Settore: | Codici provinciali |
Regione: | Bolzano |
Materia: | 3. assetto del territorio |
Capitolo: | 3.5 tutela dell'ambiente |
Data: | 17/09/1973 |
Numero: | 56 |
Sommario |
Art. 1. I contributi previsti dalla legge regionale 14 agosto 1956, n. 9, e successive modifiche, saranno concessi secondo le disposizioni della legge medesima, salvo le modifiche di cui agli articoli [...] |
Art. 2. In tutte le disposizioni della legge regionale 14 agosto 1956, n. 9, e successive modifiche, le dizioni "Regione", "Giunta regionale", "Presidente della Giunta regionale", "Assessorato [...] |
Art. 3. Beneficiari dei contributi, di cui all'art. 1 della legge regionale 14 agosto 1956, n. 9, e successive modifiche, possono essere l'Alpenverein (A.V.S.) e le sezioni del Club Alpino Italiano [...] |
Art. 4. In deroga alle disposizioni dell'art. 7 della legge regionale 14 agosto 1956, n. 9, e successive modifiche, i contributi sono concessi nei limiti indicati dall'art. 4 di tale legge, con [...] |
Art. 5. Gli articoli 8, 9, 10 e 11 della legge regionale 14 agosto 1956, n. 9, e successive modifiche, sono abrogati. |
Art. 6. La liquidazione dei contributi previsti dalla legge regionale 14 agosto 1956, n. 9, potrà essere disposta per metà ad avvenuto perfezionamento del provvedimento formale di concessione e, per [...] |
§ 3.5.14 – L.P. 17 settembre 1973, n. 56.
Provvidenze a favore del patrimonio alpinistico provinciale.
(B.U. 16 ottobre 1973, n. 45).
I contributi previsti dalla
In tutte le disposizioni della
Beneficiari dei contributi, di cui all'art. 1 della
In deroga alle disposizioni dell'art. 7 della
Gli articoli 8, 9, 10 e 11 della
La liquidazione dei contributi previsti dalla