Settore: | Codici provinciali |
Regione: | Bolzano |
Materia: | 3. assetto del territorio |
Capitolo: | 3.1 urbanistica |
Data: | 24/01/1972 |
Numero: | 2 |
Sommario |
Art. 1. La Giunta provinciale è autorizzata a sottoscrivere od acquistare azioni della "S.p.A. Trafori dello Spluga e dello Stelvio" fino alla concorrenza dell'importo di Lire 75.720.000. |
Art. 2. All'onere di Lire 75.720.000 di cui all'art. 1 della presente legge si fa fronte con le disponibilità di Lire 22.500.000 al capitolo 1155: "Residui passivi del bilancio 1970" e di Lire [...] |
§ 3.1.40 – L.P. 24 gennaio 1972, n. 2.
Sottoscrizione od acquisto di azioni della S.p.A. trafori dello Spluga e dello Stelvio.
(B.U. 8 febbraio 1972, n. 7).
La Giunta provinciale è autorizzata a sottoscrivere od acquistare azioni della "S.p.A. Trafori dello Spluga e dello Stelvio" fino alla concorrenza dell'importo di Lire 75.720.000.
All'onere di Lire 75.720.000 di cui all'art. 1 della presente legge si fa fronte con le disponibilità di Lire 22.500.000 al capitolo 1155: "Residui passivi del bilancio 1970" e di Lire 53.220.000 al cap. 1155 del bilancio per l'esercizio finanziario 1971.