Settore: | Codici provinciali |
Regione: | Bolzano |
Materia: | 5. sviluppo sociale |
Capitolo: | 5.2 assistenza sociale |
Data: | 29/04/1975 |
Numero: | 20 |
Sommario |
Art. 1. Per l'applicazione nella provincia di Bolzano dei servizi previsti dal regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 798, convertito in legge del 6 dicembre 1928, n. 2838, in favore dei fanciulli nati [...] |
Art. 2. (Omissis) |
§ 5.2.26 - L.P. 29 aprile 1975, n. 20.
Provvedimenti per il servizio di assistenza ai bambini nati fuori del matrimonio.
(B.U. 13 maggio 1975, n. 23).
Per l'applicazione nella provincia di Bolzano dei servizi previsti dal regio
Il programma deve contenere la determinazione delle forme di assistenza e, per ciascuno di queste, le misure delle prestazioni, i criteri fondamentali di intervento, il numero dei provvedimenti prevedibili e la previsione dei mezzi finanziari. Deve altresì contenere i limiti ed i criteri con i quali venga eventualmente provveduto all'assistenza dei fanciulli oltre i limiti di cui all'art. 4 del regio
(Omissis) [1].
(Omissis) [2].
Alla fine di ogni anno, con rendiconto approvato dalla Giunta provinciale, sarà determinata la quota di spesa che farà carico, ai sensi del regio
[1] Comma abrogato dall'art. 5 della
[2] Comma abrogato dall'art. 5 della