Settore: | Codici provinciali |
Regione: | Bolzano |
Materia: | 2. ordinamento della provincia |
Capitolo: | 2.1 ordinamento degli uffici e del personale |
Data: | 09/07/1981 |
Numero: | 18 |
Sommario |
Art. 1. 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge provinciale 27 ottobre 1979, n. 15, l'art. 13 della medesima è sostituito dal seguente: |
Art. 2. 1. Nell'art. 11, lett. d), della legge provinciale 25 agosto 1976, n. 37, le parole "almeno un biennio di anzianità di servizio" vengono sostituite dalle seguenti: "almeno un biennio di attività [...] |
Art. 3. 1. Dopo il primo comma dell'art. 1 della legge provinciale 9 maggio 1980, n. 10, è inserito il seguente: |
Art. 4. 1. A decorrere dal 1° gennaio 1980, fra il terzo e il quarto comma dell'art. 14 della legge provinciale 7 agosto 1978, n. 34, è inserito il seguente comma: |
Art. 5. 1. Nell'art. 17, primo comma, della legge provinciale 25 agosto 1976, n. 37, dopo la parola "medici" vengono aggiunte le parole "e per psicologi". |
Art. 6. |
Art. 7. |
Art. 8. |
Art. 9. |
Art. 10. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione [...] |
§ 2.1.64 - L.P. 9 luglio 1981, n. 18.
Modifiche all'art. 13 della legge provinciale 27 ottobre 1979, n. 15, all'art. 14 della legge provinciale 7 agosto 1978, n. 34, concernenti l'ordinamento del personale, e gli articoli 11 e 17 della legge provinciale 25 agosto 1976, n. 37, sulla salute mentale.
(B.U. 28 luglio 1981, n. 37).
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
“A decorrere dal 1° luglio 1978, la progressione di classe ed economica del personale medico della carriera direttiva del ruolo speciale dei servizi di salute mentale è quella prevista, a livello nazionale, per il personale medico ospedaliero a tempo pieno o a tempo definito, oltre le altre indennità ospedaliere comprese quelle per missioni di servizio.
A decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, il personale delle carriere esecutiva e ausiliaria del suddetto ruolo è inquadrato nei seguenti livelli retributivi stabiliti per il personale ospedaliero nazionale:
a) 5° livello: personale della carriera esecutiva di qualsiasi qualifica; infermieri psichiatrici della carriera ausiliaria in possesso del diploma di infermiere professionale o dei diplomi di infermiere generico e infermiere psichiatrico conseguito a seguito di corso annuale, ovvero di diploma di infermiere psichiatrico conseguito a seguito di corso biennale;
b) 3° livello: infermieri psichiatrici della carriera ausiliaria in possesso di diploma di infermiere psichiatrico conseguito a seguito di corso annuale.
L'inquadramento nei nuovi livelli avviene mediante attribuzione delle classi stipendiali intermedie e degli aumenti periodici di stipendio spettanti in relazione all'anzianità complessivamente maturata e riconosciuta nelle carriere di provenienza, con l'aggiunta delle relative indennità ospedaliere.
Per il personale di cui ai precedenti commi rimane ferma la misura dell'indennità integrativa speciale prevista per i dipendenti provinciali.
Qualora il nuovo trattamento economico complessivamente spettante per stipendio, indennità pensionabile e indennità non pensionabile a carattere fisso e continuativo sia inferiore allo stipendio maturato nella qualifica della carriera di provenienza, la differenza sarà conservata a titolo di assegno personale pensionabile e riassorbibile in misura non superiore al 50% dell'assegno stesso a seguito di ogni attribuzione di successive classi di stipendio, di inquadramenti in livelli stipendiali superiori ovvero di miglioramenti economici a carattere generale.
Il trattamento economico del personale provvisorio è quello iniziale del corrispondente livello retributivo.
Nei riguardi de personale di cui al precedente secondo comma troveranno applicazione a decorrere dal 1° gennaio 1980 le norme giuridiche ed economiche derivanti dai nuovi accordi nazionali unici per il personale ospedaliero, a cominciare da quelle aventi validità per il triennio 1° luglio 1979 - 30 giugno 1982."
1. Nell'art. 11, lett. d), della
1. Dopo il primo comma dell'art. 1 della
“L'indennità di cui al precedente comma è corrisposta, inoltre, alle stesse condizioni al personale provinciale cui spetta il trattamento economico previsto a livello nazionale per il corrispondente personale ospedaliero. L'indennità è corrisposta dalla data di applicazione del predetto trattamento e comunque con decorrenza non anteriore al 1° gennaio 1979."
1. A decorrere dal 1° gennaio 1980, fra il terzo e il quarto comma dell'art. 14 della
“Il limite massimo individuale di prestazioni di lavoro straordinario per il personale ausiliario tecnico addetto alla conduzione di autovetture provinciali è aumentato a 60 ore mensili."
1. Nell'art. 17, primo comma, della
NORMA TRANSITORIA E DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
[1] Articolo abrogato dall'art. 28 della
[2] Articolo abrogato dall'art. 28 della
[3] Articolo abrogato dall'art. 28 della
[4] Articolo abrogato dall'art. 28 della