Settore: | Codici provinciali |
Regione: | Bolzano |
Materia: | 2. ordinamento della provincia |
Capitolo: | 2.1 ordinamento degli uffici e del personale |
Data: | 23/11/1992 |
Numero: | 41 |
Sommario |
Art. 1. 1. L'art. 6 della legge provinciale 10 agosto 1989, n. 4, è così sostituito: |
Art. 2. Disposizioni finanziarie. |
§ 2.1.101 - L.P. 23 novembre 1992, n. 41.
Modifica alla legge provinciale 10 agosto 1989, n. 4, sulla pari opportunità tra uomo e donna - Nomina della consigliera di parità.
(B.U. 1 dicembre 1992, n. 49).
1. L'art. 6 della
“Art. 6. Ampliamento della Commissione provinciale per l'impiego.
1.Al fine di garantire il pari trattamento fra uomo e donna in materia di lavoro, alle sedute della Commissione provinciale per l'impiego partecipa con diritto di voto una componente del comitato nominata dalla Giunta provinciale da una terna proposta dal Comitato. La Giunta provinciale nomina il membro supplente tra la terna di nominativi.
2.La componente assume la denominazione di "consigliera di parità" ed è membro a tutti gli effetti della commissione provinciale per l'impiego. Essa svolge i compiti di cui all'art. 8 della
3.La consigliera di parità è domiciliata presso la ripartizione provinciale lavoro.
4.Per le giornate di effettiva presenza nella sede, alla consigliera di parità spetta il compenso previsto per il presidente di organi collegiali a rilevanza esterna, istituiti presso l'amministrazione provinciale per la partecipazione alle sedute degli organi stessi, nonché il trattamento economico di missione, secondo la vigente normativa."
Art. 2. Disposizioni finanziarie.
1. Alla copertura della spesa di cui all'art. 1, comma quarto, valutata in Lire 2 milioni per l'anno 1992 e in Lire 5 milioni a partire dall'anno 1993, si provvede con lo stanziamento iscritto al capitolo 12125 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1992, che presenta sufficiente disponibilità, rispettivamente con corrispondenti stanziamenti nei futuri bilanci della Provincia.