§ 5.1.127 - L.P. 18 maggio 2006, n. 3.
Interventi in materia di dipendenze


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.1 assistenza sanitaria
Data:18/05/2006
Numero:3


Sommario
Art. 1.  Ambito di applicazione
Art. 2.  Sistema dei servizi
Art. 3.  Interventi
Art. 4.  Guida di auto- e motoveicoli
Art. 5.  Istruzione e formazione del personale dei servizi
Art. 6.  Disposizioni in materia di alcol
Art. 7.  Coordinamento provinciale
Art. 8.  Convenzioni e contributi
Art. 9.  Modifica della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, recante “Riordino dei servizi sociali in Provincia di Bolzano”
Art. 10.  Abrogazione di norme
Art. 11.  Disposizione finanziaria
Art. 12.  Entrata in vigore


§ 5.1.127 - L.P. 18 maggio 2006, n. 3.

Interventi in materia di dipendenze

(B.U. 30 maggio 2006, n. 22).

 

Art. 1. Ambito di applicazione

     1. La presente legge disciplina gli interventi relativi al consumo di sostanze psicoattive illegali, alcol, tabacco e farmaci psicotropi nonché al gioco d’azzardo, attraverso un sistema di servizi.

 

     Art. 2. Sistema dei servizi

     1. Il sistema dei servizi è composto da:

     a) i servizi sanitari specialistici per le dipendenze (Ser.D.);

     b) i medici di medicina generale, i distretti sanitari, i presidi ospedalieri, le strutture di degenza ed i servizi territoriali del servizio sanitario provinciale;

     c) le strutture terapeutiche residenziali e semiresidenziali;

     d) i servizi sociali distrettuali;

     e) i servizi sociali residenziali e semiresidenziali specialistici;

     f) le seguenti ripartizioni provinciali:

     1) Enti Locali;

     2) Cultura tedesca e famiglia;

     3) Cultura italiana;

     4) Intendenza scolastica tedesca;

     5) Intendenza scolastica italiana;

     6) Formazione professionale italiana;

     7) Formazione professionale tedesca e ladina;

     8) Formazione professionale agricola, forestale e di economia domestica;

     9) Cultura e Intendenza scolastica ladina;

     10) Lavoro;

     11) Sanità;

     12) Politiche sociali;

     13) Artigianato, Industria e Commercio;

     14) Turismo;

     15) Mobilità;

     g) le organizzazioni private accreditate.

     2. Il sistema dei servizi, nell’ambito delle singole competenze, ha il compito di prevenire e contrastare il fenomeno delle diverse forme di dipendenza, favorire il trattamento e la riabilitazione, promuovere una cultura della salute e delle scelte responsabili e contenere i processi di emarginazione sociale.

     3. I rapporti fra i singoli servizi sono regolati da protocolli di intesa.

     4. I reparti ospedalieri e le strutture di degenza del servizio sanitario provinciale garantiscono i posti letto necessari per i trattamenti di disassuefazione da oppiacei, da alcol e da altre sostanze psicoattive.

 

     Art. 3. Interventi

     1. Gli interventi relativi al consumo di sostanze psicoattive illegali, alcol, tabacco e farmaci psicotropi nonché quelli relativi al gioco d’azzardo sono:

     a) la prevenzione universale e selettiva;

     b) il trattamento e la riabilitazione sanitaria nonché la riabilitazione sociale;

     c) la riduzione dei rischi e dei danni.

     2. Con deliberazione della Giunta provinciale, da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione, sono definiti i criteri e le modalità degli interventi dei singoli servizi.

 

     Art. 4. Guida di auto- e motoveicoli

     1. I servizi di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a), b) e g), e l’ufficio patenti attuano gli interventi di prevenzione e i trattamenti sanitari per quanto concerne le persone segnalate per guida di auto- e motoveicoli in stato di coscienza alterata da sostanze psicoattive.

