§ 4.1.50 - L.P. 26 marzo 1982, n. 10.
Modifica del testo unificato delle leggi provinciali sull'ordinamento dei masi chiusi, della legge provinciale sull'assistenza creditizia per assuntori [...]


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.1 agricoltura e foreste
Data:26/03/1982
Numero:10


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8. 
Art. 9. 
Art. 10. 
Art. 11. 
Art. 12. 
Art. 13. 
Art. 14. 
Art. 15. 
Art. 16.  Creazione e attribuzione della denominazione di "maso avito" rispettivamente "Erbhof".
Art. 17.      1. La Giunta provinciale è autorizzata a riassumere e coordinare le disposizioni di questa legge con quelle del testo unico in un nuovo testo unico.
Art. 18.      1. L'art. 5 della legge provinciale 9 novembre 1974, n. 22, è abrogato.
Art. 19.      1. L'art. 3 della legge provinciale 12 giugno 1980, n. 16, viene sostituito dal seguente:
Art. 20.      1. Il terzo comma dell'art. 4 della legge provinciale 12 giugno 1980, n. 16, è abrogato.
Art. 21.      1. Per l'attuazione degli articoli 15 e 16 della presente legge è autorizzata la spesa di lire 9 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1982.
Art. 22.      1. Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1982 sono introdotte le seguenti variazioni sia in termini di competenza che di cassa:


§ 4.1.50 - L.P. 26 marzo 1982, n. 10.

Modifica del testo unificato delle leggi provinciali sull'ordinamento dei masi chiusi, della legge provinciale sull'assistenza creditizia per assuntori di masi chiusi e della legge provinciale sull'amministrazione dei beni di uso civico.

(B.U. 6 aprile 1982, n. 15).

 

Sezione I

MASI CHIUSI

 

     Art. 1. [1]

 

          Art. 2. [2]

 

          Art. 3. [3]

 

          Art. 4. [4]

 

          Art. 5. [5]

 

          Art. 6. [6]

 

          Art. 7. [7]

 

          Art. 8. [8]

 

          Art. 9. [9]

 

          Art. 10. [10]

 

          Art. 11. [11]

 

          Art. 12. [12]

 

          Art. 13. [13]

 

          Art. 14. [14]

 

          Art. 15. [15]

 

          Art. 16. Creazione e attribuzione della denominazione di "maso avito" rispettivamente "Erbhof".

     1. Per onorare dignitosamente esempi di fedele e lodevole conservazione delle proprietà contadine tramandate di generazione in generazione, la Giunta provinciale riconosce la denominazione di maso avito", rispettivamente "Erbhof" ai masi chiusi, rimasti da almeno 200 anni nell'ambito della stessa famiglia in linea diretta o in linea collaterale fino al secondo grado, trasmessi sia per causa di morte, che per atti tra vivi, e coltivati e abitati dal proprietario stesso.

 

          Art. 17.

     1. La Giunta provinciale è autorizzata a riassumere e coordinare le disposizioni di questa legge con quelle del testo unico in un nuovo testo unico.

 

Sezione II

LEGGE SULL'ASSISTENZA CREDITIZIA PER ASSUNTORI DI MASI CHIUSI

 

          Art. 18.

     1. L'art. 5 della legge provinciale 9 novembre 1974, n. 22, è abrogato.

 

Sezione III

USI CIVICI

 

          Art. 19.

     1. L'art. 3 della legge provinciale 12 giugno 1980, n. 16, viene sostituito dal seguente:

     “Hanno diritto di uso civico i cittadini residenti da almeno quattro anni nella relativa frazione e che sono iscritti nelle liste elettorali del comune.

