Settore: | Codici regionali |
Regione: | Abruzzo |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.7 turismo e industria alberghiera |
Data: | 09/04/1975 |
Numero: | 32 |
Sommario |
Art. 1. (Generalità). |
Art. 2. (Attività di conservazione ed incentivazione turistica). |
Art. 3. (Programma organico). |
Art. 4. (Catasto regionale). |
Art. 5. (Norma finanziaria). |
§ 3.7.4 - L.R. 9 aprile 1975, n. 32.
Norme per lo sviluppo del turismo speleologico della Regione e per la conservazione del patrimonio speleologico abruzzese.
(B.U. n. 11 del 16 aprile 1975)
La Regione riconosce l'importanza scientifica e turistica del patrimonio speleologico esistente sul proprio territorio e promuove ogni iniziativa diretta alla sua conservazione e valorizzazioni.
Art. 2. (Attività di conservazione ed incentivazione turistica).
La Regione emana provvedimenti diretti ad evitare il deterioramento, il danneggiamento e deturpamento derivanti anche dall'inquinamento delle acque ipogee, delle cavità sotterranee naturali e dei più caratteristici monumenti naturali carsici della Regione.
A tal fine promuove ed incoraggia - anche con l'erogazione di contributi - gli studi e le ricerche diretti a tale scopo, specie a favore dei Gruppi Speleologici esistenti.
Per i fini di cui ai precedenti articoli la Giunta Regionale predispone annualmente un programma organico di congressi, convegni, corsi di studi, conferenze ed attività similari finanziati in tutto o in parte dalla Regione.
Il programma promuove ed incoraggia altresì la diffusione delle opere scientifiche nonché la propaganda turistica riguardanti il patrimonio speleologico anche con l'erogazione di contributi per opere e stampati vari.
L'approvazione del programma di cui ai precedenti commi è di competenza del Consiglio Regionale.
E' istituito presso il II Dipartimento - Settore Turismo - il Catasto regionale per il censimento delle grotte e delle aree carsiche della Regione.
In esso sono iscritti tutti i dati topografici, rilievi speleologici e geologici riguardanti le stesse, nonché l'indicazione dell'eventuale possibilità di valorizzazione turistica, secondo il regolamento che verrà adottato dalla Regione.
La Regione può servirsi di Istituti tecnicamente specializzati in materia.
(Omissis).