Settore: | Codici provinciali |
Regione: | Bolzano |
Materia: | 2. ordinamento della provincia |
Capitolo: | 2.4 usi civici |
Data: | 24/12/1970 |
Numero: | 29 |
Sommario |
Art. 1. (Presupposto). |
Art. 2. I beni di cui alla lettera b) dell'art. 11 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, e quelli di cui alla lettera a) che da un piano di bonifica approvato dalla autorità competente siano previsti per [...] |
Art. 3. Per la realizzazione di impianti di valorizzazione dei prodotti agricoli e silvo-pastorali, a norma dell'ordinamento urbanistico, è consentita a prezzo congruo l'alienazione di beni di cui alle [...] |
Art. 4. Qualora i beni di cui all'art. 11, lettere a) e b) della legge 16 giugno 1927, n. 1766, siano destinati nel piano regolatore o nel programma di fabbricazione ad uso diverso, essi possono essere [...] |
§ 2.4.3 – L.P. 24 dicembre 1970, n. 29.
Provvedimenti per l'alienazione di beni gravati da diritti di uso civico.
(B.U. 12 gennaio 1971, n. 2).
1. L’alienazione di beni gravati da diritti di uso civico nonché la costituzione, la modificazione e l’estinzione di diritti reali su detti beni da parte del comitato dei beni di uso civico sono subordinate al parere positivo dell’assessore provinciale competente per l’agricoltura.
2. Il parere di cui al comma 1 non è prescritto per l’alienazione dei beni di cui agli articoli 2, 3 e 4.
I beni di cui alla lettera b) dell'art. 11 della
Per la realizzazione di impianti di valorizzazione dei prodotti agricoli e silvo-pastorali, a norma dell'ordinamento urbanistico, è consentita a prezzo congruo l'alienazione di beni di cui alle lettere a) e b) dell'art. 11 della legge sopraccitata nell'estensione strettamente necessaria.
Qualora i beni di cui all'art. 11, lettere a) e b) della
Le terre di uso civico riservate all'edilizia privata possono essere venduto, per la realizzazione della prima abitazione, mediante asta pubblica, alla quale concorrono soltanto gli aventi diritto di uso civico ai sensi del primo comma dell'art. 3 della
[1] Articolo già sostituito dall'art. 6 della
[2] Comma aggiunto dall'art. 7 della