Settore: | Codici provinciali |
Regione: | Bolzano |
Materia: | 4. sviluppo economico |
Capitolo: | 4.5 turismo e industria alberghiera |
Data: | 18/11/1978 |
Numero: | 61 |
Sommario |
Art. unico. Il secondo comma dell'art. 3 della legge provinciale 12 agosto 1978, n. 39, è sostituito dal seguente: |
§ 4.5.29 - L.P. 18 novembre 1978, n. 61.
Modifiche alla legge provinciale 12 agosto 1978, n. 39: La disciplina dei ristori di campagna".
(B.U. 6 febbraio 1979, n. 6).
Il secondo comma dell'art. 3 della
"L'interessato deve essere in possesso dei requisiti richiesti dalla legislazione statale per la gestione dei pubblici esercizi, tranne l'iscrizione nel registro di cui all'art. 1 della
Dopo il secondo comma dell'art. 3 della
“Per la somministrazione di bevande superalcooliche è richiesta apposita autorizzazione da rilasciarsi dal Presidente della Giunta provinciale. Alla relativa domanda deve essere allegata la dichiarazione del sindaco che il richiedente possiede i requisiti per attivare e gestire un ristoro di campagna".
Il secondo comma dell'art. 4 della
"Il sindaco ordina la chiusura, anche temporanea, del ristoro qualora il titolare non si sia attenuto, nei termini stabiliti, alle condizioni e limitazioni imposte o qualora ciò si renda necessario per motivi igienici in base a motivato parere dell'ufficiale sanitario".