Settore: | Codici provinciali |
Regione: | Bolzano |
Materia: | 3. assetto del territorio |
Capitolo: | 3.4 trasporti |
Data: | 11/07/1986 |
Numero: | 17 |
Sommario |
Art. 1. 1. La Giunta provinciale è autorizzata a disporre e concludere la partecipazione della Provincia autonoma di Bolzano ad una società per azioni che si proponga la costruzione e/o gestione di una [...] |
Art. 2. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello Statuto speciale di autonomia per la Regione Trentino -Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua [...] |
§ 3.4.35 - L.P. 11 luglio 1986, n. 17.
Costruzione di un parcheggio interrato antistante la stazione ferroviaria.
(B.U. 22 luglio 1986, n. 31).
1. La Giunta provinciale è autorizzata a disporre e concludere la partecipazione della Provincia autonoma di Bolzano ad una società per azioni che si proponga la costruzione e/o gestione di una autorimessa sotterranea sul compendio immobiliare identificato nelle particelle:
- CC Dodiciville
p.f. 2646/1, p.f. 2562/1, p.f. 2672/2, p.f. 2672/1, p.f. 2672/3, p.f. 2563/1, p.f. 563/2, p.f. 237/1, p.ed. 514, p.ed. 584, p.ed. 2742, p.ed. 626/1, p.ed. 1842/2, p.ed. 1842/1, p.ed. 235, p.ed. 511/2, p.ed. 965;
-CC Bolzano
p.f. 324, p.f. 77/3, p.f. 244/2.
2. Lo statuto della società deve essere approvato dalla Giunta provinciale, prevedere a favore dei dipendenti della Provincia di Bolzano la priorità di utilizzo su un numero di posti macchina non inferiore a 200 ed un'adeguata rappresentanza della Provincia negli organi di amministrazione e controllo. I rappresentanti della Provincia sono nominati dalla Giunta provinciale.
3. Il Presidente della Giunta provinciale è autorizzato a rappresentare la Provincia nell'atto costitutivo della società ed in tutti gli atti utili per il conseguimento degli scopi di cui al primo comma. Egli inoltre, è autorizzato a consentire in nome e per conto della Provincia variazioni allo statuto che venissero proposte dagli altri partecipanti o venissero richieste dalle competenti autorità amministrative o giudiziarie.
4. La Giunta provinciale è autorizzata a partecipare al capitale azionario della società in misura non superiore al 33%, fino ad una spesa totale massima di lire 3 miliardi a carico dell'esercizio finanziario 1987.
5. Alla copertura dell'onere indicato al comma precedente si provvede mediante utilizzo di una corrispondente quota delle disponibilità finanziarie previste per il biennio 1987-1988 alla Sezione 8, Settore 8.1, lettera b. 2), del bilancio pluriennale della Provincia.
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello Statuto speciale di autonomia per la Regione Trentino -Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.