§ 98.1.939 - D.M. 18 gennaio 2001, n. 14.
Regolamento concernente modificazioni al decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164, recante la disciplina dei centri di assistenza fiscale


Settore:Normativa nazionale
Data:18/01/2001
Numero:14


Sommario
Art. 1.      1. Nel decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni


§ 98.1.939 - D.M. 18 gennaio 2001, n. 14.

Regolamento concernente modificazioni al decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164, recante la disciplina dei centri di assistenza fiscale

(G.U. 19 febbraio 2001, n. 41)

 

 

     IL MINISTRO DELLE FINANZE

     Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, concernente norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni;

     Visto l'articolo 1 del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, che ha aggiunto nel citato decreto legislativo n. 241 del 1997, il capo V, recante disposizioni in materia di assistenza fiscale;

     Visto l'articolo 35 del medesimo decreto legislativo n. 241 del 1997, che prevede gli istituti del visto di conformità e dell'asseverazione;

     Visto l'articolo 40 del medesimo decreto legislativo n. 241 del 1997, il quale prevede che il Ministro delle finanze, con uno o più decreti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, stabilisce i criteri, le condizioni e le garanzie per il rilascio ai centri di assistenza fiscale dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività, per la loro iscrizione in apposito albo e per il trasferimento delle quote o delle azioni, nonché i poteri di vigilanza, anche ispettiva, dell'amministrazione finanziaria; le modalità per l'esecuzione dei controlli e l'erogazione dei rimborsi per i contribuenti nei cui confronti è stato rilasciato il visto di conformità, l'asseverazione e la certificazione tributaria; la prestazione di congrue garanzie per i danni ai contribuenti, in relazione al rilascio del visto di conformità, dell'asseverazione e della certificazione tributaria;

     Visto il regolamento approvato con decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, recante norme per l'assistenza fiscale resa dai centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti;

     Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9 ottobre 2000;

     Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, effettuata con nota n. 3-20475/UCL del 15 dicembre 2000;

     Ritenuto opportuno sottrarre dall'ambito del visto di conformità l'attestazione della congruità dei ricavi dichiarati ovvero delle cause che giustificano l'eventuale scostamento al fine di agevolare il rilascio del predetto visto da parte dei soggetti a ciò preposti;

     Ritenuto opportuno prevedere altresì che l'attestazione delle predette circostanze possa essere resa in sede di asseverazione e che con la stessa possano essere attestate le cause che giustificano le eventuali incoerenze rispetto agli indici economici individuati negli studi di settore;

     Adotta

     il seguente regolamento:

 

     Art. 1.

     1. Nel decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) nell'articolo 2, comma 2, la disposizione di cui alla lettera c) è soppressa;

     b) nell'articolo 3, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: 2. "Con l'asseverazione viene attestata, altresì, la congruità dell'ammontare dei ricavi o dei compensi dichiarati a quelli determinati sulla base degli studi di settore, ove applicabili, ovvero le cause che giustificano la non congruità dei predetti ricavi o compensi. Possono essere attestate, inoltre, le cause che giustificano un'incoerenza rispetto agli indici economici individuati dai predetti studi".

     Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.