§ 1.3.5 - L.P. 11 marzo 1986, n. 12.
Modifiche alla legge provinciale 17 agosto 1984, n. 8: "Nomina degli organi statutari dell'Ente autonomo Fiera di Bolzano".


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:1. assetto istituzionale
Capitolo:1.3 organi
Data:11/03/1986
Numero:12


Sommario
Art. unico.      1. Al primo comma dell'articolo unico della legge provinciale 17 agosto 1984, n. 8, dopo la parola "il presidente" viene aggiunta la parola "il vicepresidente".


§ 1.3.5 - L.P. 11 marzo 1986, n. 12.

Modifiche alla legge provinciale 17 agosto 1984, n. 8: "Nomina degli organi statutari dell'Ente autonomo Fiera di Bolzano".

(B.U. 25 marzo 1986, n. 13).

 

     Art. unico.

     1. Al primo comma dell'articolo unico della legge provinciale 17 agosto 1984, n. 8, dopo la parola "il presidente" viene aggiunta la parola "il vicepresidente".

     2. Il secondo comma dell'articolo unico della legge provinciale 17 agosto 1984, n. 8, viene sostituito dal seguente:

     "2. Fino a quando non sia definito il riscatto da parte della Provincia autonoma di Bolzano della quota di partecipazione dello Stato al capitale del predetto ente, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 1017, la Giunta provinciale nomina il consiglio generale e il collegio dei revisori dei conti secondo le rappresentanze e le relative designazioni statutariamente previste."

     3. Il terzo comma dell'articolo unico della legge provinciale 17 agosto 1984, n. 8, viene sostituito dal seguente:

     “3. E' prorogata fino al 31 dicembre 1986 la durata degli organi dell'Ente autonomo Fiera di Bolzano attualmente in carica. La Giunta provinciale è autorizzata a procedere alle necessarie sostituzioni dei membri degli organi nelle ipotesi statutariamente previste, nel rispetto delle rappresentanze e relative designazioni statutariamente previste."