§ 3.7.6 - L.P. 18 giugno 1981, n. 14.
Modifiche alla legge provinciale 9 giugno 1978, n. 28: Pesca".


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:3. assetto del territorio
Capitolo:3.7 caccia e pesca
Data:18/06/1981
Numero:14


Sommario
Art. 1.      La prima frase del secondo comma dell'art. 11 della legge provinciale 9 giugno 1978, n. 28, è sostituita dalla seguente: "Nel caso che venga inflitta una sanzione amministrativa per pesca senza [...]
Art. 2.      All'art. 11 della legge provinciale 9 giugno 1978, n. 28, viene aggiunta la seguente lett. d):
Art. 3.      Nella legge provinciale 9 giugno 1978, n. 28, viene inserito il seguente art. 21-bis:
Art. 4.      Nella legge provinciale 9 giugno 1978, n. 28, viene inserito il seguente art. 23:
Art. 5.      Per la concessione dei contributi di cui all'articolo precedente sarà utilizzato lo stanziamento iscritto al cap. 71501 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1981 in forza [...]


§ 3.7.6 - L.P. 18 giugno 1981, n. 14.

Modifiche alla legge provinciale 9 giugno 1978, n. 28: Pesca".

(B.U. 7 luglio 1981, n. 34).

 

     Art. 1.

     La prima frase del secondo comma dell'art. 11 della legge provinciale 9 giugno 1978, n. 28, è sostituita dalla seguente: "Nel caso che venga inflitta una sanzione amministrativa per pesca senza permesso o per violazione delle disposizioni di cui alle lettere b) o c) dell'art. 12, l'abilitazione alla pesca viene ritirata".

 

          Art. 2.

     All'art. 11 della legge provinciale 9 giugno 1978, n. 28, viene aggiunta la seguente lett. d):

     "d) per pescatori non residenti in provincia che sono in possesso di un'abilitazione alla pesca rilasciata in un'altra provincia o regione dello Stato".

 

          Art. 3.

     Nella legge provinciale 9 giugno 1978, n. 28, viene inserito il seguente art. 21-bis:

     “Qualora la parte maggiore di un'acqua da pesca situata sul confine tra le province di Bolzano e di Trento si trovi sul territorio della provincia di Trento e la parte situata in provincia di Bolzano non raggiunga un'estensione tale da rendere opportuna una coltivazione a sè stante, in questa non si applicano le norme vigenti in materia in provincia di Bolzano incompatibili con le norme vigenti nella provincia confinante".

 

          Art. 4.

     Nella legge provinciale 9 giugno 1978, n. 28, viene inserito il seguente art. 23:

     “Contributi ad acquicoltori - Per la vigilanza sulla pesca, per attività volte all'incremento o miglioramento del patrimonio ittico provinciale e per l'impianto e la gestione di opere e attrezzature per la riproduzione e per l'allevamento di pesci, la Provincia può concedere contributi in conto capitale fino ad un ammontare massimo del 70% della spesa ammessa".

 

          Art. 5.

     Per la concessione dei contributi di cui all'articolo precedente sarà utilizzato lo stanziamento iscritto al cap. 71501 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1981 in forza dell'autorizzazione di spesa per l'attuazione della legge provinciale 9 giugno 1978, n. 28, recata dalla legge finanziaria per l'anno medesimo.

     Per gli anni successivi lo stanziamento di bilancio sarà stabilito dalla relativa legge finanziaria annuale, nel rispetto delle previsioni del bilancio pluriennale.