§ 4.1.57 - L.P. 17 agosto 1987, n. 22.
Modifiche e integrazioni alla legge provinciale 11 aprile 1979, n. 4, contenente norme per l'accesso al grado iniziale e per la progressione in [...]


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.1 agricoltura e foreste
Data:17/08/1987
Numero:22


Sommario
Art. 1.      1. Il primo comma dell'art. 2 della legge provinciale 11 aprile 1979, n. 4, è sostituito dal seguente:
Art. 2.      1. L'art. 3 della legge provinciale 11 aprile 1979, n. 4, è sostituito dal seguente:
Art. 3.      1. L'art. 4 della legge provinciale 11 aprile 1979 n. 4, è sostituito dal seguente:
Art. 4.      1. Il secondo comma dell'art. 8 della legge provinciale 11 aprile 1979, n. 4, è sostituito dal seguente:


§ 4.1.57 - L.P. 17 agosto 1987, n. 22.

Modifiche e integrazioni alla legge provinciale 11 aprile 1979, n. 4, contenente norme per l'accesso al grado iniziale e per la progressione in carriera dei sottufficiali e guardie forestali del corpo forestale provinciale.

(B.U. 25 agosto 1987, n. 38).

 

     Art. 1.

     1. Il primo comma dell'art. 2 della legge provinciale 11 aprile 1979, n. 4, è sostituito dal seguente:

     "1. L'ammissione al corso di cui all'articolo precedente avviene in base a pubblico concorso per titoli ed esami, indetto con deliberazione della Giunta provinciale."

     2.Nel secondo comma dell'art. 2 della succitata legge provinciale il primo periodo del punto 2) è sostituito dal seguente:

     2) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ad anni 28".

 

          Art. 2.

     1. L'art. 3 della legge provinciale 11 aprile 1979, n. 4, è sostituito dal seguente:

     "1. Sono da valutarsi a parte quali titoli aggiuntivi per l'ammissione al corso di cui al precedente art. 1 i seguenti titoli di studio e qualificazioni:

     a) diploma di una scuola secondaria di secondo grado;

     b) diploma rilasciato dall'Istituto professionale di stato per l'agricoltura di Corzano in provincia di Bergamo - Sezione coordinata di Edolo;

     c) certificato di frequenza di un corso biennale di addestramento professionale ad indirizzo agrario o forestale."

 

          Art. 3.

     1. L'art. 4 della legge provinciale 11 aprile 1979 n. 4, è sostituito dal seguente:

     "1. L'esame del concorso pubblico di cui al precedente art. 2 consiste in una prova scritta ed in una prova orale tendente ad accertare la cultura generale del candidato a livello di scuola secondaria di primo grado con particolare riguardo alle scienze naturali.

     2. Il giudizio sul concorso di cui al precedente comma è dato da un'apposita commissione esaminatrice nominata di volta in volta con deliberazione della Giunta provinciale.

     3. Le prove di esame non si intendono superate se il concorrente non abbia riportato una votazione di almeno sei decimi in ciascuna di esse.

     4. I concorrenti hanno la facoltà di sostenere le prove di esame in una delle due lingue italiana e tedesca."

 

          Art. 4.

     1. Il secondo comma dell'art. 8 della legge provinciale 11 aprile 1979, n. 4, è sostituito dal seguente:

     "2. Sono ammessi al corso gli aspiranti che hanno superato una prova scritta ed una prova orale su argomenti di carattere forestale giudicate da apposita commissione composta come previsto dall'art. 12 della presente legge. Detta commissione, oltre all'esito degli esami, valuta anche lo stato e l'anzianità complessiva di servizio, nonché eventuali meriti particolari."