Settore: | Codici provinciali |
Regione: | Bolzano |
Materia: | 4. sviluppo economico |
Capitolo: | 4.2 artigianato e industria |
Data: | 04/07/1990 |
Numero: | 13 |
Sommario |
Art. 1. 1. Le lettere a) ed e) del comma secondo dell'art. 1 della legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3, e successive modifiche ed integrazioni, sono sostituite dalle seguenti: |
Art. 2. 1. Il comma terzo dell'art. 6 della legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3, e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente: |
Art. 3. 1. Il comma quarto dell'art. 18 della legge provinciale 11 aprile 1990, n. 8, è sostituito dal seguente: |
Art. 4. 1. L'art. 38 della legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3, è abrogato. |
Art. 5. Testo unificato. |
§ 4.2.54 - L.P. 4 luglio 1990, n. 13.
Modifiche all'ordinamento dell'artigianato e della formazione professionale artigiana.
(B.U. 17 luglio 1990, n. 33).
1. Le lettere a) ed e) del comma secondo dell'art. 1 della
"a) alle attività agricole e forestali; rimangono altresì escluse le attività di trasformazione della propria materia prima svolte nell'ambito di aziende agricole e/o forestali oppure svolte in conformità alle usanze locali in base a rapporti di buon vicinato;
e) ad ogni attività artigiana svolta da portatori di handicaps nell'ambito degli appositi centri sociali istituiti dalla Provincia o con essa convenzionati."
1. Il comma terzo dell'art. 6 della
“3. Per motivi particolarmente giustificati l'assessore provinciale competente in materia, sentita la commissione provinciale dell'artigianato, può prorogare i termini di cui al comma primo per ulteriori 2 anni".
1. Il comma quarto dell'art. 18 della
“4. Ai fini dell'uso della denominazione di "impresa di maestro artigiano" ai sensi del comma settimo, dell'art. 7 della
1. L'art. 38 della
Art. 5. Testo unificato.
1. La Giunta provinciale provvede a riunire ed a coordinare in forma di testo unificato la presente