 

     Art. 5. Istruzione e formazione del personale dei servizi

     1. La Provincia, a partire dall’anno scolastico 2007-2008, promuove l’introduzione di tematiche specifiche inerenti le forme di dipendenza nei piani di studio per le professioni sociali e sanitarie delle scuole provinciali e dell’università e realizza gli interventi formativi per il personale dei servizi sanitari e sociali pubblici e delle organizzazioni private accreditate.

 

     Art. 6. Disposizioni in materia di alcol

     1. È vietata la somministrazione e la vendita di bevande alcoliche ai minori di 16 anni e a coloro che si trovino in stato di manifesta ubriachezza, presso bar, pubs, chioschi, discoteche, locali notturni, clubs, ristoranti, negozi, supermercati ed esercizi similari e comunque in tutti gli esercizi commerciali nonché in occasione di pubbliche manifestazioni, anche ricreative, concerti, feste popolari, campestri ed altre feste, manifestazioni sportive, fiere e mercati, e comunque in tutti i luoghi aperti al pubblico.

     2. Le bevande alcoliche vendute negli esercizi organizzati con il sistema di vendita del libero servizio devono essere collocate separatamente rispetto alle bevande non alcoliche. Negli esercizi commerciali devono essere esposti avvisi di divieto di somministrazione e vendita di bevande alcoliche ai minori di 16 anni.

     3. I gestori degli esercizi e gli organizzatori degli eventi di cui al comma 1 devono garantire la disponibilità per la somministrazione o vendita di almeno due tipi di bevande fredde alternative non alcoliche a prezzo inferiore alla bevanda alcolica più economica. Fanno eccezione le degustazioni enologiche e i mercati degli agricoltori.

     4. È vietata la pubblicità di bevande alcoliche:

     a) trasmessa all’interno di programmi rivolti in modo specifico ai minori e nei quindici minuti precedenti e successivi alla trasmissione degli stessi;

     b) che attribuisca efficacia o indicazioni terapeutiche che non sono espressamente riconosciute dal Ministero della salute;

     c) che rappresenti minori intenti al consumo di alcol.

     5. È vietata la pubblicità radiotelevisiva di bevande alcoliche nella fascia oraria dalle 16.00 alle 19.00.

     6. È vietata in qualsiasi forma la pubblicità di bevande alcoliche:

     a) sulla stampa giornaliera e periodica destinata ai minori;

     b) nelle sale cinematografiche in occasione della proiezione di film destinati alla visione dei minori.

     7. È vietata la pubblicità di bevande alcoliche in occasione di manifestazioni indirizzate ai minori di 18 anni ed in luoghi che vengono esclusivamente o prevalentemente frequentati dagli stessi. Qualora le manifestazioni indirizzate a minori di 18 anni si svolgano in luoghi o strutture utilizzate anche per manifestazioni destinate ad un pubblico adulto, il materiale pubblicitario ivi istallato durevolmente non deve essere rimosso.

     8. I comuni della provincia di Bolzano possono adottare con proprio regolamento misure restrittive per il rilascio delle autorizzazioni relative a:

     a) pubblicità delle bevande alcoliche, stabile o temporanea, in tutte le strutture, negli impianti sportivi e in tutte le manifestazioni;

     b) iniziative di riduzione temporanea dei prezzi delle bevande alcoliche rispetto alle tabelle ufficiali;

     c) iniziative promozionali in tutti i luoghi pubblici e nelle manifestazioni di cui al comma 1.

     9. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui agli articoli 54, comma 3, e 55, comma 3, della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58.

     10. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 4, 5, 6 e 7 e la mancata richiesta o l’inosservanza delle autorizzazioni di cui al comma 8 sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 euro a 1.500,00 euro. La sanzione è raddoppiata per ogni ulteriore trasgressione.

