§ 2.3.3 - L.P. 11 gennaio 1975, n. 3.
Rifinanziamento della legge provinciale 15 settembre 1973, n. 53: "Comunità Montane".


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:2. ordinamento della provincia
Capitolo:2.3 comuni
Data:11/01/1975
Numero:3


Sommario
Art. 1.      Per i fini di cui alla legge provinciale 15 settembre 1973, n. 53, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1974, la spesa di lire 3.408.000.000.
Art. 2.      Per gli esercizi finanziari successivi lo stanziamento, nel limite annuale di cui all'art. 1, o delle corrispondenti assegnazioni statali per i medesimi scopi, sarà fissato con legge di bilancio.
Art. 3.      A modifica del primo comma dell'art. 1 della legge regionale 31 ottobre 1964, n. 31, la Giunta provinciale può concedere i contributi ivi previsti nella misura non superiore al 9% della spesa [...]
Art. 4.      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione [...]


§ 2.3.3 - L.P. 11 gennaio 1975, n. 3. [1]

Rifinanziamento della legge provinciale 15 settembre 1973, n. 53: "Comunità Montane".

(B.U. 4 febbraio 1975, n. 8).

 

     Art. 1.

     Per i fini di cui alla legge provinciale 15 settembre 1973, n. 53, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1974, la spesa di lire 3.408.000.000.

     Alla copertura dell'onere di lire 3.408.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1974 si provvede mediante utilizzo dei fondi stanziati al cap. 3580 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1974.

 

          Art. 2.

     Per gli esercizi finanziari successivi lo stanziamento, nel limite annuale di cui all'art. 1, o delle corrispondenti assegnazioni statali per i medesimi scopi, sarà fissato con legge di bilancio.

     I fondi di cui alla presente legge, eventualmente non impegnati nell'anno di riferimento, possono essere utilizzati nell'esercizio successivo.

 

          Art. 3.

     A modifica del primo comma dell'art. 1 della legge regionale 31 ottobre 1964, n. 31, la Giunta provinciale può concedere i contributi ivi previsti nella misura non superiore al 9% della spesa ritenuta ammissibile e per un periodo di 15 anni.

 

          Art. 4.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Abrogata dall'art. 49 della L.P. 28 settembre 2009, n. 5.