§ 3.4.39 - L.P. 7 novembre 1988, n. 43.
Modifiche alla legge provinciale 8 novembre 1973, n. 87: Disciplina delle linee di trasporto funiviario in servizio pubblico".


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:3. assetto del territorio
Capitolo:3.4 trasporti
Data:07/11/1988
Numero:43


Sommario
Art. 1.      1. Il terzo comma dell'art. 25 della legge provinciale 8 novembre 1973, n. 87, è soppresso.
Art. 2.      1. L'art. 26 della legge provinciale 8 novembre 1973, n. 87, è sostituito dal seguente:
Art. 3.      1. L'art. 28 della legge provinciale 8 novembre 1973, n. 87, è sostituito dal seguente:
Art. 4.      1. L'art. 30 della legge provinciale 8 novembre 1973, n. 87, è sostituito dal seguente:
Art. 5.      1. Alla legge provinciale 8 novembre 1973, n. 87, sono apportate le seguenti modifiche:
Art. 6.      1. Nel testo in lingua italiana del titolo e dell'art. 1 della legge provinciale 19 agosto 1988, n. 37, dopo la parole "motoveicoli" sono aggiunte le parole "e autoveicoli".


§ 3.4.39 - L.P. 7 novembre 1988, n. 43.

Modifiche alla legge provinciale 8 novembre 1973, n. 87: Disciplina delle linee di trasporto funiviario in servizio pubblico".

(B.U. 22 novembre 1988, n. 53).

 

     Art. 1.

     1. Il terzo comma dell'art. 25 della legge provinciale 8 novembre 1973, n. 87, è soppresso.

 

          Art. 2.

     1. L'art. 26 della legge provinciale 8 novembre 1973, n. 87, è sostituito dal seguente:

     “Collaudo funzionale e nullaosta all'esercizio - 1. Ultimata la costruzione dell'impianto e dopo un congruo numero di ore di funzionamento l'impianto deve essere sottoposto a collaudo funzionale.

     A tal fine il direttore dei lavori inoltra all'Ufficio trasporti la domanda su carta legale per la visita di collaudo funzionale, controfirmata dal concessionario.

     2. Nella domanda il direttore dei lavori attesta che l'opera è stata eseguita sotto la sua sorveglianza a regola d'arte ed in conformità del progetto approvato secondo le procedure e modalità determinate nel regolamento di esecuzione.

     3. La commissione di collaudo funzionale è nominata dall'Assessore al quale è affidata la materia dei trasporti ed è composta da:

     a) almeno due ingegneri dell'Ufficio trasporti;

     b) un coadiutore tecnico, appartenente alla carriera di concetto del ruolo tecnico dei trasporti con funzioni di segretario.

     4. Per impianti di particolare impegno o qualora per il progetto dell'impianto ossia per parti dello stesso aia stato ottenuto il parere della commissione di cui al secondo comma dell'art. 25, della commissione di collaudo può far parte un membro della stessa o un funzionario del Ministero dei trasporti o di altra pubblica amministrazione con esperienza specifica sul tipo di impianto di collaudare o sulle nuove soluzioni tecnologiche adottate.

     5. In caso di impianti scioviari il collaudo funzionale può essere effettuato da un ingegnere dell'Ufficio trasporti, assistito dal coadiutore tecnico.

     6. Per opere di notevole importanza le operazioni di collaudo possono avere inizio anche durante il corso dei lavori.

     7. Durante la visita di collaudo funzionale la commissione accerta che sussistano le condizioni di sicurezza richieste dalle leggi e dai regolamenti tecnici, procedendo:

     a) alla visione del progetto, degli eventuali elaborati aggiuntivi, atti di approvazione e dichiarazioni rilasciati;

     b) alla visita delle opere costruite onde verificare la loro rispondenza ai dati di progetto più significativi ai fini della sicurezza;

     c) alle prove di funzionamento a vuoto e con carico regolamentare, intese ad accertare il buon comportamento dell'impianto nel suo complesso anche ai fini della regolarità dell'esercizio ed il corretto funzionamento dei dispositivi interessanti la sicurezza;

     d) agli eventuali particolari adempimenti per lo scioglimento di riserve formulate nell'atto di approvazione del progetto o degli elaborati aggiuntivi;

     e) ad altre ulteriori verifiche e prove che ritenga necessarie ai fini dell'accertamento di cui sopra.