     11. I divieti di cui al comma 4, lettera a), al comma 5 e al comma 6, lettera a), valgono solo per le emittenti radiotelevisive locali e per la stampa locale. I divieti di cui al comma 4, lettera a), e al comma 5 non valgono per i programmi esteri trasmessi dalle emittenti radiotelevisive locali.

 

     Art. 7. Coordinamento provinciale

     1. Presso il Dipartimento alla sanità e alle politiche sociali è istituita un’unità di coordinamento nel settore delle dipendenze.

     2. L’unità di coordinamento è nominata dalla Giunta provinciale ed è composta da:

     a) una persona in rappresentanza della Ripartizione provinciale Sanità;

     b) una persona in rappresentanza della Ripartizione provinciale Politiche sociali;

     c) una persona scelta fra una terna di nominativi proposta dalle organizzazioni private accreditate;

     d) una persona scelta fra una terna di nominativi proposta dai servizi sanitari specialistici pubblici;

     e) una persona scelta fra una terna di nominativi proposta dai servizi sociali specialistici pubblici.

     3. L’unità di coordinamento si avvale anche della collaborazione di rappresentanti delle istituzioni giovanili, della scuola, del mondo del lavoro, dell’economia e dei comuni.

     4. L’unità di coordinamento ha il compito di elaborare linee di indirizzo, piani di intervento e progetti nel settore delle dipendenze, di monitorare il fenomeno e redigere rapporti periodici sulle dipendenze nonché di garantire il coordinamento e l’integrazione fra uffici, servizi e strutture che operano nel settore delle dipendenze.

 

     Art. 8. Convenzioni e contributi

     1. La Provincia, le aziende sanitarie e gli enti territoriali delegati ai sensi dell’articolo 10 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche, possono stipulare convenzioni con enti pubblici e con organizzazioni private accreditate per la gestione di servizi nel settore delle dipendenze.

     2. Per garantire il funzionamento dei servizi di cui all’articolo 2, comma 1, lettere c) e g), la Provincia può concedere contributi per spese correnti nella misura massima del 90 per cento della somma riconosciuta ammissibile e contributi per spese in conto capitale nella misura massima dell’80 per cento della somma riconosciuta ammissibile.

     3. Per gli interventi socio-assistenziali la Provincia può concedere contributi ai sensi dell’articolo 20- bis della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche.

 

     Art. 9. Modifica della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, recante “Riordino dei servizi sociali in Provincia di Bolzano”

     1. La lettera h) del comma 1 dell’articolo 10 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, è così sostituita:

      “h) le funzioni socio-pedagogiche concernenti gli interventi di prevenzione e di contrasto delle forme di disadattamento, emarginazione e devianza sociale di minori e adulti, nonché gli interventi rieducativi a favore di minorenni ai sensi dell’articolo 25 del regio decreto legge 20 luglio 1934, n. 1404, e successive modifiche”.

 

     Art. 10. Abrogazione di norme

     1. Sono abrogati:

     a) la legge provinciale 7 dicembre 1978, n. 69, e successive modifiche;

     b) la cifra 1) della lettera f) del comma 1 dell’articolo 10 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13;

     c) la cifra 2) della lettera g) del comma 1 dell’articolo 10 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13;

     d) la cifra 2) della lettera l) del comma 1 dell’articolo 10 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13;

     e) la cifra 1) della lettera o) del comma 1 dell’articolo 10 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13;

     f) il comma 11 dell’articolo 26 della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7, e successive modifiche.

 

     Art. 11. Disposizione finanziaria

     1. La presente legge non comporta maggiori spese a carico dell’esercizio in corso. Alle spese per gli interventi disposti dalla presente legge si fa fronte, per l’anno 2006, con la quota ancora disponibile degli stanziamenti di spesa autorizzati a carico del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2006 per gli interventi delle disposizioni di legge abrogate con l’articolo 10 della presente legge.

     2. La spesa a carico degli esercizi successivi è autorizzata con legge finanziaria annuale.

 

     Art. 12. Entrata in vigore

     1. La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.