§ 3.5.52 - L.P. 3 novembre 1993, n. 19.
Costituzione del Consorzio per la gestione del Parco Nazionale dello Stelvio.


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:3. assetto del territorio
Capitolo:3.5 tutela dell'ambiente
Data:03/11/1993
Numero:19


Sommario
Art. 1.  Attuazione dello Statuto.
Art. 2.  Efficacia della legge.
Art. 3.  Costituzione del consorzio.
Art. 4.  Denominazione e sede.
Art. 5.  Organi del consorzio.
Art. 6.  Presidente del parco.
Art. 7.  Consiglio direttivo.
Art. 8.  Comitati di gestione.
Art. 9.  Direttore del parco.
Art. 10.  Dirigente degli uffici periferici.
Art. 11.  Collegio dei revisori dei conti.
Art. 12.  Personale.
Art. 13.  Sorveglianza.
Art. 14.  Entrate del consorzio.
Art. 15.  Disposizione finale.
Art. 16.  Forme e modi di specifica tutela del parco Nazionale dello Stelvio.
Art. 17.  Personale.
Art. 18.  Assegnazione di somme a carico del bilancio provinciale.
Art. 19.  (Nuova riperimetrazione del “Parco Nazionale dello Stelvio” nel territorio della Provincia autonoma di Bolzano).
Art. 20.  (Entrata in vigore).


§ 3.5.52 - L.P. 3 novembre 1993, n. 19.

Costituzione del Consorzio per la gestione del Parco Nazionale dello Stelvio.

(B.U. 16 novembre 1993, n. 56).

 

Titolo I

COSTITUZIONE DEL CONSORZIO

 

Capo I

FINALITA' DELLA LEGGE

 

     Art. 1. Attuazione dello Statuto.

     1. In conformità all'intesa raggiunta tra lo Stato, le Province Autonome di Trento e Bolzano e la Regione Lombardia - ai sensi dell'art. 3, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279, e dell'art. 35 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 - la Provincia Autonoma di Bolzano provvede a disciplinare la costituzione del consorzio di gestione del parco Nazionale dello Stelvio secondo le norme della presente legge.

 

          Art. 2. Efficacia della legge.

     1. L'efficacia della disciplina oggetto dell'intesa, inserita nel capo II della presente legge, è subordinata all'approvazione, da parte dello Stato, della Provincia Autonoma di Trento e della Regione Lombardia, degli atti normativi e legislativi d'identico contenuto, che avranno effetto dal momento in cui avrà acquistato efficacia l'ultimo in ordine di tempo dei predetti atti normativi o amministrativi.

 

Capo II

CONSORZIO PER LA GESTIONE DEL PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO

 

          Art. 3. Costituzione del consorzio.

     1. Al fine di assicurare la gestione unitaria del Parco Nazionale dello Stelvio, viene costituito ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 279/1974 e dell'art. 35 della legge n. 394/1991 il consorzio tra lo Stato e le Province Autonome di Trento e di Bolzano e la Regione Lombardia.

     2. Il consorzio di gestione ha personalità giuridica di diritto pubblico, è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'ambiente ed è articolato in organi ed uffici aventi competenza su tutto il territorio del parco ed in organi ed uffici aventi competenza rispettivamente nel territorio della provincia di Trento, nel territorio della provincia di Bolzano e nel territorio della regione Lombardia. Al consorzio si applicano le disposizioni di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e si intende inserito nella tabella IV allegata alla medesima legge.

 

          Art. 4. Denominazione e sede.

     1. Il consorzio assume la seguente denominazione: "Consorzio del parco Nazionale dello Stelvio" ed ha sede presso l'ufficio centrale di amministrazione, come stabilito nello statuto.

 

          Art. 5. Organi del consorzio.

     1. Sono organi del consorzio:

     a) il presidente;

     b) il consiglio direttivo;

     c) i tre comitati di gestione;

     d) il collegio dei revisori dei conti.

     2. Gli organi del consorzio durano in carica cinque anni.

 

          Art. 6. Presidente del parco.

