§ 4.1.37 - L.P. 31 dicembre 1976, n. 58.
Difesa dei boschi dagli incendi ed altri interventi nei settori dell'agricoltura, delle foreste, della caccia e della pesca.


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.1 agricoltura e foreste
Data:31/12/1976
Numero:58


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.  Opere ed interventi di prevenzione.
Art. 3.  Interventi di spegnimento.
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8. 
Art. 9. 
Art. 10. 
Art. 11. 
Art. 12.      L'Amministrazione provinciale è autorizzata ad attuare programmi e iniziative interessanti l'assistenza tecnica, la divulgazione e l'attività dimostrativa, nonché la preparazione, la [...]
Art. 13.      E' autorizzata la concessione di contributi ad enti e associazioni aventi sede anche al di fuori della provincia, che a giudizio motivato della Giunta provinciale svolgono importanti funzioni [...]
Art. 14. 
Art. 15. 
Art. 16.  Disposizione transitoria.
Art. 17. 


§ 4.1.37 - L.P. 31 dicembre 1976, n. 58.

Difesa dei boschi dagli incendi ed altri interventi nei settori dell'agricoltura, delle foreste, della caccia e della pesca.

(B.U. 25 gennaio 1977, n. 5).

 

Titolo I

DIFESA DEI BOSCHI DAGLI INCENDI

 

     Art. 1. [1]

 

          Art. 2. Opere ed interventi di prevenzione. [2]

 

          Art. 3. Interventi di spegnimento. [3]

 

          Art. 4. [4]

 

          Art. 5. [5]

 

          Art. 6. [6]

 

          Art. 7. [7]

 

          Art. 8. [8]

 

          Art. 9. [9]

 

Titolo II

DIFESA DEI BOSCHI DA PARASSITI E DALLE MALATTIE DELLE PIANTE FORESTALI

 

          Art. 10. [10]

 

Titolo III

ATTIVITA' DIMOSTRATIVA, ASSISTENZA TECNICA, STUDI, DATI STATISTICI, FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E SPECIALIZZAZIONE DEL PERSONALE

PROVINCIALE E DI ALTRI ENTI O ASSOCIAZIONI

 

          Art. 11. [11]

     L'Amministrazione provinciale è autorizzata a sostenere spese e a concedere contributi e sussidi per il miglioramento delle coltivazioni arboree ed erbacee e della produzione di sementi, nonché per progettazioni, indagini e studi riguardanti l'agricoltura e le foreste, l'amministrazione provinciale è autorizzata a gestire le suddette spese in economia ai sensi delle vigenti disposizioni provinciali.

 

          Art. 12.

     L'Amministrazione provinciale è autorizzata ad attuare programmi e iniziative interessanti l'assistenza tecnica, la divulgazione e l'attività dimostrativa, nonché la preparazione, la specializzazione e l'aggiornamento del personale provinciale addetto all'agricoltura, alle foreste ed alla caccia e pesca, nonché di dipendenti di altri enti e associazioni addetti ai settori predetti, e ciò anche mediante viaggi di istruzione, corsi, conferenze, convegni, mostre, manifestazioni istruttive, propagandistiche, agonistiche, pubblicazioni, studi, nonché mediante la produzione, l'acquisto, il noleggio di documenti foto e cinematografici, di materiale didattico, la rilevazione e la compilazione di dati statistici.

     Per tali fini l'Amministrazione provinciale è autorizzata ad effettuare delle spese dirette ad erogare dei sussidi e dei contributi a favore di enti e associazioni operanti nei settori sopraccitati. Allo scopo di migliorare la qualificazione professionale, le spese dirette possono essere effettuate anche per l'acquisto di materiale didattico e scientifico destinato alla distribuzione a scuole e biblioteche, nonché ad imprenditori agricoli, singoli od associati, operanti nei settori di cui al primo comma [12].

 

Titolo IV

CONTRIBUTI AD ISTITUTI ED ENTI VARI OPERANTI

NEL SETTORE DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

 

          Art. 13.

     E' autorizzata la concessione di contributi ad enti e associazioni aventi sede anche al di fuori della provincia, che a giudizio motivato della Giunta provinciale svolgono importanti funzioni interessanti anche la provincia o alle quali la Provincia si è associata.

 

Titolo V

SPESE PER L'EQUIPAGGIAMENTO DEI CUSTODI FORESTALI E DEL PERSONALE DI SORVEGLIANZA DELLA CACCIA E DELLA PESCA

 

          Art. 14. [13]

 

Titolo VI

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

 

          Art. 15. [14]

 

          Art. 16. Disposizione transitoria. [15]

 

          Art. 17. [16]


[1] Articolo abrogato dall'art. 63 della L.P. 21 ottobre 1996, n. 21.

[2] Articolo abrogato dall'art. 63 della L.P. 21 ottobre 1996, n. 21.

[3] Articolo abrogato dall'art. 63 della L.P. 21 ottobre 1996, n. 21.

[4] Articolo abrogato dall'art. 63 della L.P. 21 ottobre 1996, n. 21.

[5] Articolo abrogato dall'art. 63 della L.P. 21 ottobre 1996, n. 21.

[6] Articolo abrogato dall'art. 63 della L.P. 21 ottobre 1996, n. 21.

[7] Articolo abrogato dall'art. 63 della L.P. 21 ottobre 1996, n. 21.

[8] Articolo abrogato dall'art. 63 della L.P. 21 ottobre 1996, n. 21.

[9] Articolo abrogato dall'art. 21 della L.P. 4 maggio 1982, n. 18.

[10] Articolo abrogato dall'art. 63 della L.P. 21 ottobre 1996, n. 21.

[11] Comma così modificato dall'art. 23 della L.P. 14 agosto 1996, n. 18.

[12] Comma così modificato dall'art. 7 della L.P. 31 marzo 1988, n. 13.

[13] Articolo abrogato dall'art. 63 della L.P. 21 ottobre 1996, n. 21.

[14] Articolo abrogato dall'art. 63 della L.P. 21 ottobre 1996, n. 21.

[15] Articolo abrogato dall'art. 63 della L.P. 21 ottobre 1996, n. 21.

[16] Articolo abrogato dall'art. 63 della L.P. 21 ottobre 1996, n. 21.