§ 1.4.3 - L.P. 4 febbraio 2010, n. 3.
Difesa civica della Provincia Autonoma di Bolzano


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:1. assetto istituzionale
Capitolo:1.4 difensore civico
Data:04/02/2010
Numero:3


Sommario
Art. 1.  Istituzione
Art. 2.  Compiti
Art. 3.  Modalità e procedure
Art. 4.  Posizione giuridica
Art. 5.  Relazione sull’attività
Art. 6.  Requisiti e nomina
Art. 7.  Cause di incompatibilità con la carica di Difensore civico/Difensora civica
Art. 8.  Procedura per l’accertamento di cause di incompatibilità
Art. 9.  Durata in carica, destituzione e disposizioni per la nuova elezione
Art. 10.  Indennità e rimborso spese
Art. 11.  Personale
Art. 12.  Convenzioni con altri enti per l’esercizio della carica di Difensore civico/Difensora civica
Art. 13.  Programmazione e svolgimento dell’attività
Art. 14.  Norma finanziaria
Art. 15.  Abrogazione
Art. 16.  Entrata in vigore


§ 1.4.3 - L.P. 4 febbraio 2010, n. 3.

Difesa civica della Provincia Autonoma di Bolzano

(B.U. 9 febbraio 2010, n. 6 - S.O. n. 1)

 

Art. 1. Istituzione

1. L’ufficio del Difensore civico/della Difensora civica della Provincia autonoma di Bolzano è istituito presso il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano.

 

2. I servizi della Difesa civica sono gratuiti e chiunque può ricorrervi.

 

3. La presente legge disciplina i compiti e le competenze dell’ufficio del Difensore civico/della Difensora civica nonché la procedura per la nomina del Difensore civico/della Difensora civica.

 

     Art. 2. Compiti

1. Il Difensore civico/La Difensora civica interviene su richiesta informale dei diretti interessati o d’ufficio riguardo a provvedimenti, atti, fatti, ritardi, omissioni o comportamenti comunque irregolari da parte dei seguenti enti o persone giuridiche:

a) l’amministrazione provinciale;

b) enti dipendenti dall’amministrazione provinciale o il cui ordinamento rientri nelle sue competenze, anche delegate;

c) concessionari o gestori di servizi pubblici della Provincia.

 

2. Il Difensore civico/La Difensora civica svolge i propri compiti mediante attività di informazione, consulenza e mediazione in caso di conflitti riguardanti questioni o procedimenti presso gli enti o persone giuridiche di cui al comma 1.

 

3. Il Difensore civico/La Difensora civica interviene inoltre per garantire, ai sensi delle disposizioni in materia, l’esercizio del diritto di accesso agli atti e documenti degli enti e persone giuridiche di cui al comma 1.

Questo compito è svolto ai sensi delle disposizioni dell’articolo 3, in quanto applicabili.

 

4. Il Difensore civico/La Difensora civica richiama all’attenzione del Presidente della Provincia e dei rappresentanti legali degli enti che abbiano concluso una convenzione ai sensi dell’articolo 12, eventuali ritardi, irregolarità e carenze nonché le loro cause, e formula proposte per rimuoverli.

 

     Art. 3. Modalità e procedure

1. I cittadini e le cittadine che abbiano in corso una pratica presso gli enti o le persone giuridiche di cui all’articolo 2 hanno diritto di richiedere agli stessi, sia per iscritto sia oralmente notizie sullo stato della pratica.

Decorsi 20 giorni dalla richiesta senza che abbiano ottenuto risposta o in caso di risposta insoddisfacente, essi/esse possono chiedere l’intervento del Difensore civico/della Difensora civica.

 

2. Il Difensore civico/La Difensora civica, previa comunicazione all’ufficio competente, chiede all’impiegato/all’impiegata responsabile del servizio il riesame della pratica e una valutazione della stessa, orale o scritta, entro cinque giorni. Il Difensore civico/La Difensora civica e l’impiegato/l’impiegata responsabile stabiliscono di comune accordo il termine entro il quale può essere risolta la questione che ha originato il reclamo, con eventuale esame congiunto. Se detto termine dovesse essere superiore a un mese, dev’esserne data espressa motivazione che deve essere comunicata all’interessato/all’interessata.

 

3. Nel provvedimento disposto in seguito all’intervento del Difensore civico/della Difensora civica dev’essere comunque indicata la motivazione per cui non si condividono il punto di vista ovvero le conclusioni cui è pervenuto/pervenuta il Difensore civico/la Difensora civica.

 

4. Il fatto che in merito a un caso sia stato presentato un ricorso o un’opposizione in via giurisdizionale o amministrativa non esclude l’intervento del Difensore civico/della Difensora civica e non autorizza l’ufficio competente a negare informazioni o collaborazione.

