§ 3.2.19 – L.P. 22 agosto 1973, n. 21.
Ulteriore finanziamento e modifiche alla legge provinciale 10 gennaio 1973, n. 1, concernente Agevolazioni creditizie per la costruzione di magazzini [...]


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:3. assetto del territorio
Capitolo:3.2 edilizia
Data:22/08/1973
Numero:21


Sommario
Art. 1.      Il primo comma dell'art. 1 della legge provinciale 10 gennaio 1973, n. 1, è sostituito dal seguente:
Art. 2.      Per la concessione del concorso ai sensi della legge provinciale 10 gennaio 1973, n. 1, è autorizzato, a carico dell'esercizio finanziario 1973, un limite di impegno di lire 25 milioni.
Art. 3.      Dopo il primo comma dell'art. 4 della legge provinciale 10 gennaio 1973, n. 1, è inserito il seguente comma:
Art. 4.      Le domande di contributo devono essere presentate entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 5.      Alla copertura dell'onere di lire 25 milioni derivante dall'applicazione della presente legge, a carico dell'esercizio finanziario 1973, si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo [...]
Art. 6.      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello Statuto Speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione [...]


§ 3.2.19 – L.P. 22 agosto 1973, n. 21.

Ulteriore finanziamento e modifiche alla legge provinciale 10 gennaio 1973, n. 1, concernente Agevolazioni creditizie per la costruzione di magazzini commerciali".

(B.U. 11 settembre 1973, n. 39).

 

     Art. 1.

     Il primo comma dell'art. 1 della legge provinciale 10 gennaio 1973, n. 1, è sostituito dal seguente:

     "allo scopo di favorire la migliore organizzazione delle aziende commerciali all'ingrosso e lo spostamento delle stesse dai centri cittadini e di favorire il sorgere di centri commerciali in armonia con i vigenti strumenti urbanistici, la Giunta provinciale è autorizzata a concedere, con le modalità e le misure di cui appresso, un concorso annuo costante sull'importo originario e per tutte la loro durata dei prestiti che le imprese interessate contrarranno con istituti di credito convenzionati, per la costruzione di fabbricati e per l'acquisto delle attrezzature fisse inerenti al funzionamento dell'azienda, nonché per l'ampliamento di magazzini all'ingrosso esistenti".

 

          Art. 2.

     Per la concessione del concorso ai sensi della legge provinciale 10 gennaio 1973, n. 1, è autorizzato, a carico dell'esercizio finanziario 1973, un limite di impegno di lire 25 milioni.

     Le relative annualità saranno iscritte negli stati di previsione della spesa della Provincia in misura di lire 25 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1973 al 1984.

     I fondi di cui al presente articolo, eventualmente non impegnati nell'anno di riferimento, possono essere utilizzati negli esercizi successivi.

 

          Art. 3.

     Dopo il primo comma dell'art. 4 della legge provinciale 10 gennaio 1973, n. 1, è inserito il seguente comma:

     "Per prestiti di durata inferiore ai 12 anni, ma non minore a cinque anni, la misura annua del concorso provinciale di cui al comma precedente viene proporzionalmente aumentata in maniera da garantire all'avente diritto un identico beneficio finanziario complessivo".

 

          Art. 4.

     Le domande di contributo devono essere presentate entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     Sono considerate valide le domande già presentate ai sensi dell'art. 6 della legge provinciale 10 gennaio 1973, n. 1, e non soddisfatte.

 

          Art. 5.

     Alla copertura dell'onere di lire 25 milioni derivante dall'applicazione della presente legge, a carico dell'esercizio finanziario 1973, si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo iscritto al cap. 5000 dello stato di previsione della Spesa - Tabella B - per l'esercizio finanziario corrente.

 

          Art. 6.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello Statuto Speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.