Settore: | Codici provinciali |
Regione: | Bolzano |
Materia: | 3. assetto del territorio |
Capitolo: | 3.8 energia |
Data: | 15/11/1973 |
Numero: | 71 |
Sommario |
Art. 1. All'art. 1, secondo comma della legge provinciale 30 agosto 1972, n. 18, le parole "da consegnare all'officina di produzione o sulla linea di trasporto o di distribuzione" sono sostituite dalle [...] |
Art. 2. L'ultimo comma dell'art. 11 della legge provinciale 30 agosto 1972, n. 18, è sostituito dal seguente: |
Art. 3. L'ultimo comma dell'art. 12 della legge provinciale 30 agosto 1972, n. 18, è sostituito dal seguente: |
Art. 4. All'art. 8 della legge provinciale 30 agosto 1972, n. 18, al primo comma, viene aggiunta la seguente lett. d): |
Art. 5. Al quarto comma dell'art. 9 della legge provinciale 30 agosto 1972, n. 18, dopo le parole "le domande relative all'attuazione di allacciamento di nuclei e case sparse possono essere presentate [...] |
Art. 6. Al terzo comma dell'art. 13 della legge provinciale 30 agosto 1972, n. 18, dopo le parole "per finanziare i piani di elettrificazione", vengono aggiunte le parole "nonché gli allacciamenti di [...] |
Art. 7. Per gli scopi dell'art. 4 della presente legge, la spesa massima autorizzata per l'anno 1973 è di lire 30 milioni. |
Art. 8. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello Statuto Speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione [...] |
§ 3.8.4 – L.P. 15 novembre 1973, n. 71.
Modifiche alla legge provinciale 30 agosto 1972, n. 18, concernente la disciplina degli obblighi dei concessionari idroelettrici e dell'impiego dell'energia per l'elettrificazione locale.
(B.U. 4 dicembre 1973, n. 52).
All'art. 1, secondo comma della
L'ultimo comma dell'art. 11 della
"Il termine di prescrizione per il conguaglio degli errori di liquidazione, nonché il conguaglio per modifiche o rettifica della potenza nominale media di concessione è quello stabilito dalle leggi statali in materia".
L'ultimo comma dell'art. 12 della
"Il compenso unitario dovuto e non pagato in tutto o in parte nei termini e nei modi prescritti dalla presente legge e gli interessi moratori sono recuperati secondo le procedure previste dal
All'art. 8 della
"provvedere direttamente all'acquisto ed all'esecuzione di impianti di trasformazione e relative opere di allacciamento per metterli a disposizione delle imprese elettriche locali, di cui al secondo comma dell'art. 6 della presente legge, al fine di rendere possibile, nei casi di urgenza, il ritiro di energia elettrica dai concessionari".
Al quarto comma dell'art. 9 della
Al terzo comma dell'art. 13 della
Per gli scopi dell'art. 4 della presente legge, la spesa massima autorizzata per l'anno 1973 è di lire 30 milioni.
Alla copertura dell'onere di lire 30 milioni, a carico del corrente esercizio finanziario, si provvede con il gettito delle entrate in attuazione degli articoli 1 e 6 della
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello Statuto Speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.