 

5. Qualora il personale preposto ostacoli con atti od omissioni l’attività del Difensore civico/della Difensora civica, quest’ultimo/quest’ultima può denunciare il fatto all’organo disciplinare competente, il quale è tenuto a comunicare al Difensore civico/alla Difensora civica i provvedimenti adottati.

 

6. Il Difensore civico/La Difensora civica è tenuto/tenuta a trasmettere ad istituzioni aventi analoghe funzioni i reclami che non rientrano nelle sue competenze. In assenza di simili istituzioni egli/ella, conformemente alle finalità dell’articolo 97 della Costituzione, comunica le eventuali disfunzioni agli uffici interessati chiedendo la loro collaborazione. Per questioni concernenti gli uffici amministrativi con sede a Roma o Bruxelles, egli/ella può avvalersi dei servizi degli uffici della Provincia a Roma e Bruxelles ovvero dei servizi pubblici dell’UE.

 

7. L’amministrazione provinciale e gli enti che abbiano concluso una convenzione ai sensi dell’articolo 12 mettono a disposizione del Difensore civico/della Difensora civica i locali necessari per gli incontri con il pubblico e per le iniziative di informazione e di consulenza.

 

     Art. 4. Posizione giuridica

1. Il Difensore civico/La Difensora civica svolge la propria attività in assoluta libertà e autonomia.

 

2. Il Difensore civico/La Difensora civica può richiedere verbalmente e per iscritto, al responsabile del servizio della Provincia o degli enti o persone giuridiche di cui all’articolo 2 interessati dal reclamo, copia degli atti o dei provvedimenti che ritenga utili per lo svolgimento dei suoi compiti istituzionali e può consultare tutti gli atti attinenti la pratica, senza limiti al segreto d’ufficio.

 

3. Il Difensore civico/La Difensora civica è tenuto/tenuta al segreto d’ufficio.

 

4. Il Difensore civico/la Difensora civica può incaricare gli uffici dell’amministrazione provinciale e del Consiglio provinciale di elaborare pareri. In casi particolari egli/ella può conferire tale incarico anche a esperti esterni/esperte esterne.

 

     Art. 5. Relazione sull’attività

1. Il Difensore civico/La Difensora civica invia ogni anno al Consiglio provinciale una relazione sull’attività svolta, da cui risultino i casi di mancata o insufficiente collaborazione da parte degli enti e persone giuridiche di cui all’articolo 2, e corredata da suggerimenti per un più efficace svolgimento della loro attività e per assicurare l’imparzialità dell’amministrazione e del servizio. Egli/Ella presenta detta relazione ai consiglieri/alle consigliere provinciali alla data fissata dal/dalla Presidente del Consiglio provinciale entro i primi cinque mesi di ogni anno.

 

2. Il Difensore civico/La Difensora civica invia copia della relazione di cui al comma 1 al Presidente della Provincia, ai sindaci, ai presidenti delle comunità comprensoriali, agli enti o persone giuridiche di cui all’articolo 2, se interessati dall’azione della Difesa civica nell’anno di riferimento, nonché a tutti coloro che ne facciano richiesta.

 

3. Detta relazione è pubblicata sul sito Internet della Difesa civica.

 

     Art. 6. Requisiti e nomina

1. I candidati/Le candidate alla carica di Difensore civico/Difensora civica devono possedere i seguenti requisiti minimi:

a) diploma di laurea e

b) attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca corrispondente al diploma di laurea (attestato di bilinguismo A), nonché

c) in relazione all’esercizio delle funzioni e degli obblighi di Difensore civico/Difensora civica, un’esperienza in campo giuridico o amministrativo basata su un’attività almeno quinquennale svolta in uno di questi due campi nei dieci anni precedenti.

 

2. La procedura per l’elezione del Difensore civico/della Difensora civica inizia con l’avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione, disposto dal/dalla Presidente del Consiglio provinciale entro 30 giorni dalla sua elezione, dal quale devono risultare:

a) l’intenzione del Consiglio provinciale di coprire il posto di Difensore civico/Difensora civica;

b) i requisiti per l’accesso a detto posto;

c) l’indennità;

d) il termine, di 30 giorni dalla pubblicazione dell’avviso ufficiale, per la presentazione delle candidature presso l’Ufficio di presidenza del Consiglio provinciale.

