§ 3.5.58 - L.P. 27 ottobre 1997, n. 15.
Disciplina delle attività di volo a motore ai fini della tutela ambientale.


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:3. assetto del territorio
Capitolo:3.5 tutela dell'ambiente
Data:27/10/1997
Numero:15


Sommario
Art. 1.  Ambito di applicazione.
Art. 2.  Divieti e limitazioni alle attività.
Art. 3.  Sanzioni amministrative.


§ 3.5.58 - L.P. 27 ottobre 1997, n. 15.

Disciplina delle attività di volo a motore ai fini della tutela ambientale.

(B.U. 11 novembre 1997, n. 53).

 

     Art. 1. Ambito di applicazione.

     1. Al fine di assicurare la tutela dell'ambiente naturale e la sua difesa anche dall'inquinamento acustico, sono vietati, nell'ambito delle zone sottoposte a vincolo paesaggistico nel territorio della provincia autonoma di Bolzano, il decollo, l'atterraggio ed il sorvolo di velivoli a motore, a quote inferiori a metri cinquecento dal suolo [1].

     2. Il divieto di cui al comma primo non si applica ai servizi di trasporto materiali e nelle zone di traffico aeroportuale.

     3. A tutela della salute della popolazione e per la prevenzione dei rischi causati dal rumore dei velivoli, il decollo e l'atterraggio di apparecchi a motore dall'aeroporto di San Giacomo di Bolzano, e dagli altri aerodromi civili del territorio provinciale nonché il sorvolo della conca di Bolzano, limitatamente ai voli turistici, ai voli di esercitazione, ai voli pubblicitari, ai voli da diporto o sportivi nonché ai voli per il traino di alianti sono vietati nelle fasce orarie notturne e pomeridiane fissate dalla Giunta provinciale con deliberazione da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione.

     4. Le disposizioni della presente legge non si applicano ai servizi aerei delle Forze armate e di polizia, ai servizi di trasporto aereo di linea e non di linea autorizzati, compresi quelli della protezione civile, del soccorso alpino e sanitario.

     5. Il presidente della Giunta provinciale può autorizzare servizi di lavoro aereo ed esercitazioni pratiche delle scuole di pilotaggio, per limitati periodi di tempo, anche in deroga alle disposizioni della presente legge.

 

          Art. 2. Divieti e limitazioni alle attività.

     1. Il trasporto di persone con velivoli a motore per la pratica dello sci e per altre attività sportive e ricreative nelle zone sciistiche e montane è vietato su tutto il territorio provinciale.

     2. Nell'attività di volo sportivo e da riporto è vietato su tutto il territorio provinciale il sorvolo dei centri abitati, degli agglomerati di case e degli assembramenti di persone, nonché il lancio di oggetti o di liquidi.

     3. [2].

     4. E' in facoltà del sindaco territorialmente competente di concedere deroghe ai divieti di cui ai commi 2 e 3, per singole manifestazioni sportive o ricreative, o di pubblico interesse, per periodi di tempo non superiori a quattro ore giornaliere.

 

          Art. 3. Sanzioni amministrative.

     1. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria:

     a) da Euro 1.224 a Euro 7.350 per l'inosservanza delle disposizioni di cui al comma primo dell'art. 1 e di cui all'art. 2;

     b) da Euro 612 a Euro 3.675 per l'inosservanza delle disposizioni di cui al comma terzo dell'art. 1. [3]

     2. In caso di recidiva le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma primo sono raddoppiate.

     3. Le sanzioni sono irrogate dal direttore della Ripartizione provinciale tutela del paesaggio e della natura, secondo le disposizioni di cui alla legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 9, modificata dalla legge provinciale 18 agosto 1983, n. 31.

     4. Sono incaricati della vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente legge gli organi di polizia locale urbana e rurale, di polizia forestale, e, su richiesta del presidente della Giunta provinciale, gli organi di polizia dello Stato.


[1] La Corte Costituzionale con sentenza n. 271/1997 del 18-23 luglio 1997 ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 1 nella parte in cui prevede che i divieti in esso stabiliti si applichino alla parte del territorio provinciale compresa nel Parco nazionale dello Stelvio.

[2] Le disposizioni di cui al presente comma non vengono promulgate in quanto la Corte Costituzionale con sentenza n. 271/1997 del 18-23 luglio 1977 ne ha dichiarato l'illegittimità.

[3] Comma così modificato dall'art. 1 del D.P.G.P. 19 luglio 2006, n. 34.