Settore: | Codici provinciali |
Regione: | Bolzano |
Materia: | 4. sviluppo economico |
Capitolo: | 4.2 artigianato e industria |
Data: | 22/07/1986 |
Numero: | 19 |
Sommario |
Art. unico. 1. Dopo il secondo comma dell'art. 33 della legge provinciale 8 settembre 1981, n. 25, e successive modifiche, vengono inseriti i seguenti commi: |
§ 4.2.43 - L.P. 22 luglio 1986, n. 19.
Modifica dell'art. 33 della legge provinciale 8 settembre 1981, n. 25, concernente la ristrutturazione e la riconversione.
(B.U. 5 agosto 1986, n. 33).
1. Dopo il secondo comma dell'art. 33 della
“2 bis. I benefici della riconversione e ristrutturazione possono essere mantenuti, purché la redditività lorda torni ad essere non inferiore a quella stabilita, entro il termine di due anni;
2 ter. Qualora la minore redditività rispetto al progetto di investimento approvato risulti dovuta a sopravvenute ed imprevedibili difficoltà del settore, il termine di cui al comma precedente può essere prorogato dalla Giunta provinciale, sentito il parere della commissione di cui all'art. 6."