§ 4.1.73 - L.P. 22 gennaio 2001, n. 1.
Contrassegnazione di prodotti geneticamente non modificati


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.1 agricoltura e foreste
Data:22/01/2001
Numero:1


Sommario
Art. 1.  Principi generali.
Art. 2.  Ambito di applicazione e definizioni.
Art. 3.  Documentazione.
Art. 4.  Controllo del prodotto.
Art. 5.  Contrassegnazione.
Art. 6.  Mangimi geneticamente non modificati.
Art. 7.  Sanzioni amministrative.
Art. 8.  Banca genetica dell'Alto Adige.
Art. 9.  Regolamento di esecuzione.


§ 4.1.73 - L.P. 22 gennaio 2001, n. 1.

Contrassegnazione di prodotti geneticamente non modificati

(B.U. 6 febbraio 2001, n. 6 - S.O.).

 

     Art. 1. Principi generali.

     1. La presente legge disciplina la contrassegnazione di prodotti geneticamente non modificati al fine di informare la popolazione sulle tecniche di ingegneria genetica impiegate nella produzione in agricoltura e nell'industria alimentare.

 

          Art. 2. Ambito di applicazione e definizioni.

     1. La presente legge permette di contrassegnare i prodotti geneticamente non modificati dell'Alto Adige. Per la produzione di alimenti di origine animale geneticamente non modificati sono utilizzati esclusivamente mangimi geneticamente non modificati.

     2. Ai sensi della presente legge si considerano:

     a) prodotti gli alimentari, i mangimi, i semi e le piantine, nonché i concimi;

     b) prodotti geneticamente non modificati quelli che

     1) non sono costituiti da organismi geneticamente modificati e non contengono organismi geneticamente modificati;

     2) non sono stati prodotti con organismi geneticamente modificati o con l'ausilio di organismi geneticamente modificati;

     3) non contengono ingredienti essenziali o additivi prodotti da o con l'ausilio di organismi geneticamente modificati per i quali sussiste l'obbligo di contrassegnazione come organismi geneticamente modificati;

     4) sono stati prodotti senza l'impiego dell'ingegneria genetica;

     5) non derivano da incroci di organismi geneticamente modificati oppure da incroci di organismi geneticamente modificati con organismi non modificati.

     3. La contrassegnazione di un prodotto come geneticamente non modificato è concessa anche qualora la presenza di organismi geneticamente modificati non superi il limite fissato dalle norme della Unione Europea. Con regolamento di esecuzione si possono apportare riduzioni secondo il progredire delle conoscenze scientifiche.

 

          Art. 3. Documentazione.

     1. Il contrassegno “geneticamente non modificato” viene rilasciato, dietro presentazione di apposita domanda, dal Comitato per i prodotti geneticamente non modificati. Chi intende contrassegnare i prodotti come geneticamente non modificati ai sensi dell'articolo 2, deve dichiarare per iscritto allegando idonea documentazione:

     a) la composizione del prodotto;

     b) il procedimento di produzione, nella misura in cui è necessario per la valutazione ai sensi del comma 1;

     c) che il prodotto è geneticamente non modificato;

     d) che il prodotto proviene dall'Alto Adige.

 

          Art. 4. Controllo del prodotto.

     1. Il Comitato per i prodotti geneticamente non modificati verifica i dati riportati nelle do-mande ed i prodotti per cui è stato richiesto il contrassegno “geneticamente non modificato”. Le analisi di laboratorio vengono effettuate dall'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente e la tutela del lavoro o dalla Ripartizione provinciale sperimentazione agraria e forestale Laimburg o da un laboratorio da esse riconosciuto.

     2. Per prodotti, che in base a disposizioni speciali debbano comprovare di essere geneticamente non modificati, la predetta certificazione è equiparata alle analisi di laboratorio di cui al comma 1.

     3. Le analisi sono soggette a pagamento. Esse sono da effettuarsi alla presentazione della domanda e da ripetere almeno ogni tre anni. I parametri e i metodi di analisi devono corrispondere allo stato della tecnica. Per alcuni prodotti può venire prescritto un piano per analisi periodiche, da effettuarsi da strutture riconosciute dall'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente e la tutela del lavoro. Possono essere effettuati anche controlli a campione, che non sono soggetti a pagamento.

     4. Il Comitato per i prodotti geneticamente non modificati è composto da un rappresentante della Ripartizione provinciale sperimentazione agraria e forestale, da un rappresentante della Ripartizione Agricoltura, da un rappresentante del Servizio veterinario provinciale, da un rappresentante della Ripartizione sanità e da un rappresentante dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente e la tutela del lavoro, proposti dall'assessore competente, da un rappresentante del Centro tutela consumatori e da un rappresentante del settore alimentare, proposto dalla Camera di commercio di Bolzano, nonché da un rappresentante dei produttori agricoli, proposto dall'associazione professionale degli agricoltori maggiormente rappresentativa a livello provinciale. La nomina avviene con deliberazione della Giunta provinciale. Al Comitato per i prodotti geneticamente non modificati spetta trattare le domande e i ricorsi. Il lavoro di segreteria è svolto dall'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente e la tutela del lavoro.

 

          Art. 5. Contrassegnazione.