     1. Il presidente del parco è nominato dal Ministro dell'ambiente, d'intesa con le province Autonome di Trento e di Bolzano e la Regione Lombardia, tra persone di sperimentata competenza in materia di tutela della natura e dell'ambiente.

     2. Il presidente ha la legale rappresentanza del consorzio che, all'interno degli ambiti territoriali di rispettiva competenza, è altresì delegata ai presidenti dei comitati di gestione nei modi, forme e limiti stabiliti dallo statuto.

     3. Il presidente esplica le funzioni che gli sono attribuite dal consiglio direttivo ed adotta i provvedimenti urgenti ed indifferibili, che sottopone alla ratifica del consiglio nella seduta immediatamente successiva.

     4. Per l'esercizio delle proprie funzioni il presidente si avvale del direttore del parco, che dirige l'ufficio centrale di amministrazione del parco, e dà esecuzione alle delibere del consiglio direttivo. L'ufficio centrale di amministrazione svolge altresì funzioni di segreteria del consiglio direttivo, secondo la dotazione organica che per lo stesso sarà determinata dal consiglio medesimo.

 

          Art. 7. Consiglio direttivo.

     1. Il consiglio direttivo è così composto:

     a) dal presidente del parco;

     b) dai tre presidenti dei comitati di gestione;

     c) da tre membri designati dal Ministro dell'ambiente;

     d) da un membro designato dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste;

     e) da un membro designato dalla Regione Lombardia;

     f) da un membro designato dalla Provincia Autonoma di Trento;

     g) da un membro designato dalla Provincia Autonoma di Bolzano;

     h) da due membri designati dalle associazioni di protezione ambientale individuati ai sensi dell'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, scelti tra esperti in materia naturalistico-ambientale;

     i) da un membro designato dall'associazione ambientale maggiormente rappresentativa nell'ambito della provincia di Bolzano;

     j) da due membri designati dall'Accademia nazionale dei Lincei, dalla Società botanica italiana, dall'Unione zoologica italiana, dal Consiglio nazionale delle ricerche e dalle università degli studi con sede nelle province dei cui territori ricade il parco.

     2. Ogni amministrazione provvederà a designare un membro supplente che la rappresenti, in sostituzione degli effettivi.

     3. Il consiglio direttivo è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente.

     4. Il direttore del parco è altresì segretario del consiglio direttivo, alle cui sedute partecipano senza diritto di voto i dirigenti degli uffici periferici.

     5. Per la validità delle sedute del consiglio direttivo è necessaria la partecipazione della metà più uno dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti. In caso di parità decide il voto del presidente.

     6. Nel caso di non funzionamento del consiglio direttivo per il periodo di un anno è nominato un commissario dal Ministro dell'ambiente sentite la Regione Lombardia e le province Autonome di Trento e di Bolzano.

     7. Il vicepresidente viene letto dal consiglio nel suo seno e sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento.

     8. Il consiglio direttivo si riunisce almeno due volte all'anno.

     9. Spetta al consiglio direttivo del consorzio:

     a) deliberare lo statuto del consorzio;

     b) adottare il regolamento del personale con relativa pianta organica;

     c) emanare direttive generali di coordinamento per assicurare l'unitarietà degli indirizzi di gestione del parco;

     d) emanare le direttive generali necessarie al raggiungimento degli obiettivi scientifici, educativi e di protezione naturalistica verificandone l'osservanza;

     e) coordinare l'attività di ricerca e di pubbliche relazioni;

     f) sostituirsi, in caso di inerzia dei comitati di gestione e previa diffida, nell'emanazione dei provvedimenti di competenza dei predetti comitati;

     g) approvare il bilancio preventivo e le sue variazioni ed il conto consuntivo del consorzio;

     h) adottare il piano ed il regolamento del parco, che saranno successivamente approvati dal Ministero dell'ambiente d'intesa, per le parti di rispettiva competenza, con le Province Autonome di Trento e di Bolzano e la Regione Lombardia;

     i) proporre al Ministero dell'ambiente la nomina del direttore del parco.

 

          Art. 8. Comitati di gestione.