 

3. Prima dell’elezione del Difensore civico/della Difensora civica i candidati/le candidate che soddisfano i requisiti di cui al comma 1, lettere a) e b), nonché il requisito della durata e del periodo dell’esperienza professionale di cui al comma 1, lettera c), e che lo comprovano con attestati o autocertificazioni sono invitati/invitate a un’audizione presso il Consiglio provinciale. Nell’ambito di quest’audizione, a cui possono partecipare tutti i consiglieri e le consigliere provinciali, i candidati/le candidate illustrano la propria esperienza in campo giuridico o amministrativo, dimostrando così di soddisfare i requisiti di cui al comma 1, lettera c). In tale occasione essi/esse possono anche presentare le proprie idee sulle future priorità e sulla conduzione della Difesa civica.

 

4. Il Difensore civico/La Difensora civica è eletto/eletta con votazione a scrutinio segreto dal Consiglio provinciale, fra i candidati/le candidate che hanno partecipato all’audizione di cui al comma 3. La sua nomina avviene con decreto del/della Presidente del Consiglio stesso, dopo la presentazione della dichiarazione di cui all’articolo 8. È eletto il candidato/È eletta la candidata che ottiene il voto dei due terzi dei consiglieri.

 

     Art. 7. Cause di incompatibilità con la carica di Difensore civico/Difensora civica

1. La carica di Difensore civico/Difensora civica è incompatibile con quella di componente del Parlamento europeo, del Parlamento nazionale o del Governo, del Consiglio regionale o provinciale, della Giunta regionale o provinciale, di sindaco/sindaca, di assessore/assessora comunale o consigliere/consigliera comunale.

 

2. La carica di Difensore civico/Difensora civica è incompatibile con l’esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo o dipendente e di qualsiasi attività di commercio o professione. Nel periodo in cui è in carica, il Difensore civico/la Difensora civica non può ricoprire nessuna altra carica o funzione all’interno di partiti, associazioni, enti o imprese.

 

3. Qualora intenda candidarsi alle elezioni comunali, provinciali, nazionali o europee il Difensore civico/la Difensora civica è tenuto/tenuta a rassegnare le proprie dimissioni almeno 6 mesi prima della scadenza elettorale.

 

     Art. 8. Procedura per l’accertamento di cause di incompatibilità

1. Prima della sua nomina, il Difensore civico/la Difensora civica è tenuto/tenuta a dichiarare al/alla Presidente del Consiglio provinciale quali cariche, funzioni e attività professionali egli/ella eserciti, e che non sussistono o sono cessate le cause di incompatibilità di cui all’articolo 7.

 

2. Se ciononostante il/la Presidente del Consiglio provinciale ha ragione di supporre che sussista una causa d’incompatibilità, ne dà comunicazione scritta al Difensore civico/alla Difensora civica. Quest’ultimo/Quest’ultima può, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione, presentare le proprie obiezioni per iscritto o eliminare la causa di incompatibilità. Nella successiva seduta consiliare, il/la Presidente del Consiglio comunica al Consiglio stesso l’avvenuta eliminazione della causa di incompatibilità. Se il/la Presidente del Consiglio, ricevute le obiezioni e in seguito a un esame congiunto della fattispecie, resta però dell’opinione che sussista una causa di incompatibilità, il/la Presidente presenta al Consiglio una relazione motivata e propone la decadenza dalla carica del Difensore civico/della Difensora civica. Alla procedura in Consiglio si applicano le disposizioni del regolamento interno del Consiglio stesso riguardo alla convalida degli eletti, in quanto compatibili con la presente legge. Se il Consiglio constata l’esistenza di una causa di incompatibilità, il/la Presidente del Consiglio stesso dichiara la decadenza dalla carica.

 

3. Se nel periodo di carica del Difensore civico/della Difensora civica si verificano modifiche riguardo alla dichiarazione resa ai sensi del comma 1, egli/ella deve darne comunicazione al/alla Presidente del Consiglio provinciale entro 15 giorni dal verificarsi di tali circostanze. Se il/la Presidente del Consiglio ha motivo di supporre che sussista una causa di incompatibilità sopravvenuta, si procede come previsto dal comma 2.

 

     Art. 9. Durata in carica, destituzione e disposizioni per la nuova elezione

1. La durata in carica del Difensore civico/della Difensora civica coincide con la durata della legislatura del Consiglio provinciale. Il Difensore civico/la Difensora civica continua ad esercitare provvisoriamente le sue funzioni fino alla nomina del successore/della successora, salvo quanto disposto dal comma 2 e dall’articolo 8 [1].

 

2. Previa deliberazione del Consiglio provinciale, assunta a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti ed a scrutinio segreto, il/la Presidente del Consiglio stesso può destituire il Difensore civico/la Difensora civica per gravi motivi connessi all’esercizio delle funzioni dello stesso/della stessa.

