Settore: | Codici provinciali |
Regione: | Bolzano |
Materia: | 4. sviluppo economico |
Capitolo: | 4.2 artigianato e industria |
Data: | 12/08/1965 |
Numero: | 9 |
Sommario |
Art. 1. Il primo comma dell'art. 11 della legge provinciale 7 ottobre 1955, n. 3 è sostituito dal seguente testo: |
Art. 2. All'art. 11 della legge provinciale 7 ottobre 1955, n. 3 viene aggiunto il seguente ultimo comma: |
§ 4.2.8 – L.P. 12 agosto 1965, n. 9.
Modifiche ed integrazioni all'art. 11 della legge provinciale 7 ottobre 1955, n. 3 sull'istruzione professionale degli apprendisti del commercio, dell'industria e dell'artigianato.
(B.U. 21 settembre 1965, n. 39).
Il primo comma dell'art. 11 della
“Per gli esami di idoneità sono costituiti per uno o più circondari scolastici commissioni giudicatrici per ciascun gruppo professionale. Le commissioni, nominate con decreto del Presidente della Giunta provinciale su proposta dell'Assessore competente, sono composte come segue:
a) dal direttore della scuola circondariale della propria sezione, quale presidente;
b) da due insegnanti, di cui uno del gruppo tecnico professionale;
c) da un datore di lavoro e da un lavoratore del ramo professionale oggetto dell'esame, designato dalle associazioni professionali locali o provinciali di categoria.
Per il Presidente e per ogni membro deve essere nominato un supplente".
All'art. 11 della
“Con apposito regolamento saranno stabilite le norme per lo svolgimento degli esami e sarà disciplinato il funzionamento delle commissioni".