     1. Il comitato di gestione del territorio del parco ricadente nella provincia di Bolzano è composto da:

     a) due rappresentanti dei comuni designati dall'assemblea dei sindaci dei comuni il cui territorio ricade, tutto o in parte, entro i confini del parco;

     b) un rappresentante delle amministrazioni separate esistenti nei comuni del parco;

     c) un rappresentante della ripartizione provinciale tutela del paesaggio e della natura;

     d) un rappresentante della ripartizione provinciale agricoltura;

     e) un rappresentante della ripartizione provinciale foreste;

     f) un rappresentante della ripartizione provinciale urbanistica;

     g) un rappresentante delle organizzazioni turistiche operanti nei comuni del parco;

     h) due rappresentanti delle associazioni protezionistiche più rappresentative a livello provinciale;

     i) due rappresentanti delle associazioni di agricoltori e coltivatori diretti designati dalla Giunta provinciale su segnalazione delle organizzazioni più rappresentative a livello provinciale;

     j) tre esperti in scienze naturali, biologiche, forestali e geologiche;

     k) un rappresentante del consiglio direttivo.

     2. I componenti del comitato di gestione sono nominati dal consiglio direttivo su proposta della Giunta provinciale.

     3. Per ogni membro effettivo del comitato di gestione è nominato un membro supplente.

     4. Il comitato elegge nel suo seno il presidente ed il vicepresidente, che sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento.

     5. Il dirigente dell'ufficio periferico funge da segretaria del comitato di gestione, al quale partecipa senza diritto di voto il direttore del parco.

     6. Al comitato di gestione, per la parte di rispettiva competenza territoriale, spetta:

     a) provvedere, in attuazione degli atti di pianificazione territoriale e di programmazione del parco e delle direttive di cui alla successiva lettera b), alla gestione ordinaria e straordinaria, tenendo conto delle realtà locali e delle tradizioni consolidate di ordine economico, sociale e culturale;

     b) attuare le direttive di cui alle lettere c), d) ed e) del comma nono dell'art. 7;

     c) fornire al consiglio direttivo i necessari elementi per la predisposizione e l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo del consorzio, di cui alla lettera g) del comma nono dell'art. 7;

     d) predisporre il programma annuale di attività;

     e) presentare annualmente una relazione al consiglio direttivo sull'andamento della gestione trascorsa;

     f) predisporre gli elementi necessari per il piano ed il regolamento del parto entro un anno dalla costituzione del consorzio.

 

          Art. 9. Direttore del parco.

     1. Il direttore del parco sovrintende all'andamento funzionale delle tre strutture amministrative di zona, in armonia con gli indirizzi generali fissati dallo statuto del consorzio e dalla legge, esercitando una generale azione d'impulso dell'attività svolta dalle strutture suddette.

     2. Assicura, anche attraverso apposite conferenze fra i dirigenti di zona, che l'attività dei servizi si svolga in modo integrato e unitario, risolvendo in collaborazione con i responsabili degli stessi i problemi connessi ai rapporti interfunzionali interni ed esterni ai servizi.

     3. Il direttore dà attuazione ai provvedimenti adottati dal consiglio direttivo, dirige il personale dell'ufficio centrale di amministrazione e firma i mandati di pagamento e gli ordini di accreditamento relativi alle spese e iniziative unitarie del consorzio.

     4. Il direttore del parco risponde dell'esercizio delle proprie attribuzioni al consiglio direttivo.

     5. La funzione di direttore viene attribuita per incarico di durata quinquennale eventualmente rinnovabile.

     6. Oltre ai requisiti generali stabiliti dal consiglio direttivo il direttore del parco deve avere un'adeguata conoscenza della lingua tedesca accertata da un'apposita Commissione di quattro esperti nominati dal Ministro dell'ambiente, di cui due designati dalla Provincia Autonoma di Bolzano.

 

          Art. 10. Dirigente degli uffici periferici.

     1. I dirigenti degli uffici periferici attuano le delibere del comitato di gestione ed esercitano ogni altra competenza prevista dallo statuto.

 

          Art. 11. Collegio dei revisori dei conti.