     I redditi dei beni di uso civico sono da utilizzare nel seguente ordine di preferenza:

     a) spese per l'amministrazione e investimenti per il mantenimento e il miglioramento dei beni di uso civico e concessione di contributi ad associazioni operanti nella frazione rispettivamente nel comune. L'ammontare dei contributi non può superare il 10% dell'intero reddito;

     b) soddisfazione dei diritti iscritti nel libro fondiario e accertabili con altri mezzi di prova;

     c) il 30% del reddito rimanente per la manutenzione di strade interpoderali o per iniziative collettive nell'interesse dell'agricoltura. Per l'impiego dei mezzi previsti con questa lett. c), dal comitato di amministrazione vengono raccolte proposte dall'organizzazione locale dei contadini maggiormente rappresentativa a livello provinciale;

     d) soddisfazione del fabbisogno di legname delle aziende agricole, semprechè nei boschi in proprietà la ripresa decennale definita dall'autorità forestale competente in base alle schede boschive non superi i 10 m all'anno;

     aiuti in caso di particolare bisogno;

     soddisfazione del fabbisogno di legname delle persone non comprese sotto la lett. d) con preferenza dei meno abbienti;

     g) finanziamento di iniziative di interesse generale.

     Ai sensi della presente legge si considerano aziende agricole con una superficie minima di mezzo ettaro di terreno coltivato e corredate degli edifici abitativi e aziendali."

 

          Art. 20.

     1. Il terzo comma dell'art. 4 della legge provinciale 12 giugno 1980, n. 16, è abrogato.

 

Sezione IV

 

          Art. 21.

     1. Per l'attuazione degli articoli 15 e 16 della presente legge è autorizzata la spesa di lire 9 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1982.

     2. Alla copertura dell'onere del comma precedente si provvede mediante riduzione di pari importo dell'autorizzazione di spesa prevista al n. 80 della tabella A, approvata con l'art. 1 della legge provinciale 28 dicembre 1981, n. 34, e del relativo stanziamento iscritto al cap. 71255 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario in corso.

     3. La spesa a carico degli esercizi successivi sarà stabilita annualmente dalla legge finanziaria, che ne indicherà anche la relativa copertura.

 

          Art. 22.

     1. Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1982 sono introdotte le seguenti variazioni sia in termini di competenza che di cassa:

In aumento:

 

 

Cap. 71200 - Spese per l'applicazione delle leggi sui masi chiusi, comunità agrarie, ecc.

L.

9.000.000

In diminuzione:

 

 

Cap. 71255 - Contributi a consorzi per la difesa contro la grandine, ecc.

L.

9.000.000

 


[1] Articolo abrogato dall'art. 51 della L.P. 28 novembre 2001, n. 17.

[2] Articolo abrogato dall'art. 51 della L.P. 28 novembre 2001, n. 17.

[3] Articolo abrogato dall'art. 51 della L.P. 28 novembre 2001, n. 17.

[4] Articolo abrogato dall'art. 51 della L.P. 28 novembre 2001, n. 17.

[5] Articolo abrogato dall'art. 51 della L.P. 28 novembre 2001, n. 17.

[6] Articolo abrogato dall'art. 51 della L.P. 28 novembre 2001, n. 17.

[7] Articolo abrogato dall'art. 51 della L.P. 28 novembre 2001, n. 17.

[8] Articolo abrogato dall'art. 51 della L.P. 28 novembre 2001, n. 17.

[9] Articolo abrogato dall'art. 51 della L.P. 28 novembre 2001, n. 17.

[10] Articolo abrogato dall'art. 51 della L.P. 28 novembre 2001, n. 17.

[11] Articolo abrogato dall'art. 51 della L.P. 28 novembre 2001, n. 17.

[12] Articolo abrogato dall'art. 51 della L.P. 28 novembre 2001, n. 17.

[13] Articolo abrogato dall'art. 51 della L.P. 28 novembre 2001, n. 17.

[14] Articolo abrogato dall'art. 51 della L.P. 28 novembre 2001, n. 17.

[15] Articolo abrogato dall'art. 51 della L.P. 28 novembre 2001, n. 17.