§ 5.1.49 - L.P. 23 ottobre 1978, n. 50.
Attività libero-professionale dei medici ospedalieri.


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.1 assistenza sanitaria
Data:23/10/1978
Numero:50


Sommario
Art. 1.      Ai medici ospedalieri è garantito il diritto all'esercizio della libera attività professionale entro le strutture ospedaliere nel rispetto delle norme di legge concernenti lo stato giuridico dei [...]
Art. 2.      L'Amministrazione concede, sentito il consiglio dei sanitari, ai medici che ne fanno richiesta, l'esercizio della libera professione nell'ambito delle strutture ospedaliere, con prolungamento [...]
Art. 3.      I tariffari delle prestazioni sanitarie libero-professionali sono fissati con decreto dell'Assessore competente previa deliberazione della Giunta provinciale, sentito il consiglio provinciale di [...]
Art. 4.      Le compartecipazioni dei sanitari per i ricoveri in camere speciali ai sensi dell'art. 8 della legge provinciale 10 ottobre 1975, n. 51, sono fissate nella misura dell'80%.
Art. 5.      Salvo quanto previsto all'art. 1, secondo comma, le disposizioni della presente legge si applicano con decorrenza dal 1° luglio 1978.
Art. 6.      Alla copertura dei maggiori oneri derivanti dall'applicazione della presente legge a carico del fondo provinciale per l'assistenza ospedaliera, valutati in lire 500 milioni all'anno, si provvede [...]
Art. 7.      Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1978 sono introdotte le seguenti variazioni


§ 5.1.49 - L.P. 23 ottobre 1978, n. 50.

Attività libero-professionale dei medici ospedalieri.

(B.U. 9 dicembre 1978, n. 63).

 

     Art. 1.

     Ai medici ospedalieri è garantito il diritto all'esercizio della libera attività professionale entro le strutture ospedaliere nel rispetto delle norme di legge concernenti lo stato giuridico dei dipendenti degli enti ospedalieri e delle disposizioni della presente legge.

     Per attività di cui al comma precedente il tetto della somma complessiva dei proventi per compartecipazione non potrà superare il 100% del trattamento economico, escluse le compartecipazioni per i ricoveri in camere speciali di cui all'art. 8 della legge provinciale 10 ottobre 1975, n. 51.

     Ai fini del computo del trattamento economico si tiene conto dello stipendio mensile, dell'indennità di aggiornamento e di rimborso spese, dell'indennità di servizio per sanitari a tempo pieno e dell'indennità integrativa speciale.

     Le disposizioni relative alla compartecipazione previste nel secondo comma del presente articolo per l'attività libero-professionale hanno effetto con decorrenza dall'entrata in vigore della legge 29 giugno 1977, n. 349.

 

          Art. 2.

     L'Amministrazione concede, sentito il consiglio dei sanitari, ai medici che ne fanno richiesta, l'esercizio della libera professione nell'ambito delle strutture ospedaliere, con prolungamento del normale orario di servizio e con la disciplina stabilita da ciascun ente ospedaliero, nei locali messi a disposizione dall'Amministrazione stessa.

     Per ottenere l'autorizzazione richiesta i medici devono impegnarsi ad un plusorario da 1 a 6 ore settimanali di attività. Corrispondentemente il tetto della somma complessiva dei proventi per compartecipazione è stabilito in misura del 100% del trattamento economico se il plusorario è pari ad almeno 6 ore settimanali, in misura del 75% se è pari a 5 ore settimanali, in misura del 60% se è pari a 4 ore, in misura del 45% se è pari a 3 ore, in misura del 30% se è pari a 2 ore e in misura del 15% se è pari ad un'ora settimanale.

 

          Art. 3.

     I tariffari delle prestazioni sanitarie libero-professionali sono fissati con decreto dell'Assessore competente previa deliberazione della Giunta provinciale, sentito il consiglio provinciale di sanità.

     La quota di compartecipazione a favore dei sanitari è fissata nella misura dell'80% sui tariffari per le prestazioni medico-ambulatoriali.

     Per le prestazioni tecnico-strumentali e di laboratorio la compartecipazione a favore dei sanitari è fissata dal consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero, sentito il consiglio dei sanitari, entro un limite massimo del 45%.

     Per le prestazioni sanitarie libero-professionali dell'equipe del servizio di anestesia e rianimazione è fissata una quota di compartecipazione del 10% sugli introiti riscossi dall'ente per le prestazioni tecnico-strumentali e di laboratorio.

 

          Art. 4.

     Le compartecipazioni dei sanitari per i ricoveri in camere speciali ai sensi dell'art. 8 della legge provinciale 10 ottobre 1975, n. 51, sono fissate nella misura dell'80%.

 

          Art. 5.

     Salvo quanto previsto all'art. 1, secondo comma, le disposizioni della presente legge si applicano con decorrenza dal 1° luglio 1978.

 

          Art. 6.

     Alla copertura dei maggiori oneri derivanti dall'applicazione della presente legge a carico del fondo provinciale per l'assistenza ospedaliera, valutati in lire 500 milioni all'anno, si provvede per l'esercizio finanziario 1978 mediante riduzione di lire 500 milioni del fondo iscritto al cap. 5000 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario corrente (punto n. 3 dell'elenco illustrativo del fondo globale).

 

          Art. 7.

     Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1978 sono introdotte le seguenti variazioni

In aumento:

 

 

Cap. 707 - Spese per l'assistenza ospedaliera (legge provinciale 28 aprile 1975, n. 21, art. 3)

L.

500.000.000

In diminuzione:

 

 

Cap. 5000 - Fondo a disposizione per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi (elenco n. 2)

L.

500.000.000