§ 3.8.4 – L.P. 15 novembre 1973, n. 71.
Modifiche alla legge provinciale 30 agosto 1972, n. 18, concernente la disciplina degli obblighi dei concessionari idroelettrici e dell'impiego [...]


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:3. assetto del territorio
Capitolo:3.8 energia
Data:15/11/1973
Numero:71


Sommario
Art. 1.      All'art. 1, secondo comma della legge provinciale 30 agosto 1972, n. 18, le parole "da consegnare all'officina di produzione o sulla linea di trasporto o di distribuzione" sono sostituite dalle [...]
Art. 2.      L'ultimo comma dell'art. 11 della legge provinciale 30 agosto 1972, n. 18, è sostituito dal seguente:
Art. 3.      L'ultimo comma dell'art. 12 della legge provinciale 30 agosto 1972, n. 18, è sostituito dal seguente:
Art. 4.      All'art. 8 della legge provinciale 30 agosto 1972, n. 18, al primo comma, viene aggiunta la seguente lett. d):
Art. 5.      Al quarto comma dell'art. 9 della legge provinciale 30 agosto 1972, n. 18, dopo le parole "le domande relative all'attuazione di allacciamento di nuclei e case sparse possono essere presentate [...]
Art. 6.      Al terzo comma dell'art. 13 della legge provinciale 30 agosto 1972, n. 18, dopo le parole "per finanziare i piani di elettrificazione", vengono aggiunte le parole "nonché gli allacciamenti di [...]
Art. 7.      Per gli scopi dell'art. 4 della presente legge, la spesa massima autorizzata per l'anno 1973 è di lire 30 milioni.
Art. 8.      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello Statuto Speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione [...]


§ 3.8.4 – L.P. 15 novembre 1973, n. 71.

Modifiche alla legge provinciale 30 agosto 1972, n. 18, concernente la disciplina degli obblighi dei concessionari idroelettrici e dell'impiego dell'energia per l'elettrificazione locale.

(B.U. 4 dicembre 1973, n. 52).

 

     Art. 1.

     All'art. 1, secondo comma della legge provinciale 30 agosto 1972, n. 18, le parole "da consegnare all'officina di produzione o sulla linea di trasporto o di distribuzione" sono sostituite dalle parole "da consegnare all'officina di produzione o sulla linea di trasporto e di distribuzione".

 

          Art. 2.

     L'ultimo comma dell'art. 11 della legge provinciale 30 agosto 1972, n. 18, è sostituito dal seguente:

     "Il termine di prescrizione per il conguaglio degli errori di liquidazione, nonché il conguaglio per modifiche o rettifica della potenza nominale media di concessione è quello stabilito dalle leggi statali in materia".

 

          Art. 3.

     L'ultimo comma dell'art. 12 della legge provinciale 30 agosto 1972, n. 18, è sostituito dal seguente:

     "Il compenso unitario dovuto e non pagato in tutto o in parte nei termini e nei modi prescritti dalla presente legge e gli interessi moratori sono recuperati secondo le procedure previste dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, e successive modifiche ed integrazioni".

 

          Art. 4.

     All'art. 8 della legge provinciale 30 agosto 1972, n. 18, al primo comma, viene aggiunta la seguente lett. d):

     "provvedere direttamente all'acquisto ed all'esecuzione di impianti di trasformazione e relative opere di allacciamento per metterli a disposizione delle imprese elettriche locali, di cui al secondo comma dell'art. 6 della presente legge, al fine di rendere possibile, nei casi di urgenza, il ritiro di energia elettrica dai concessionari".

 

          Art. 5.

     Al quarto comma dell'art. 9 della legge provinciale 30 agosto 1972, n. 18, dopo le parole "le domande relative all'attuazione di allacciamento di nuclei e case sparse possono essere presentate dalle imprese distributrici, di cui al secondo comma dell'art. 6", vengono aggiunte le parole "nonché dall'ENEL".

 

          Art. 6.

     Al terzo comma dell'art. 13 della legge provinciale 30 agosto 1972, n. 18, dopo le parole "per finanziare i piani di elettrificazione", vengono aggiunte le parole "nonché gli allacciamenti di nuclei e case sparse".

 

          Art. 7.

     Per gli scopi dell'art. 4 della presente legge, la spesa massima autorizzata per l'anno 1973 è di lire 30 milioni.

     Alla copertura dell'onere di lire 30 milioni, a carico del corrente esercizio finanziario, si provvede con il gettito delle entrate in attuazione degli articoli 1 e 6 della legge provinciale 30 agosto 1972, n. 18.

 

          Art. 8.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello Statuto Speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.