§ 5.1.52 - L.P. 23 marzo 1979, n. 1.
Disposizioni transitorie per il finanziamento degli enti che nel territorio provinciale esercitano le funzioni del servizio sanitario.


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.1 assistenza sanitaria
Data:23/03/1979
Numero:1

§ 5.1.52 - L.P. 23 marzo 1979, n. 1.

Disposizioni transitorie per il finanziamento degli enti che nel territorio provinciale esercitano le funzioni del servizio sanitario.

(B.U. 10 aprile 1979, n. 16).

 

(Legge abrogata dall'art. 82 della L.P. 5 marzo 2001, n. 7).