§ 5.2.22 – L.P. 13 settembre 1973, n. 45.
Emendamenti alla legge provinciale 29 agosto 1972, n. 24.


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.2 assistenza sociale
Data:13/09/1973
Numero:45


Sommario
Art. 1.      L'art. 1 della legge provinciale 29 agosto 1972, n. 24, è modificato come segue:
Art. 2.      All'art. 2 della legge provinciale 29 agosto 1972, n. 24, è aggiunto il seguente terzo comma:
Art. 3.      All'art. 3 della legge provinciale 29 agosto 1972, n. 24, è aggiunto il seguente secondo comma:
Art. 4.      Il primo comma dell'art. 8 della legge provinciale 29 agosto 1972, n. 24, è sostituito dal seguente:
Art. 5.      Alla copertura del maggiore onere di lire 105 milioni per l'attuazione della presente legge, rispetto alla spesa di lire 45 milioni già autorizzata con legge di bilancio, si provvede per l'anno [...]


§ 5.2.22 – L.P. 13 settembre 1973, n. 45.

Emendamenti alla legge provinciale 29 agosto 1972, n. 24.

(B.U. 9 ottobre 1973, n. 44).

 

     Art. 1.

     L'art. 1 della legge provinciale 29 agosto 1972, n. 24, è modificato come segue:

     Per promuovere il miglioramento e potenziamento dell'economia rurale provinciale l'Amministrazione provinciale svolge anche compiti di assistenza tecnico-giuridica, socio-economica e di controllo.

     La Provincia può inoltre curare l'introduzione ed il mantenimento della contabilità agraria.

     A tal fine essa può avvalersi dei propri uffici, nonché di istituzioni provinciali legalmente costituite ed operanti nei diversi settori che diano garanzia di efficienza e di imparzialità".

 

          Art. 2.

     All'art. 2 della legge provinciale 29 agosto 1972, n. 24, è aggiunto il seguente terzo comma:

     "Per l'introduzione ed il mantenimento della contabilità agraria, la Provincia può servirsi di una organizzazione".

 

          Art. 3.

     All'art. 3 della legge provinciale 29 agosto 1972, n. 24, è aggiunto il seguente secondo comma:

     "A favore dell'organizzazione autorizzata alla introduzione ed al mantenimento della contabilità agraria, l'importo massimo del contributo previsto dal comma precedente può essere elevato fino al 100%".

 

          Art. 4.

     Il primo comma dell'art. 8 della legge provinciale 29 agosto 1972, n. 24, è sostituito dal seguente:

     "Per gli scopi della presente legge è autorizzata per l'esercizio finanziario 1973 la spesa di lire 150 milioni".

 

          Art. 5.

     Alla copertura del maggiore onere di lire 105 milioni per l'attuazione della presente legge, rispetto alla spesa di lire 45 milioni già autorizzata con legge di bilancio, si provvede per l'anno finanziario 1973 mediante riduzione di pari importo del fondo iscritto al cap. 5000 del bilancio di previsione della Spesa - Tabella B - del corrente esercizio finanziario.