possono assicurare il servizio anche avvalendosi di consultori privati, mediante stipulazione di apposite convenzioni con le istituzioni e associazioni che li [...] |
Art. 8. Oneri delle prestazioni. |
Art. 9. Comitato. |
Art. 10. Norma transitoria. |
Art. 11. Regolamento di esecuzione. |
Art. 12. Norma finanziaria. |
Art. 13. Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1979 sono introdotte le seguenti variazioni: |
§ 5.2.38 - L.P. 17 agosto 1979, n. 10.
Istituzione dei consultori familiari.
(B.U. 18 settembre 1979, n. 47).
Art. 1. Istituzione dei consultori.
La Provincia autonoma di Bolzano promuove entro 6 mesi dall'entrata in vigore della legge l'istituzione di un servizio consultoriale per la famiglia, la coppia e i singoli, in ordine alle varie problematiche che la riguardano, in particolare nel campo dell'educazione alla paternità e maternità responsabile e dei mezzi atti a realizzarla.
Tale servizio si svolge nel pieno rispetto delle convinzioni etiche e dell'integrità psico-fisica del cittadino.
Per l'accesso al servizio ed il pagamento delle prestazioni socio-assistenziali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7 della
L'istituzione e la gestione dei consultori può essere effettuata oltre che dalla Giunta provinciale, anche dai comuni o dai consorzi di comuni, che allo scopo nomineranno un proprio comitato di gestione.
Consultori familiari possono essere istituiti e gestiti anche da istituzioni e associazioni private, che abbiano finalità sociali o sanitarie o assistenziali, senza scopo di lucro e che siano state preventivamente riconosciute idonee a svolgere tale funzione, in base ai principi contenuti nella presente legge, dalla Giunta provinciale.
Ogni consultorio garantisce all'utente la consulenza nella propria lingua.
In sede di attuazione della riforma sanitaria l'attività dei consultori familiari dovrà essere integrata nelle strutture delle unità socio-sanitarie.
Art. 2. Finalità.
Il servizio consultoriale si propone le seguenti finalità:
a) favorire l'armonico sviluppo dei rapporti interpersonali della coppia sul piano psicologico, sessuale, sociale e sanitario, come pure del rapporto genitori-figli;
b) fornire informazioni e rilasciare prescrizioni atte a promuovere o prevenire la gravidanza, individuando i metodi e le soluzioni per conseguire le finalità liberamente scelte dall'utente in ordine alla paternità e maternità responsabile;
c) mantenere contatti con i servizi sanitari e di assistenza sociale alla famiglia esistenti nella propria zona di influenza, promuovendo la loro conoscenza e la loro utilizzazione, affinchè siano assicurate la tutela sanitaria e l'assistenza socio-economica e psicologica della madre nella fase pre e postconcezionale, nonché quella del bambino;
d) offrire alle coppie un'adeguata consulenza prematrimoniale per la paternità e maternità responsabile e per l'armonico sviluppo fisico e psichico dei figli;
e) prevenire i casi di patologia connessa alla sessualità, oppure avviarli ad opportuno trattamento e fornire adeguate informazioni su tutti gli aspetti della patologia dermoceltica;
f) informare la donna in stato di gravidanza sui diritti a lei spettanti in base alla legislazione statale e provinciale e sui servizi sociali, sanitari e assistenziali concretamente offerti dalle strutture operanti nel territorio;
g) informare la donna sulle modalità idonee ad ottenere il rispetto delle norme della legislazione sul lavoro a tutela della gestante;
h) attuare direttamente o proporre all'ente locale competente o alle strutture sociali operanti nel territorio speciali interventi quando la gravidanza o la maternità creino problemi per risolvere i quali risultino inadeguati i normali interventi;
i) contribuire a far superare le cause che potrebbero indurre la donna all'interruzione della gravidanza.
Le finalità di cui al presente articolo possono essere raggiunte mediante consulenze, educazione e informazione del singolo, della coppia e della famiglia, completate da attività volte all'informazione, divulgazione e conoscenza dei contenuti del servizio consultoriale dirette alla popolazione.
Art. 3. Personale.
Ogni consultorio deve disporre di un'equipe composta da:
a) due consulenti familiari, di cui uno laureato in psicologia o pedagogia e l'altro col diploma di assistente sociale;
b) un medico preferibilmente specializzato in ostetricia e ginecologia;
c) un'ostetrica.
Ogni consultorio può, inoltre, avvalersi della collaborazione di specialisti in genetica, urologia, dermatologia, sociologia, pediatria, neuropsichiatria e di altri specialisti, nonché di esperti in diritto, legislazione del lavoro, pedagogia e argomenti di morale.
Qualora il medico di cui alla lett. b) del primo comma non fosse specializzato in ostetricia e ginecologia, il consultorio deve disporre anche di almeno un collaboratore esterno della specialità.
