Settore: | Codici provinciali |
Regione: | Bolzano |
Materia: | 4. sviluppo economico |
Capitolo: | 4.1 agricoltura e foreste |
Data: | 31/12/1976 |
Numero: | 58 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. Opere ed interventi di prevenzione. |
Art. 3. Interventi di spegnimento. |
Art. 4. |
Art. 5. |
Art. 6. |
Art. 7. |
Art. 8. |
Art. 9. |
Art. 10. |
Art. 11. |
Art. 12. L'Amministrazione provinciale è autorizzata ad attuare programmi e iniziative interessanti l'assistenza tecnica, la divulgazione e l'attività dimostrativa, nonché la preparazione, la [...] |
Art. 13. E' autorizzata la concessione di contributi ad enti e associazioni aventi sede anche al di fuori della provincia, che a giudizio motivato della Giunta provinciale svolgono importanti funzioni [...] |
Art. 14. |
Art. 15. |
Art. 16. Disposizione transitoria. |
Art. 17. |
§ 4.1.37 - L.P. 31 dicembre 1976, n. 58.
Difesa dei boschi dagli incendi ed altri interventi nei settori dell'agricoltura, delle foreste, della caccia e della pesca.
(B.U. 25 gennaio 1977, n. 5).
Titolo I
DIFESA DEI BOSCHI DAGLI INCENDI
Art. 2. Opere ed interventi di prevenzione. [2]
Art. 3. Interventi di spegnimento. [3]
Titolo II
DIFESA DEI BOSCHI DA PARASSITI E DALLE MALATTIE DELLE PIANTE FORESTALI
Titolo III
ATTIVITA' DIMOSTRATIVA, ASSISTENZA TECNICA, STUDI, DATI STATISTICI, FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E SPECIALIZZAZIONE DEL PERSONALE
PROVINCIALE E DI ALTRI ENTI O ASSOCIAZIONI
L'Amministrazione provinciale è autorizzata a sostenere spese e a concedere contributi e sussidi per il miglioramento delle coltivazioni arboree ed erbacee e della produzione di sementi, nonché per progettazioni, indagini e studi riguardanti l'agricoltura e le foreste, l'amministrazione provinciale è autorizzata a gestire le suddette spese in economia ai sensi delle vigenti disposizioni provinciali.
L'Amministrazione provinciale è autorizzata ad attuare programmi e iniziative interessanti l'assistenza tecnica, la divulgazione e l'attività dimostrativa, nonché la preparazione, la specializzazione e l'aggiornamento del personale provinciale addetto all'agricoltura, alle foreste ed alla caccia e pesca, nonché di dipendenti di altri enti e associazioni addetti ai settori predetti, e ciò anche mediante viaggi di istruzione, corsi, conferenze, convegni, mostre, manifestazioni istruttive, propagandistiche, agonistiche, pubblicazioni, studi, nonché mediante la produzione, l'acquisto, il noleggio di documenti foto e cinematografici, di materiale didattico, la rilevazione e la compilazione di dati statistici.
Per tali fini l'Amministrazione provinciale è autorizzata ad effettuare delle spese dirette ad erogare dei sussidi e dei contributi a favore di enti e associazioni operanti nei settori sopraccitati. Allo scopo di migliorare la qualificazione professionale, le spese dirette possono essere effettuate anche per l'acquisto di materiale didattico e scientifico destinato alla distribuzione a scuole e biblioteche, nonché ad imprenditori agricoli, singoli od associati, operanti nei settori di cui al primo comma [12].
Titolo IV
CONTRIBUTI AD ISTITUTI ED ENTI VARI OPERANTI
NEL SETTORE DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
E' autorizzata la concessione di contributi ad enti e associazioni aventi sede anche al di fuori della provincia, che a giudizio motivato della Giunta provinciale svolgono importanti funzioni interessanti anche la provincia o alle quali la Provincia si è associata.
Titolo V
SPESE PER L'EQUIPAGGIAMENTO DEI CUSTODI FORESTALI E DEL PERSONALE DI SORVEGLIANZA DELLA CACCIA E DELLA PESCA
Titolo VI
DISPOSIZIONI FINANZIARIE
Art. 16. Disposizione transitoria. [15]
[1] Articolo abrogato dall'art. 63 della
[2] Articolo abrogato dall'art. 63 della
[3] Articolo abrogato dall'art. 63 della
[4] Articolo abrogato dall'art. 63 della
[5] Articolo abrogato dall'art. 63 della
[6] Articolo abrogato dall'art. 63 della
[7] Articolo abrogato dall'art. 63 della
[8] Articolo abrogato dall'art. 63 della
[9] Articolo abrogato dall'art. 21 della
[10] Articolo abrogato dall'art. 63 della
[11] Comma così modificato dall'art. 23 della
[12] Comma così modificato dall'art. 7 della
[13] Articolo abrogato dall'art. 63 della
[14] Articolo abrogato dall'art. 63 della
[15] Articolo abrogato dall'art. 63 della
[16] Articolo abrogato dall'art. 63 della