     8. Alle operazioni di collaudo assistono il direttore dei lavori, il costruttore delle parti principali dell'impianto o un suo rappresentante, il concessionario o un suo rappresentante ed eventualmente il progettista.

     9. La commissione redige il verbale della visita di collaudo, la relazione sulle verifiche e le prove funzionali effettuate ed il certificato di collaudo contenente le eventuali prescrizioni cui il concessionario deve ottemperare sia prima dell'apertura della linea al pubblico servizio, sia entro un termine stabilito, nonché eventuali prescrizioni cui il concessionario deve attenersi durante l'esercizio.

     10. L'Ufficio trasporti, presa visione del verbale di visita, della relazione sulle verifiche e del certificato di collaudo ed accertata l'ottemperanza alle eventuali prescrizioni impartite, rilascia al concessionario il nullaosta all'apertura dell'impianto al pubblico esercizio."

 

          Art. 3.

     1. L'art. 28 della legge provinciale 8 novembre 1973, n. 87, è sostituito dal seguente:

     “Sorveglianza tecnica sull'impianto - 1. La sorveglianza sull'impianto è effettuata dal l'Ufficio trasporti, che dispone in qualsiasi momento, almeno una volta all'anno per gli impianti aerei, ispezioni e verifiche funzionali e può imporre, per giustificati motivi, prescrizioni e far eseguire i relativi lavori.

     2. Per gli impianti monofune con movimento unidirezionale continuo e collegamento permanente dei veicoli e sciovie, tali ispezioni e verifiche funzionali possono essere effettuate ogni due anni.

     3. In presenza dei fatti tali da pregiudicare la sicurezza dell'impianto, l'Ufficio trasporti sospende l'esercizio con atto motivato fino all'eliminazione dei fatti che hanno determinato il provvedimento.

     4. In tal caso il nullaosta all'esercizio deve essere rinnovato prima della ripresa del servizio pubblico.

     5. L'impianto o parti di esso devono periodicamente essere sottoposti a revisione generale e speciale. I relativi termini sono contenuti nel regolamento di esecuzione alla presente legge.

     6. Dopo la revisione generale l'impianto deve essere sottoposto ad un nuovo collaudo funzionale e rilasciato un nuovo nullaosta per il prolungamento dell'esercizio pubblico."

 

          Art. 4.

     1. L'art. 30 della legge provinciale 8 novembre 1973, n. 87, è sostituito dal seguente:

     “1. Fino a quando non sia diversamente disposto con decreto del Presidente della Giunta provinciale, si applicano le norme tecniche di sicurezza emanate dallo Stato per la progettazione e la costruzione degli impianti a fune.

     2. L'Ufficio trasporti, con giustificata motivazione e su richiesta del concessionario, può concedere deroghe alle norme tecniche di cui al precedente comma, sentita la commissione consultiva del Ministero dei trasporti, nei casi ove le deroghe sono determinanti per la sicurezza dell'impianto."

 

          Art. 5.

     1. Alla legge provinciale 8 novembre 1973, n. 87, sono apportate le seguenti modifiche:

     1) nell'art. 2, quanto comma, le parole "Ufficio trasporti" sono sostituite dalle parole "Ufficio trasporti funiviari - servizi tecnici" e le parole "alla carriera di concetto" dalle parole "alla VI qualifica";

     2) nell'art. 2, sesto comma, le parole "Ufficio trasporti" sono sostituite dalle parole "Ufficio trasporti funiviari - servizi tecnici";

     3) nell'art. 2, ultimo comma, le parole "Ufficio trasporti" sono sostituite dalle parole "Ufficio trasporti funiviari - servizi tecnici".

     4) nell'art. 3, secondo comma, le parole "Ufficio trasporti" sono sostituite dalle parole "Ufficio trasporti funiviari - servizi tecnici";

     5) nell'art. 3, quarto comma, le parole "Ufficio trasporti" sono sostituite dalle parole "Ufficio trasporti funiviari - servizi tecnici".

     6) nell'art. 4, terzo comma, le parole "Ufficio trasporti" sono sostituite dalle parole "Ufficio trasporti funiviari - servizi tecnici".

 

          Art. 6.

     1. Nel testo in lingua italiana del titolo e dell'art. 1 della legge provinciale 19 agosto 1988, n. 37, dopo la parole "motoveicoli" sono aggiunte le parole "e autoveicoli".