§ 4.2.8 – L.P. 12 agosto 1965, n. 9.
Modifiche ed integrazioni all'art. 11 della legge provinciale 7 ottobre 1955, n. 3 sull'istruzione professionale degli apprendisti del commercio, [...]


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.2 artigianato e industria
Data:12/08/1965
Numero:9


Sommario
Art. 1.      Il primo comma dell'art. 11 della legge provinciale 7 ottobre 1955, n. 3 è sostituito dal seguente testo:
Art. 2.      All'art. 11 della legge provinciale 7 ottobre 1955, n. 3 viene aggiunto il seguente ultimo comma:


§ 4.2.8 – L.P. 12 agosto 1965, n. 9.

Modifiche ed integrazioni all'art. 11 della legge provinciale 7 ottobre 1955, n. 3 sull'istruzione professionale degli apprendisti del commercio, dell'industria e dell'artigianato.

(B.U. 21 settembre 1965, n. 39).

 

     Art. 1.

     Il primo comma dell'art. 11 della legge provinciale 7 ottobre 1955, n. 3 è sostituito dal seguente testo:

     “Per gli esami di idoneità sono costituiti per uno o più circondari scolastici commissioni giudicatrici per ciascun gruppo professionale. Le commissioni, nominate con decreto del Presidente della Giunta provinciale su proposta dell'Assessore competente, sono composte come segue:

     a) dal direttore della scuola circondariale della propria sezione, quale presidente;

     b) da due insegnanti, di cui uno del gruppo tecnico professionale;

     c) da un datore di lavoro e da un lavoratore del ramo professionale oggetto dell'esame, designato dalle associazioni professionali locali o provinciali di categoria.

     Per il Presidente e per ogni membro deve essere nominato un supplente".

 

          Art. 2.

     All'art. 11 della legge provinciale 7 ottobre 1955, n. 3 viene aggiunto il seguente ultimo comma:

     “Con apposito regolamento saranno stabilite le norme per lo svolgimento degli esami e sarà disciplinato il funzionamento delle commissioni".