§ 4.2.54 - L.P. 4 luglio 1990, n. 13.
Modifiche all'ordinamento dell'artigianato e della formazione professionale artigiana.


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.2 artigianato e industria
Data:04/07/1990
Numero:13


Sommario
Art. 1.      1. Le lettere a) ed e) del comma secondo dell'art. 1 della legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3, e successive modifiche ed integrazioni, sono sostituite dalle seguenti:
Art. 2.      1. Il comma terzo dell'art. 6 della legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3, e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:
Art. 3.      1. Il comma quarto dell'art. 18 della legge provinciale 11 aprile 1990, n. 8, è sostituito dal seguente:
Art. 4.      1. L'art. 38 della legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3, è abrogato.
Art. 5.  Testo unificato.


§ 4.2.54 - L.P. 4 luglio 1990, n. 13.

Modifiche all'ordinamento dell'artigianato e della formazione professionale artigiana.

(B.U. 17 luglio 1990, n. 33).

 

     Art. 1.

     1. Le lettere a) ed e) del comma secondo dell'art. 1 della legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3, e successive modifiche ed integrazioni, sono sostituite dalle seguenti:

     "a) alle attività agricole e forestali; rimangono altresì escluse le attività di trasformazione della propria materia prima svolte nell'ambito di aziende agricole e/o forestali oppure svolte in conformità alle usanze locali in base a rapporti di buon vicinato;

     e) ad ogni attività artigiana svolta da portatori di handicaps nell'ambito degli appositi centri sociali istituiti dalla Provincia o con essa convenzionati."

 

          Art. 2.

     1. Il comma terzo dell'art. 6 della legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3, e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

     “3. Per motivi particolarmente giustificati l'assessore provinciale competente in materia, sentita la commissione provinciale dell'artigianato, può prorogare i termini di cui al comma primo per ulteriori 2 anni".

 

          Art. 3.

     1. Il comma quarto dell'art. 18 della legge provinciale 11 aprile 1990, n. 8, è sostituito dal seguente:

     “4. Ai fini dell'uso della denominazione di "impresa di maestro artigiano" ai sensi del comma settimo, dell'art. 7 della legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3, e successive modifiche ed integrazioni, sono parificate ai maestri artigiani quelle persone, che alla data del 20 maggio 1987 sono iscritte alla prima sezione dell'albo degli artigiani di cui all'articolo 30 della legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3, modificato dall'art. 14 della legge provinciale 16 dicembre 1983, n. 51, nonché agli iscritti alla medesima sezione dopo tale data con provvedimento ai sensi dei commi secondo e terzo del medesimo articolo."

 

          Art. 4.

     1. L'art. 38 della legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3, è abrogato.

 

          Art. 5. Testo unificato.

     1. La Giunta provinciale provvede a riunire ed a coordinare in forma di testo unificato la presente legge con le leggi provinciali 16 febbraio 1981 n. 3, 16 dicembre 1983, n. 51, e 11 aprile 1990, n. 8, concernenti l'ordinamento dell'artigianato e della formazione professionale artigiana.