§ 97.6.7 - Legge 11 marzo 1974, n. 74.
Modificazioni ed integrazioni della legge 25 luglio 1952, n. 1009, e del relativo regolamento sulla fecondazione artificiale degli animali


Settore:Normativa nazionale
Materia:97. Zootecnia
Capitolo:97.6 riproduzione
Data:11/03/1974
Numero:74


Sommario
Art. 1.  [1]
Art. 2.      Gli enti locali e gli enti di sviluppo, nonchè i consorzi, le cooperative, gli istituti e le organizzazioni che esplicano attività in campo zootecnico con particolare [...]
Art. 3.      Ai corsi di cui al primo comma del precedente articolo potranno essere ammessi coloro i quali abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e che siano in possesso della [...]
Art. 4.  [2]
Art. 5.      Gli operatori pratici di fecondazione artificiale autorizzati dovranno, in ottemperanza a quanto previsto dal regolamento di polizia veterinaria, segnalare ogni caso [...]


§ 97.6.7 - Legge 11 marzo 1974, n. 74.

Modificazioni ed integrazioni della legge 25 luglio 1952, n. 1009, e del relativo regolamento sulla fecondazione artificiale degli animali

(G.U. 26 marzo 1974, n. 80)

 

 

     Art. 1. [1]

     1. Gli interventi per la pratica della inseminazione artificiale degli animali devono essere eseguiti:

     a) da veterinari iscritti all'albo professionale;

     b) da operatori pratici di inseminazione artificiale, che abbiano ottenuto l'idoneità ai sensi dell'art. 2, operanti nell'ambito di un impianto di fecondazione artificiale o presso allevamenti e stalle, purché convenzionati con un centro di produzione di materiale seminale che si assume la responsabilità circa l'impiego del seme.

 

          Art. 2.

     Gli enti locali e gli enti di sviluppo, nonchè i consorzi, le cooperative, gli istituti e le organizzazioni che esplicano attività in campo zootecnico con particolare riguardo al settore della fecondazione animale, qualora intendano organizzare corsi, della durata di tre mesi, per operatori pratici nel campo della fecondazione artificiale presso centri di fecondazione, facoltà universitarie, istituti zooprofilattici o zootecnici specializzati, debbono essere autorizzati dal Ministero della sanità che approva i programmi dei corsi stessi.

     Gli allievi che hanno frequentato uno dei corsi autorizzati ai sensi del precedente comma conseguiranno l'idoneità dopo aver superato una prova teorica-pratica, a giudizio di una commissione presieduta dal veterinario provinciale e composta dall'ispettore agrario, da un rappresentante dell'ordine dei veterinari della provincia sede di esame, da un rappresentante dell'associazione allevatori e da un rappresentante dell'ente che organizza il corso.

     Fa parte della commissione suddetta anche un veterinario direttore o responsabile di un impianto di fecondazione artificiale.

     La commissione prevista dai precedenti commi è nominata dalla giunta regionale o, rispettivamente, dalla giunta delle province autonome di Trento e di Bolzano.

 

          Art. 3.

     Ai corsi di cui al primo comma del precedente articolo potranno essere ammessi coloro i quali abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e che siano in possesso della licenza elementare.

 

          Art. 4. [2]

 

          Art. 5.

     Gli operatori pratici di fecondazione artificiale autorizzati dovranno, in ottemperanza a quanto previsto dal regolamento di polizia veterinaria, segnalare ogni caso sospetto di anormalità nella fecondazione degli animali al veterinario condotto o al veterinario specializzato di zona o, dove esiste, al veterinario ispettore di cui al seguente comma.

     Il veterinario provinciale può nominare per gruppi di comuni all'uopo consorziati un veterinario ispettore particolarmente preparato in ginecologia.

     Le disposizioni contenute nella legge 25 luglio 1952, n. 1009, rimangono in vigore in quanto non contrastino con le norme della presente legge.


[1]  Articolo così sostituito dall'art. 12 della L. 15 gennaio 1991, n. 30.

[2]  Articolo abrogato dall'art. 12-bis della L. 15 gennaio 1991, n. 30.