Il personale di cui ai due precedenti commi, come pure il medico di cui alla lett. b) e l'ostetrica di cui alla lett. c) del primo comma, svolgono la propria attività o con un rapporto libero-professionale, previa stipulazione di apposita convenzione, o mediante incarico con le modalità e nei limiti previsti dalle disposizioni delle singole amministrazioni. I comuni e consorzi di comuni si avvalgono prioritariamente dell'opera delle ostetriche condotte.
Per il funzionamento dei consultori familiari istituiti dai comuni e dai consorzi di comuni il personale di cui alla lett. a) del primo comma viene assunto a norma delle disposizioni vigenti per le suddette amministrazioni.
Per il funzionamento dei consultori familiari provinciali è istituito il ruolo speciale dei servizi di consulenza familiare di cui alla tabella allegata alla presente legge. Per l'accesso alla carriera direttiva del suddetto ruolo speciale è richiesta la laurea in psicologia o pedagogia. Per l'accesso alla carriera di concetto del suddetto ruolo speciale è richiesto il diploma di assistente sociale.
Nel caso in cui non sia possibile reperire personale che, pur essendo in possesso di laurea in psicologia o pedagogia, non sia disposto ad assumere un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno, la Provincia, i comuni e i consorzi di comuni possono conferire incarichi professionali regolati da apposite convenzioni.
Ove non sia possibile reperire personale in possesso del diploma di assistente sociale, la Provincia, i comuni e i consorzi di comuni possono conferire incarichi con contratto di diritto privato a persone ritenute idonee allo scopo, purché in possesso almeno di un diploma di scuola media superiore.
Per il personale di cui ai commi quarto, sesto, settimo e ottavo del presente articolo resta ferma la facoltà della Giunta provinciale di conferire incarichi, sia di lavoro subordinato che a titolo professionale, ai sensi dell'art. 25 della
Il consultorio si avvale prioritariamente del personale delle strutture del servizio sanitario nazionale.
Lo svolgimento dei servizi amministrativi dei consultori è assicurato da personale delle amministrazioni che gestiscono i consultori stessi.
Il personale sanitario e sociale opera secondo modalità di lavoro di gruppo nella collegialità delle decisioni, nella corresponsabilità e in collegamento con altri operatori pubblici sanitari e sociali presenti nel territorio. La responsabilità del collegamento del lavoro di gruppo viene affidata ad un operatore del servizio proposto dai membri dell'equipe.
L'equipe potrà essere affiancata da collaboratori esterni esperti in campo sociale, in materia sanitaria oppure nella problematica familiare più comune. Queste persone prestano a titolo di volontariato la propria collaborazione, assistendo le famiglie in difficoltà su di un piano pratico, aiutandole a realizzare i consigli ricevuti nel consultorio e mantenendo i contatti con altre strutture sociali di appoggio alla famiglia.
Ai suddetti collaboratori viene, in ogni modo, assicurato il rimborso di spese eventualmente sostenute.
Le persone che, a qualunque titolo, operano nell'ambito del servizio sono tenute ad osservare il segreto professionale e d'ufficio.
Art. 4. Formazione del personale e supervisione dei casi.
La Provincia assicura la formazione del personale addetto ai consultori pubblici e privati e in particolare degli operatori sociali e sanitari mediante la partecipazione a corsi di preparazione e di aggiornamento, a seminari di studi e ad altre iniziative di carattere specifico.
Tali corsi e seminari saranno organizzati direttamente dalla Provincia, la quale potrà avvalersi di servizi di formazione all'attività consultoriale promossi da istituzioni pubbliche o private e da istituti universitari, autorizzandone l'utilizzazione da parte degli operatori interessati; la frequenza a determinati tipi di corsi di formazione e di aggiornamento per i singoli operatori si intende obbligatoria sia durante l'assunzione in prova che periodicamente nel corso del rapporto di impiego secondo le modalità fissate dal regolamento di esecuzione.
Gli operatori consultoriali possono rivolgersi ad esperti da scegliere preferibilmente fra i docenti dei corsi di formazione e di aggiornamento per la supervisione dei casi trattati dai consultori.
La Provincia si riserva di parificare ai propri corsi la frequenza di corsi organizzati da altre istituzioni pubbliche e private aventi le medesime finalità di cui al presente articolo.
Art. 5. Finanziamento dei consultori familiari. [2]
A partire dal 1 gennaio 1998 al finanziamento della spesa corrente dei consultori familiari provvedono gli enti gestori dei servizi sociali per le attività e le prestazioni socio-assistenziali e le aziende speciali unità sanitarie locali per le attività e le prestazioni sanitarie.
La Giunta provinciale determina le attività e le prestazioni da finanziare a carico rispettivamente degli enti gestori dei servizi sociali e delle aziende speciali unità sanitarie locali nonché le modalità di pagamento. A tal fine gli enti gestori dei servizi sociali e le aziende speciali unità sanitarie locali stipulano apposite convenzioni con i consultori.
La Provincia può assegnare contributi per le spese di investimento ai sensi dell'articolo 20-bis della
Art. 6. Dichiarazione di idoneità.