     1. Il collegio dei revisori dei conti, nominato con decreto del Ministro dell'ambiente, è composto da:

     a) un rappresentante designato dal Ministero del tesoro che lo presiede;

     b) un rappresentante del Ministero dell'ambiente;

     c) un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

     d) un rappresentante della Regione Lombardia;

     e) un rappresentante della Provincia Autonoma di Trento;

     f) un rappresentante della Provincia Autonoma di Bolzano.

     2. Il collegio dei revisori dei conti esercita il riscontro contabile sugli atti del consorzio secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento di contabilità del consorzio, adottato dal Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro del tesoro.

 

          Art. 12. Personale.

     1. Il regolamento del personale di cui all'art. 7, comma nono, lettera b), prevede la dotazione organica degli uffici centrali e periferici del consorzio.

     2. La Provincia Autonoma di Bolzano può comandare presso l'ufficio periferico avente competenza nel proprio territorio proprio personale. Tale personale è posto alle dipendenze funzionali del consorzio, che può chiedere all'Amministrazione provinciale l'applicazione nei confronti dello stesso di misure disciplinari, fermo restando il potere del consorzio di disporre la restituzione del personale comandato. Il trattamento economico del personale comandato è a carico del consorzio fino alla concorrenza del trattamento economico spettante al personale di pari grado del consorzio stesso.

     3. Per le assunzioni del personale nell'ufficio periferico della Provincia Autonoma di Bolzano si applicano alle norme di cui al decreto del Presidente della repubblica 26 luglio 1976, n. 753.

 

          Art. 13. Sorveglianza.

     1. La sorveglianza sul territorio del parco è esercitata, previa convenzione con le amministrazioni interessate, dal corpo forestale dello Stato e, per la parte del parco ricadente nelle province autonome di Trento e di Bolzano, dal corpo forestale provinciale di ciascuna Provincia autonoma. La predetta convenzione, che definisce altresì gli aspetti di dipendenza funzionale dal consorzio del personale addetto alla sorveglianza, è approvata dal Ministero dell'ambiente d'intesa, per quanto riguarda il corpo forestale dello Stato, con il Ministero dell'agricoltura e foreste e, per quanto riguarda il corpo forestale delle Province di Trento e di Bolzano, d'intesa rispettivamente con le province autonome.

 

          Art. 14. Entrate del consorzio.

     1. Costituiscono entrate del consorzio da destinare al conseguimento dei fini istitutivi:

     a) il contributo ordinario dello Stato;

     b) i contributi straordinari dello Stato;

     c) i contributi della Regione Lombardia;

     d) i contributi della Provincia Autonoma di Trento;

     e) i contributi della provincia Autonoma di Bolzano;

     f) tutte le altre entrate previste dal comma primo dell'art. 16 della legge quadro n. 394/1991 sulle aree protette.

     2. Il consorzio ha obbligo di pareggio del bilancio.

     3. Per le agevolazioni fiscali si applicano le disposizioni dell'art. 16, commi secondo e terzo, della legge n. 394/1991: "legge quadro sulle aree protette".

 

          Art. 15. Disposizione finale.

     1. Per quanto non espressamente disciplinato dalle norme del presente capo II si applicano le disposizioni di cui alla legge n. 394/1991: "legge quadro sulle aree protette", in quanto compatibili.

 

Titolo II

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

 

          Art. 16. Forme e modi di specifica tutela del parco Nazionale dello Stelvio.

     1. Ai sensi dell'art. 3, comma terzo, del decreto del presidente della Repubblica n. 279/1974, la Provincia Autonoma di Bolzano, per la parte di propria competenza territoriale, approva con apposita legge provinciale le forme ed i modi della specifica tutela del parco Nazionale dello Stelvio previa intesa con lo Stato sulla base dei principi fondamentali di tutela dei beni naturali stabiliti da accordi internazionali e dalla legge n. 394/1991.

     2. In occasione dell'elaborazione del piano per il parco devono essere escluse le aree fortemente antropizzate della Val d'Adige dall'attuale territorio del parco.