 

3. Qualora il Difensore civico/la Difensora civica decada o cessi dalla carica per qualunque motivo diverso dalla scadenza, il/la Presidente del Consiglio provinciale avvia entro 30 giorni la procedura ai sensi dell’articolo 6, comma 2.

 

     Art. 10. Indennità e rimborso spese

1. Per la durata della carica, al Difensore civico/alla Difensora civica spetta l’indennità di carica prevista per i componenti del Consiglio provinciale, esclusa la diaria. Per l’indennità di missione e il rimborso delle spese di viaggio valgono le disposizioni vigenti per i dipendenti del Consiglio provinciale. Le relative spese sono a carico del bilancio del Consiglio stesso.

 

     Art. 11. Personale

1. Per l’espletamento dei propri compiti il Difensore civico/la Difensora civica si avvale del personale assegnatogli/assegnatole dal Consiglio provinciale di concerto fra il Consiglio stesso e il Difensore civico/la Difensora civica. Detto personale opera alle dipendenze funzionali del Difensore civico/della Difensora civica. Deve essere garantito alle cittadine e ai cittadini di tutti e tre i gruppi linguistici il diritto all’uso della propria madrelingua.

 

2. Per un migliore svolgimento dei compiti spettanti alla Difesa civica in base alle convenzioni di cui all’articolo 12, gli enti di cui all’articolo 12 e le loro organizzazioni rappresentative possono mettere proprio personale a disposizione della Difesa civica. Tale messa a disposizione è regolamentata da un apposito accordo, e di essa si tiene conto anche nello stabilire l’eventuale importo forfettario di cui all’articolo 12, comma 2. Detto personale opera alle dipendenze funzionali del Difensore civico/della Difensora civica, mantiene la propria posizione giuridica, retributiva e previdenziale ed è a carico degli enti di cui all’articolo 12.

 

3. Anche gli enti o le persone giuridiche di cui all’articolo 2 possono mettere proprio personale a disposizione della Difesa civica. In tal caso si applica quanto previsto al comma 2, ultimo periodo.

 

4. Il Difensore civico/La Difensora civica può incaricare singoli dipendenti ad esso/essa assegnati o messi a disposizione di trattare questioni specifiche concernenti il settore sanitario nonché la tutela dell’ambiente e della natura.

 

     Art. 12. Convenzioni con altri enti per l’esercizio della carica di Difensore civico/Difensora civica

1. Come previsto dall’articolo 19, comma 3, della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1, il Difensore civico/la Difensora civica può, ai fini dell’esercizio delle proprie funzioni a livello comunale, concludere convenzioni con comunità comprensoriali, comuni, unioni di comuni o consorzi di comuni.

 

2. L’Ufficio di presidenza del Consiglio provinciale può determinare, di concerto con gli enti interessati con cui sia stata stipulata una convenzione ai sensi del presente articolo, un importo forfettario che gli enti stessi devono corrispondere al Consiglio per le maggiori spese derivanti dall’espletamento, da parte della Difesa civica, del servizio a favore di detti enti.

 

     Art. 13. Programmazione e svolgimento dell’attività

1. Il Difensore civico/La Difensora civica presenta all’Ufficio di presidenza del Consiglio provinciale, entro il 15 settembre di ogni anno, un progetto programmatico delle sue attività, corredato della relativa previsione di spesa per l’approvazione.

 

2. La gestione delle spese connesse con il funzionamento della Difesa civica avviene a norma del regolamento interno di amministrazione e di contabilità del Consiglio provinciale.

 

3. Per l’erogazione delle spese relative alle attività della Difesa civica il/la Presidente del Consiglio provinciale autorizza, a carico degli appositi stanziamenti del bilancio del Consiglio provinciale, aperture di credito a favore di un funzionario delegato/una funzionaria delegata, scelto tra i/le dipendenti del Consiglio provinciale. Detto funzionario/Detta funzionaria provvede al pagamento delle spese secondo la vigente normativa provinciale in materia di funzionari delegati/funzionarie delegate e sulla base delle istruzioni del Difensore civico/della Difensora civica e trasmette i rendiconti periodici dei pagamenti effettuati a carico delle aperture di credito, insieme alla relativa documentazione giustificativa, all’ufficio amministrazione del Consiglio provinciale per il riscontro amministrativo-

contabile.

 

     Art. 14. Norma finanziaria

1. Le spese per la Difesa civica sono a carico del bilancio del Consiglio provinciale, e al loro finanziamento si provvede con le modalità stabilite dall’articolo 34 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1.

 

     Art. 15. Abrogazione

1. È abrogata la legge provinciale 10 luglio 1996, n. 14, e successive modifiche.

 

     Art. 16. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Comma così modificato dall'art. 1 della L.P. 19 settembre 2011, n. 10.