Per ottenere la dichiarazione di idoneità di cui al quinto comma dell'art. 1 le istituzioni e associazioni devono presentare apposita domanda alla Giunta provinciale corredata dei seguenti documenti:
1) copia autentica dell'atto di costituzione, dell'istituzione o associazione o ente;
2) copia dello statuto o regolamento;
3) il piano di finanziamento relativo all'attività consultoriale;
4) l'elenco del personale e degli esperti di cui al punto 3) del successivo comma;
5) l'indicazione del dirigente responsabile del consultorio;
6) l'esatta ubicazione della sede;
7) specificazione dell'ambito territoriale in cui svolge la propria attività.
I requisiti dei quali le suddette istituzioni e associazioni devono essere in possesso per la concessione della dichiarazione di idoneità sono:
1) assicurazione dello svolgimento delle funzioni indicate dalla presente legge;
2) mancanza dello scopo di lucro;
3) disponibilità del personale indicato nell'art. 3, nei termini previsti dallo stesso art. 3;
4) esistenza di sufficienti garanzie tecniche, sanitarie e ambientali;
5) garanzia del rispetto delle convinzioni etiche degli utenti;
6) assicurazione della gratuità delle prestazioni.
La Provincia può disporre in ogni momento, sia prima che dopo la concessione della dichiarazione di idoneità, gli accertamenti che ritenesse necessari.
La dichiarazione di idoneità sarà revocata, sentito il comitato di cui all'art. 9, se verrà a mancare anche uno solo dei requisiti richiesti per la sua concessione.
I Comuni e i consorzi di comuni possono assicurare il servizio anche avvalendosi di consultori privati, mediante stipulazione di apposite convenzioni con le istituzioni e associazioni che li gestiscono.
Art. 8. Oneri delle prestazioni. [3]
Art. 9. Comitato.
La Giunta provinciale nomina un comitato costituito da un rappresentante della Giunta provinciale, dai rappresentanti dei comuni e consorzi di comuni, nonché dalle associazioni o istituzioni che gestiscono consultori familiari, dal medico provinciale, da rappresentanti delle associazioni familiari e femminili, della scuola e della sanità pubblica.
La Giunta provinciale fissa anche il numero dei membri del suddetto comitato, la cui composizione dovrà rispettare la proporzione etnica. Sarà in ogni caso garantita la rappresentanza della minoranza politica.
Alle riunioni partecipano pure, senza diritto di voto, un rappresentante degli operatori di ciascun consultorio familiare sia pubblico che privato.
Il Comitato è organo consultivo della Giunta provinciale in ordine alla programmazione dell'attività del servizio dei consultori familiari e a tutta la relativa problematica.
Il Comitato, vista la proposta dei comuni e dei loro consorzi, nonché le esigenze dell'articolazione territoriale per il servizio, predispone un programma annuale di attività e di finanziamento dei consultori da sottoporre alla Giunta provinciale.
Il Comitato può, inoltre, farsi promotore di iniziative di stimolo e di consulenza nei confronti dell'amministrazione pubblica per la soluzione dei problemi sociali, sanitari ed economici degli utenti del servizio e della comunità in genere. Il comitato si fa altresì promotore delle forme di partecipazione dei cittadini al funzionamento dei consultori.
La durata del comitato coincide con quella della legislatura del Consiglio provinciale.
Tutte le spese relative al funzionamento del comitato sono a carico della Provincia.
Art. 10. Norma transitoria.
Ai fini dell'assegnazione di contributi provinciali ai sensi dell'art. 5 i consultori già funzionanti nell'ambito del territorio provinciale alla data di entrata in vigore della presente legge devono preventivamente ottenere la dichiarazione di idoneità con le modalità di cui all'art. 6.
Art. 11. Regolamento di esecuzione.
Il regolamento di esecuzione della presente legge verrà emanato entro quattro mesi dall'approvazione della stessa.
Art. 12. Norma finanziaria.
Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'anno 1979 e di lire 800 milioni all'anno a partire dall'esercizio finanziario 1980.
Alla copertura dell'onere di lire 200 milioni a carico dell'esercizio finanziario corrente si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo iscritto al cap. 2480 (punto 4 dell'elenco allegato) dello stato di previsione della spesa per l'anno 1979.
Alla copertura dell'onere gravante sugli esercizi successivi si provvede con corrispondente quota delle assegnazioni statali di cui alla
Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1979 sono introdotte le seguenti variazioni:
in aumento: |
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Cap. 661 - Spese e contributi per l'istituzione e l'esercizio di consultori familiari e di servizi di consulenza educativa e matrimoniale ( |
L. |
200.000.000 |
in diminuzione: |
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Cap. 2480 - Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso |
L. |
200.000.000 |
Tabella
(Omissis).
[1] Comma così sostituito dall'art. 26 della
[2] Articolo modificato dall'art. 22 della
[3] Articolo abrogato dall'art. 28 della