     3. Con il piano per il parco, il territorio viene suddiviso in aree con funzioni e livelli di tutela diversificati, dove nelle aree antropizzate deve essere garantita la possibilità di uno sviluppo socio-economico e compatibile con l'ambiente.

     4. Con la legge provinciale prevista al comma primo sono inoltre stabilite le norme di coordinamento e di modificazione delle leggi provinciali vigenti nella medesima materia.

     5. In ogni caso il piano e il regolamento del parco hanno effetto - per la parte di competenza territoriale della provincia - dalla data di entrata in vigore della legge provinciale prevista al comma primo nei limiti ed alle condizioni stabilite dalla medesima legge.

 

          Art. 17. Personale.

     1. In relazione ai disposti di cui all'art. 12, la Giunta provinciale è autorizzata a comandare presso il consorzio personale provinciale, nella misura che sarà concordata con il consorzio medesimo.

     2. Il riferimento al corpo forestale provinciale di cui all'art. 13 deve essere inteso nel senso che alla sorveglianza sono preposti i dipendenti provinciali inquadrati negli equipollenti profili professionali provinciali.

     3. Il trasferimento alla Provincia di cui al comma sesto dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 279/1974 può essere chiesto dal personale statale ivi previsto che, alla data di entrata in vigore della presente legge, presti servizio da almeno due anni presso una delle strutture dell'Ufficio amministrazione foreste demaniali di Bormio, decentrate nel territorio provinciale, ovvero che abbia prestato, presso le strutture medesime, servizio continuativo per almeno cinque anni con decorrenza dal 1° gennaio 1980.

 

          Art. 18. Assegnazione di somme a carico del bilancio provinciale.

     1. Fatti salvi gli interventi finanziari previsti dalla legge provinciale sulla tutela del paesaggio, la Giunta provinciale è autorizzata ad assegnare annualmente al consorzio di cui all'art. 3 contributi per le spese di funzionamento, utilizzando gli stanziamenti di bilancio stabiliti dalla legge finanziaria, ai sensi dell'art. 6, comma primo, della legge provinciale 26 aprile 1980, n. 8. Gli interventi finanziari dovranno uniformarsi a criteri idonei ad assicurare adeguati livelli di efficienza ed economicità nella gestione dei servizi.

     2. Il consorzio presente alla Provincia, entro il mese di luglio di ogni anno, le proposte e le indicazioni necessarie ai fini della determinazione dei finanziamenti a carico del bilancio provinciale per l'esercizio successivo. Tali proposte riportano in particolare gli elementi previsionali generali relativi alle attività da realizzare nell'esercizio successivo e i relativi fabbisogni finanziari.

 

     Art. 19. (Nuova riperimetrazione del “Parco Nazionale dello Stelvio” nel territorio della Provincia autonoma di Bolzano). [1]

     1. La zona del fondovalle venostano e dell’abitato di S. Geltrude in Val d’Ultimo è esclusa dal territorio del Parco nazionale dello Stelvio con il conseguente spostamento del confine del parco dalla sponda orografica destra del fiume Adige all’inizio del pendio come limite tra terreno coltivato e bosco montano.

     2. I nuovi confini del Parco nazionale dello Stelvio nel territorio della Provincia autonoma di Bolzano a seguito della riperimetrazione di cui al comma 1 sono quelli riportati nella cartografia allegata in misura 1:5.000, che viene pubblicata all’albo dei comuni interessati.

     3. Agli obblighi di tutela derivanti dalla legge statale sulle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394, nonché dalla direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, e dalla direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, si adempie mediante l’applicazione delle leggi provinciali già in vigore in materia di tutela della natura, caccia e pesca. Ulteriori misure di tutela possono essere definite nei piani paesaggistici che verranno estesi alle aree escluse dal parco nazionale.

 

     Art. 20. (Entrata in vigore). [2]

     1. La disposizione di cui all’articolo 19 entra in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica predisposto dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio al fine della conclusione del procedimento di riperimetrazione.


[1] Articolo aggiunto dall’art. 17 della L.P. 20 giugno 2005, n. 4.

[2] Articolo aggiunto dall’art. 17 della L.P. 20 giugno 2005, n. 4.