     1. Nel caso in cui vengano soddisfatti i requisiti di cui all'articolo 3 nonché per la carne, il latte e i loro derivati quelli di cui all'articolo 6 e superati i controlli di cui all'articolo 4, il Comitato per i prodotti geneticamente non modificati conferisce al richiedente il diritto di contraddistinguere il prodotto con il contrassegno "geneticamente non modificato". Il diritto all'apposizione del contrassegno decade dopo tre anni. [1]

     2. Qualora il prodotto subisca delle variazioni che fanno venir meno i requisiti previsti per l'apposizione del contrassegno, l'interessato deve darne immediata comunicazione all'Agenzia provinciale per la protezione dell'Ambiente e la tutela del lavoro ed astenersi dall'apporre il contrassegno.

     3. Nel caso in cui il prodotto non soddisfi più i requisiti richiesti per l'apposizione del contrassegno, il relativo diritto viene revocato ed il prodotto viene cancellato dalla banca dati di cui al comma 4.

     4. Per i prodotti contrassegnati la Ripartizione sperimentazione agraria e forestale istituisce una banca dati. L'inserimento è gratuito. La banca dati contiene tutte le informazioni relative al prodotto: nome e genere, provenienza, materie prime, modalità di lavorazione, distribuzione e controlli; viene così assicurata una raccolta di dati che va dalla produzione sino alla vendita.

 

          Art. 6. Mangimi geneticamente non modificati.

     1. Carne, latte e loro derivati provenienti da animali foraggiati esclusivamente con mangimi geneticamente non modificati vengono contrassegnati ai sensi dell'articolo 5. È inoltre indispensabile che a questi animali non vengano somministrati antibiotici, ormoni, farina di sangue o d'ossa, o altre sostanze improprie e che vengano rispettate la composizione dei mangimi e la tecnica di foraggiamento previste nel regolamento di esecuzione. In deroga all'articolo 2 anche i mangimi non prodotti in Alto Adige possono essere contrassegnati come geneticamente non modificati, sempreché rispettino le condizioni di cui agli articoli 3, ad esclusione della lettera d), e seguenti. [2]

     2. Carne, latte e loro derivati provenienti da animali foraggiati con mangimi geneticamente non modificati devono sottostare dalla produzione alla distribuzione ad un procedimento di lavorazione che sia comprensibile per i consumatori attraverso la consultazione della relativa documentazione.

     3. Carne, latte e loro derivati nonché mangimi vengono sottoposti a programmi di controllo periodici.

 

          Art. 7. Sanzioni amministrative.

     1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali, laddove il fatto costituisca reato, sono stabilite le seguenti sanzioni amministrative:

     a) chiunque contrassegna un prodotto come “geneticamente non modificato o di animali foraggiati con mangimi geneticamente non modificati” senza aver acquisito il relativo diritto, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 2.582 a Euro 15.493;

     b) chiunque nella domanda di cui all'articolo 3 fornisca dati falsi o, in violazione di quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, non comunichi le avvenute variazioni o non si astenga dal contrassegnare il prodotto, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 2.582 a Euro 15.493;

     c) chiunque continui a contrassegnare un prodotto come “geneticamente non modificato o di animali foraggiati con mangimi geneticamente non modificati”, dopo che il relativo diritto è stato revocato, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 2.582 a Euro 15.493;

     d) chiunque non riproduca il logo secondo le caratteristiche, le colorazioni e le dimensioni fissati nel regolamento di esecuzione soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 516 a Euro 2.582. [3]

     2. Per l'accertamento e le contestazioni delle violazioni e per la comminazione delle ingiunzioni è competente l'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente e la tutela del lavoro. Per l'accertamento e le contestazioni delle violazioni di cui all'articolo 6 sono altresì competenti gli organi di controllo previsti dalle leggi vigenti in questa materia. [4]

 

          Art. 8. Banca genetica dell'Alto Adige.

     1. Presso la Ripartizione provinciale sperimentazione agraria e forestale è istituita una banca genetica per varietà di piante esistenti e nuove, nonché a rischio di estinzione, dell'Alto Adige. Essa comprende anche le sementi. Ad essa spetta il compito di raccogliere, attraverso iniziative adeguate, varietà di piante, immagazzinarle e controllarle periodicamente, rilevarne e classificarne le caratteristiche fenologiche e fisiologiche, nonché esaminarne le caratteristiche genetiche e definire i marker.

     2. La Giunta provinciale può adottare misure a tutela di razze di animali domestici minacciate di estinzione.

 

          Art. 9. Regolamento di esecuzione.

     1. Le procedure, i metodi di controllo, le spese di analisi nonché il contrassegno "geneticamente non modificato" di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7 vengono ulteriormente disciplinate con regolamento di esecuzione.


[1] Comma così modificato dall'art. 50 della L.P. 14 agosto 2001, n. 9.

[2] Comma così modificato dall'art. 50 della L.P. 14 agosto 2001, n. 9.

[3] Comma già modificato dall'art. 50 della L.P. 14 agosto 2001, n. 9 e così ulteriormente modificato dall'art. 2 del D.P.G.P. 19 luglio 2006, n. 34.

[4] Comma così modificato dall'art. 50 della L.P. 14 agosto 2001, n. 9.